Debito con Equitalia e con un cittadino privato. Pignoramento ufficiale giudiziario





Buongiorno,le spiego il mio problema:
L'anno scorso,ho fatto fare un conteggio ad equitalia di tutti i miei debiti col fisco (multe bolli ecc...)e sto pagando 220,00 euro mensili in 7 anni per un totale  Di circa 16.000,00 euro,adesso mi ha chiamato un ufficiale giudiziario e mi chiede ancora 2.400,00 euro per un debito di un pastificio di lire 1.200.000 nel 1998! Perché equitalia non me l'ha conteggiato? Non ho intestato niente,possono procedere a pignorare come dicono loro?cosa devo fare? Grazie fatemi sapere presto e' urgente!



RISPOSTA



La risposta è molto semplice: Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico, incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi.

Se il cittadino non paga un tributo, arriva la scure di Equitalia … se non paga un fornitore, non arriva certamente Equitalia, ma l'ufficiale giudiziario su istanza del creditore/cittadino privato.

Equitalia riscuote per conto dello Stato, non dei tuoi fornitori, quindi il funzionario di Equitalia non era nemmeno al corrente dei tuo debito con il pastificio, né tanto meno rientrava nella sua competenza. Non dovrai certamente rivolgerti ad Equitalia per questo debito … non potrebbe concederti una rateizzazione, non rientra nella sua competenza funzionale.

Se non hai beni intestati, se non percepisci uno stipendio (quindi non possono pignorarti il quinti dello stipendio), non essendo un lavoratore dipendente, devi soltanto temere il pignoramento del beni mobili presenti nella tua abitazione di residenza (televisore, computer, denaro, gioielli … ).

Il pastificio potrebbe procedere al pignoramento mobiliare, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 513 del codice civile.

Art. 513 del codice di procedura civile. Ricerca delle cose da pignorare

L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. 
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica. 
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre. 
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

L'articolo 514 invece, elenca i beni presenti in casa che non potrebbero essere pignorati dall'ufficiale giudiziario.

Art. 514 del codice di procedura civile. Cose mobili assolutamente impignorabili 

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 
1 le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 
2 l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 
3 i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4 Abrogato
5 le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 
6 le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. 

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: