Costituzione di un fondo patrimoniale per tutelare il futuro di un figlio
Gentile Avvocato
Viviamo in un periodo di enorme incertezza in cui le famiglie stanno consumando i pochi soldi messi da una parte e allora le pongo un quesito per studiare come io e mio marito possiamo tutelare nel modo migliore la nostra casa di proprietà e il nostro lavoro per dare un futuro a nostro figlio e per cercare di arrivare alla pensione.
Con una situazione precaria basta solo che arrivi un problema che tutto crolla perché la liquidità è limitata, il reddito precario e la casa è l’unico bene su cui si può contare.
Fatte queste premesse le spiego la nostra situazione e a cosa pensiamo per punti:
1) Io sono di origini extra europee e dal 2003 sono sposata e vivo con mio marito in Italia ed ho la cittadinanza italiana, abbiamo un appartamento (di proprietà e intestato a mio marito) ed un bambino ancora piccolo. In futuro, spero il più tardi possibile, riceveremo per successione dai genitori qualche piccola cosa;
2) Mio marito aveva la partita iva individuale ma poi il commercialista lo ha convinto a fare una società di persone in accomandita semplice famigliare (lui è il socio accomandatario che sviluppa il lavoro io sono solo socio di capitale o accomandante). Io cerco di fare come posso dei lavori ma ora è ormai quasi impossibile trovare qualcosa.
PRIMA DOMANDA
Come possiamo tutelare la nostra casa anche la poca liquidità che abbiamo messo da parte per far studiare il bambino? Abbiamo sentito di persone che hanno ricevuto cartelle esattoriali e hanno dovuto consumare la liquidità o anche fare un mutuo ipotecario sulla casa ma mio marito non ha un lavoro dipendente e il reddito è sempre più incerto. Abbiamo immaginato alcune soluzioni che vorremmo proporle o se vuole può proporre Lei la sua soluzione, cerchiamo chiaramente di fare cose sicure e corrette legalmente che non siano contestabili:
1) La prima soluzione potrebbe essere quella di fare un fondo patrimoniale o una entità giuridica equivalente, se non troppo onerosa, e inglobare l’appartamento e i fondi per il futuro del bambino (parliamo di una cifra sotto i 5 mila euro) e poi magari includere anche eventuale eredità. Non so se questa forma conviene e se offre buone tutele;
2) La seconda soluzione è solo teorica, cioè di scambiare le posizioni di accomandante e accomandatario, perché io non potrei fare il lavoro di mio marito;
3) La terza soluzione potrebbe essere di non tutelare la casa ma semplicemente i soldi che destiniamo al bambino e magari di fare un conto nel mio paese di origine (sono nativa extra UE), mi pare che sotto i dieci mila euro (il nostro caso) non serva nemmeno dichiararlo nel modello unico se non sbaglio. Potremmo aprire un conto estero che poi destineremo al bambino quando sarà grande per studiare.
La seconda soluzione non comporterebbe in pratica molti vantaggi.
Bene la terza soluzione, in fondo non si tratta di grandi cifre.
Benissimo la soluzione del fondo patrimoniale, costituito ai sensi dell'articolo 167 del codice civile, che cesserà soltanto al raggiungimento della maggiore età del piccolo, ai sensi dell'articolo 171 del codice civile.
Art. 167 del codice civile. Costituzione del fondo patrimoniale.
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 171 del codice civile. Cessazione del fondo.
La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Il fondo patrimoniale, che consiste in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito), realizza la costituzione di un patrimonio separato o di destinazione, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti (ciascuno o un ambedue i coniugi, un terzo, anche per testamento).
Funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia.
Riguardo il fondo patrimoniale, vige il divieto di esecuzione sui beni ad esso destinati (e sui relativi frutti) “ … per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.): i beni del fondo ed i loro frutti rispondono soltanto per obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia e del figlio.
Questo principio, secondo la giurisprudenza della Cassazione, vale anche per i crediti sorti prima della costituzione del fondo patrimoniale.
La Corte di Cassazione, nell'unico precedente esistente (Cass., Sez. III, 9.04.1996 n. 3251) ha così statuito:
“Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l’art. 170 del codice civile -secondo cui l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia- non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità del creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale”.
Art. 170 del codice civile. Esecuzione sui beni e sui frutti.
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il mio consiglio ??!! Trasformare la SAS in SRL, ossia in società di capitali.
I soci di una SRL non rispondono dei debiti della società, con i beni personali. Risponde soltanto la società con il suo patrimonio. A mio parere, si tratta della soluzione ideale …
Art.2462 del codice civile Responsabilità.
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Invece, come sai, il socio accomandatario risponde dei debiti della società con tutti i suoi beni personali.
SECONDA DOMANDA
Una ipotesi (per ora solo ipotesi) è che in futuro se il bambino accetterà di studiare all’estero nel mio paese di origine, si potrebbe pensare di stare per una parte dell’anno in questo paese dove mia mamma ha un piccolo appartamento. Mio marito potrebbe stare principalmente in Italia dove svolge il lavoro e io e il bambino potremmo vivere per una parte dell’anno in questo paese e a quel punto mi chiedo se sarebbe legale e corretto fiscalmente avere una società (tipo l’attuale s.a.s. o addirittura una s.n.c. ma sempre familiare che ha come soci i coniugi) di tipo Misto, a capitale italiano ed estero. Io potrei detenere la mia quota di minoranza nel mio paese di origine e mio marito la sua quota in Italia. Le quote possono anche essere uguali (50%). Con tale soluzione io potrei mettere da parte la mia quota per il bambino e comunque come famiglia potremmo avere una diversificazione internazionale, una parte in Italia ed una parte nel mio Paese. Io potrei anche contare sulla pensione nel mio paese perché in Italia non avrò nulla. Ritiene avvocato che ciò siamo corretto e praticabile oppure una soluzione analoga?
Nessuna norma ti vieta di detenere la tua quota di accomandante, di minoranza o al 50%, nel tuo paese di origine, mentre il marito detiene la sua quota in Italia.
Questa soluzione è praticabile e non è vietata dalla legge. Inoltre ti permetterebbe di percepire un giorno la pensione … visto che in Italia andare in pensione è diventato impossibile.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.