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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
- Categoria: Maggio 2013
Eliminazione barriere architettoniche condominio quorum delibera assemblea condominiale
Buongiorno,
ho una richiesta in merito all'oggetto.
Stiamo decidendo di rifare il cortile. Con l'occasione vogliamo eliminare la barriera architettonica esistente all'ingresso del palazzo che da sul cortile comune con altro palazzo: Legge 13/89
Abbiamo dato incarico ad un architetto per studiare una rampa che si inserisca nel contesto attuale.
Le scale danno direttamente su un tratto di viale,largo 4 m circa, che si congiunge al viale che porta ai boxes e, sulla sinistra della scala stessa, c'è un vialetto di circa 2 m che si congiunge sempre al viale che porta ai boxes formando un angolo di 45°.
Su questo viale (o parte di esso) laterale, utilizzato prevalentemente dai condomini del palazzo con ingresso dall'interno al giardino con circa 50 appartamenti e 99 persone su 175, l'architetto ha proposto di creare una regolare rampa per disabili; non ci sono al momento disabili con uso di carrozzine ma solo una persona con disabilità motoria riconosciuta piu altre persone anziane con deambulatore o bastone da passeggio
All'assembea un condomino, di professione avvocato,(che abita nella proprietà del padre) ha eccepito la non eseguibilità della rampa adducendo la motivazione che così facendo si introduce una innovazione gravosa e voluttuaria oltre ad alterare il decoro architettonico del condominio (vedi lettera allegata).
Ovviamente l'avvocato non abita nel palazzo oggetto di miglioramento con la rampa ma in un altro con l'ingresso posto in altra ubicazione che però fa parte dello stesso condominio.
Afferma che dalla finestra può vedere il cortile e la visione della rampa la disturba.
L'assemblea ritiene, oltre che civile, una decisione di buon senso ma la posizione del condomino contrario non è mutata; l'assemblea è stata sospesa e riconvocata per il giorno 10/6/13.
Domanda:
Come si possono contrastare, in assemblea, le affermazioni addotte dal condomino per non fare la rampa?
Resto in attesa di una vostra valutazione economica in merito.
In tale attesa porgo distinti saluti.
RISPOSTA
Mi meraviglia il fatto che un avvocato non sia aggiornato in materia di eliminazione di barriere architettoniche all'interno del condominio.
Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione. n. 18334 del 2012, “non è necessaria la maggioranza stabilita dall'articolo 1120 del codice civile (cioè l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio) per deliberare in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto l'articolo 2, comma 1, della legge 13/1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevede un abbassamento del quorum richiesto per l'innovazione. L'articolo 1120 del codice civile, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non è applicabile in materia di deliberazioni circa l'eliminazione delle barriere architettoniche in ambito condominiale !!!
Sempre secondo la Corte di Cassazione, l'eliminazione di una barriera architettonica, necessaria a condomini anziani e disabili, non può essere vietata, secondo le specifiche normative, né tanto meno può essere considerata innovazione voluttuaria o causa di degradazione del decoro estetico dell'edificio. La Corte sottolinea che per eliminare la barriera architettonica è necessario ottenere il quorum dell'assemblea condominiale, indicato nell'articolo 2 comma 1 della legge 13 del 1989.
“1.Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile”.
Riporto in seguito il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1136 del codice civile, con i quorum applicabili all'eliminazione delle barriere architettoniche in ambito condominiale.
“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio”.
La giurisprudenza in questo caso, fa riferimento alla solidarietà condominiale: è un dovere morale eliminare ogni ostacolo che possa impedire una vita normale alle persone anziane, disabili o portatori di handicap, evitando di privarle del diritto di socializzare al fine di salvaguardare la loro salute.
Sempre secondo la giurisprudenza della Cassazione, i principi della legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili in ambito condominiale, anche in assenza di condomini disabili (occorre tutelare anche i parenti ed i conoscenti disabili che si recano a far visita ai singoli condomini residenti). A conferma di ciò possiamo citare anche la sentenza della Corte Costituzionale, n. 167 del 1999: la mancata eliminazione delle barriere architettoniche in ambito condominiale, lede il diritto di socializzare degli invalidi, comportando anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 della Costituzione, comprensivo anche della salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica.
Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.