Sospensione pagamento prima rata IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze, con decreto legge
Gentile avvocato, ho saputo che il governo Letta, con decreto legge, ha abrogato l'IMU sulla prima casa. Sono proprietario di una prima casa non di lusso o di particolare pregio a Rapallo; la mia ditta individuale possiede un capannone industriale, sempre in Liguria. La mia attività, come può immaginare è in fortissima crisi economica !!!
Le mie domande sono le seguenti: corrisponde al vero l'abrogazione dell'IMU sulla prima casa non di lusso ??? ho già presentato la dichiarazione dei redditi attraverso il CAF, devo presentarla nuovamente, visto la modifica introdotta dal decreto legge e visto che ho compensato l'IMU attraverso il modello 730 ??? L'IMU è stata abrogata anche sui capannoni industriali ??? Il decreto legge è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale ???
Mi spieghi meglio questa riforma.
RISPOSTA
Cominciamo con una doverosa precisazione: il decreto legge varato dal governo Letta, non ha abrogato l'IMU sulla prima casa, ma ha soltanto sospeso il versamento della prima rata scadente a metà giugno, relativamente all'IMU …
1)sull'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati di lusso, castelli, ville)
2)sui terreni agricoli e fabbricati rurali
3)sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
La sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU non riguarda nel modo più assoluto i capannoni industriali; il Governo non ha ascoltato le richieste di Confindustria !!!
L'articolo 1 affronta la questione della sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale e non solo …
ARTICOLO 1 - Disposizioni in materia di imposta municipale propria
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Si tratta di una mera sospensione del pagamento IMU e non di una abrogazione dell'imposizione fiscale, in quanto l'articolo 2 del decreto legge prevede una clausola di salvaguardia ben precisa: l'IMU deve essere riformata dal Parlamento, entro la data del 31 agosto 2013, altrimenti, in mancanza di una riforma complessiva dell'ordinamento IMU, si applicherà la disciplina attualmente vigente e la rata che sarebbe stata versata a metà giugno, sarà obbligatoriamente versata entro il 16 settembre 2013.
Se non ci sarà quindi una riforma complessiva IMU entro la fine di agosto, il beneficio della sospensione del pagamento di cui al presente decreto legge, svanirà come un sogno all'alba !!!
Riporto l'articolo 2 del decreto legge.
ARTICOLO 2 - Clausola di salvaguardia
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo i è fissato al 16 settembre 2013.
I centri di assistenza fiscale si stanno già attivando per sollecitare i contribuenti (coloro che hanno compensato il debito fiscale IMU, attraverso il modello 730) a presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi, viste le modifiche relative al quadro IMU, dettate dal presente decreto legge. Sarai quindi contattato a breve dal CAF, per presentare nei prossimi giorni, nuovamente la dichiarazione dei redditi !!!
Il decreto legge non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale.
Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
