Eredità immobile in comunione di beni. Conguagli ai fratelli a titolo di legittima
Siamo una famiglia di 5 persone i miei genitori erano proprietari di una casa in comunione dei beni. Mio padre è deceduto nell'2005 e da testamento io sono erede della sua parte di casa e mia madre usufruttuaria e i miei 2 fratelli sono stati esclusi dall'eredità.
Nel 2008 la casa è stata venduta per 150.000,00 euro e il notaio ha diviso la cifra totale in 111.000,00 euro a mia madre e 39.000,00 euro a me. Adesso i miei 2 fratelli vogliono la legittima.
Quanto spetta a loro visto che sostengono che la devo pagare solo io?
Mia madre non vuole pagare niente, ma è giusto?
Come dovrebbe essere divisa la casa?
La ringrazio Distinti Saluti
RISPOSTA
Poiché tuo padre era proprietario della metà dell’immobile in questione (l’appartamento era in comunione legale), l’asse ereditario è pari alla metà del valore dell’appartamento. Ai sensi di legge, occorre avere riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’apertura della successione (anno 2005).
Ai sensi dell’articolo 456 del codice civile, la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il valore dell’asse ereditario non può essere pari a 150.000,00 euro, poiché il suddetto importo rappresenta il valore dell’appartamento nel 2008 e non nel 2005 (momento della morte di tuo padre). Ipotizziamo che nel 2005, il valore dell’appartamento fosse di 120.000,00 euro (il valore dei beni immobili è aumentato sensibilmente negli ultimi anni). Ai sensi dell’articolo 542, II comma, del codice civile, la quota di legittima che spetta al coniuge del defunto, nel tuo caso, è pari ad ¼ dell’asse ereditario.
I figli hanno diritto ad una quota di legittima pari ad ½ del patrimonio (da dividere tra loro). appartamento
Pertanto, se l’appartamento ha un valore di 120.000,00 euro, l’asse ereditario è pari a 60.000,00 euro e le quote di legittima, previste dalla legge, sono pari ad euro:
Moglie ¼ 15.000,00
Figlio A 30.000,00 / 3 = 10.000,00
Figlio B 30.000,00 / 3 = 10.000,00
Figlio C 30.000,00 / 3 = 10.000,00
La quota di legittima spettante alla moglie è stata soddisfatta disponendo a suo favore, con testamento, il diritto di usufrutto sull’intero asse ereditario (metà dell’immobile).
Il figlio A che ha ereditato il diritto di proprietà sulla metà dell’appartamento, deve versare, come quota di legittima nei confronti dei suoi fratelli, un importo pari a 20.000,00 euro (10.000,00 + 10.000,00).
Tuttavia, non si riesce a comprendere il motivo per cui il notaio, in presenza del suddetto testamento, abbia assegnato a te, per diritto di successione, l’importo di 39.000,00 e a tua madre, la somma di 36.000,00 euro (la somma di euro 75.000,00 spetta a tua madre in quanto la stessa è proprietaria dell’immobile e non per diritto di successione).
Il notaio, ai sensi di legge, avrebbe dovuto operare in questo modo: Corrispettivo dell’immobile 150.000,00 euro Moglie 75.000,00 euro in quanto proprietaria della metà dell’immobile + diritto di usufrutto sull’altra metà dell’immobile, in quanto soggetto avente diritto alla quota di legittima. Figlio A 75.000,00 euro, in quanto erede dell’appartamento Il figlio A avrebbe dovuto dare un conguaglio, a titolo di legittima, di 10.000,00 euro al fratello B ed al fratello C (ipotizzando che il valore dell’immobile nel 2005, sia pari ad euro 120.000,00 e non 150.000,00).
Pertanto, tua madre deve restituirti la somma di 36.000,00 euro in quanto la stessa non ha alcun diritto a percepire il suddetto importo. Successivamente, dovrai versare ai tuoi fratelli il suddetto conguaglio (10.000,00 + 10.000,00). Nell’eventualità in cui si considerasse il valore dell’appartamento, nel 2005, pari a 150.000,00 euro (il suo valore nel 2008), il conguaglio da versare ai tuoi fratelli sarà pari ad euro 12.500,00 anziché ad euro 10.000,00. Come puoi notare, stiamo parlando di cifre molto basse per cui è nell’interesse di tutti mettersi d’accordo, al fine di evitare un contenzioso che comporterebbe costi ben superiori alle somme in questione. Cordiali saluti
Fonti:
- Art. 456, 542 del codice civile