Diritto del lavoro - Retribuzione lavoro straordinario e mobbing





Si tratta di una questione di diritto del lavoro che riguarda una mia amica. Lei è impiegata in un'azienda che si occupa di grande distribuzione Il suo datore di lavoro le ha imposto di lavorare anche il sabato (5 ore) senza corrispondere il relativo compenso di lavoro straordinario. Gli stessi straordinari effettuati durante la settimana non le sono retribuiti. Verbalmente le è stato detto che se non accetta sarà messa nella condizioen di andarsene...Che diritti l'azienda lede con questo comportamento? Che tutela può avere la mia amica? Come deve comportarsi nei confronti dell'azienda?



RISPOSTA



L'azienda lede i diritti del lavoratore dipendente, in modo illecito ed arbitrario. Il lavoro straordinario è regolamentato dalla legge e dalla contrattazione collettiva e tali norme non possono essere eluse dal datore di lavoro.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 66/2003, per lavoro straordinario, si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro. La legge stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 è stato sostituito il limite giornaliero di 8 ore di lavoro, definendo la durata del riposo minimo, che viene di conseguenza, quantificato in 11 ore consecutive, ogni 24 ore di lavoro.
Resta viceversa valido ed efficace il limite settimanale dell’orario di lavoro, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, che è quantificato in 48 ore.

La legge prevede che il lavoro straordinario debba essere contenuto e che debba svolgersi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
In assenza di definizione da parte della contrattazione, la legge stabilisce la durata massima del lavoro straordinario in 250 ore annue.

Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo, incide sul calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Si tratta di emolumenti di natura retributiva e di carattere non occasionale, quindi gli stessi devono essere inclusi sia nel computo dell'indennità di anzianità, ex art. 2121 c.c. vecchio testo, sia nel computo del TFR, ex art. 2121 c.c., come novellato dalla L. 297/82 (sentenza della Corte di Cassazione del 25/7/95 n. 8102).
I medesimi compensi per il lavoro straordinario, essendo sistematici e continuativi, devono anche ritenersi compatibili ai fini del calcolo della tredicesima o gratifica natalizia e della retribuzione per ferie, con accessori. (ad esempio vedi la sentenza del Tribunale di Cassino del 4/2/2003).

Normalmente il lavoro straordinario viene retribuito attraverso una maggiorazione della retribuzione ordinaria. Tale maggiorazione è prevista dalla contrattazione collettiva. Sempre la contrattazione può prevedere che, in alternativa alla maggiorazione per il lavoro straordinario, al lavoratore vengano concessi periodi di riposo compensativo.

La tua amica risulta creditrice, nei confronti del datore di lavoro, per tutti gli emolumenti spettanti, in ragione delle ore di straordinario effettuate e non retribuite (sia lo straordinario svolto di sabato che quello effettuato durante l'ordinaria settimana lavorativa).
La lavoratrice deve rivolgersi ad un avvocato, per presentare ricorso al Tribunale del lavoro, contro il suo datore.
Secondo una giurisprudenza di merito consolidata (ad esempio la sentenza del Tribunale di Milano del 12/8/2003), "spetta al lavoratore dipendente che agisce in giudizio, per ottenere il pagamento del lavoro effettuato oltre l'orario normale di lavoro, provare i fatti che testimoniano lo svolgimento delle prestazioni straordinarie ulteriori, rispetto a quelle già risultanti come retribuite dalle buste paga prodotte in giudizio. Pertanto la domanda di pagamento del lavoratore non basata su fatti che ne dimostrano la fondatezza non può essere accolta dal giudice".
Alla luce delle conclusioni delineate dalla giurisprudenza, la tua amica deve prendersi cura di cercare delle prove che possano dimostrare, in maniera inconfutabile, al Tribunale del lavoro, di avere effettuato il lavoro straordiario e di non essere stata retribuita (ad esempio testimoni, sia colleghi che clienti, oppure dichiarazioni scritte del datore di lavoro, prospetti ore, fogli delle timbrature dei dipendenti della singola giornata lavorativa).

Ipotizziamo che, successivamente alla presentazione del ricorso al Tribunale del lavoro, il datore di lavoro ponga in essere, nei confronti della tua amica, un'attività persecutoria finalizzata ad ottenere le sue dimissioni. In tal caso, la condotta del datore di lavoro o dei dirigenti sarebbe giuridicamente qualificabile come mobbing.
In tal caso, dopo avere denunciato alle autorità giudiziarie competenti (polizia giudiziaria, Procura della Repubblica), la condotta di mobbing, la tua amica potrebbe chiedere al Tribunale del lavoro, il risarcimento dei danni patrominiali e biologici (alla salute), subiti nell'ambiente di lavoro.
La legge italiana disciplina il risarcimento del danno patrimoniale e biologico, associabile a situazioni di mobbing.
La Costituzione italiana (artt. 2-3-4-32-35-36-41-42) infatti, tutela la persona in tutte le sue fasi esistenziali, da quella di cittadino a quella di lavoratore. Inoltre, sul datore di lavoro (quindi anche sul capo ufficio che rappresenta il datore di lavoro in azienda) grava l’obbligo contrattuale, derivante dall’art. 2087 del codice civile, di tutelare la salute e la personalità morale del dipendente. E’ possibile quindi, ai sensi delle suddette norme, agire in giudizio per far valere le proprie ragioni.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

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