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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
3 Consulenze:
1 - Rappresentazione nella successione testamentaria, accettare l'eredità o il legato
Salve il quesito che volevo sottoporvi è il seguente qualche giorno fa è venuto a mancare mio zio,il quale aveva fatto testamento lasciando il 50% dei suoi beni a una persona che si è presa cura di lui e il restante 50% a suo fratello(mio padre),purtroppo mio padre e morto 3 anni fa,quindi vorrei sapere la parte che spattava a mio padre come viene suddivisa tenendo presente che mia madre e viva e che noi figli siamo 5?Mia sorella sostiene che a mia madre non spetti nulla in quanto non erede diretta di mio zio è corretto non le spetta il 33% come coniuge di mio padre??inoltre mio zio ha un fratello ancora in vita e altri 7 nipoti da altri fratelli defunti i quali però non compaiono nel testamento,possono pretendere qualcosa??Attendo una vostra risposta saluti
RISPOSTA
Ha perfettamente ragione tua sorella, ai sensi delle norme in materia di rappresentazione ereditaria, ossia gli articoli del codice civile, dal 467 al 469.
In sintesi.
1)Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa (in quanto morto) o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Tuo zio è morto lasciando il 50% dell'eredità a tuo padre che non ha potuto accettare in quanto premorto da tre anni rispetto al “de cuius”. Lo zio non ha scritto nel testamento “in caso di morte prematura di mio fratello, la sua quota ereditaria sarà attribuita a _________”. Si avrà quindi rappresentazione.
2)Si avrà rappresentazione nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Attenzione, a favore dei discendenti di tuo padre, ossia a favore dei figli non del coniuge. Alla mamma non spetta nulla, la quota che sarebbe spettata al padre, sarà suddivisa equamente tra tutti i figli !!!
Art. 467 del codice civile. Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 del codice civile. Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469 del codice civile. Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Gli altri fratelli e gli altri nipoti non possono pretendere la quota di legittima, non essendo qualificati come soggetti legittimari, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile.
Art. 536 del codice civile. Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Sono soggetti legittimari, il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi … non i fratelli ed i nipoti.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Clausola testamentaria sostitutiva, rappresentazione ereditaria accrescimento
Buonasera nel settembre del 2016 è deceduto xxxxxxx (zio di mia madre deceduta precedentemente Agosto 2014). Nell'ottobre 2016 è stato pubblicato da un notaio il testamento olografo lasciato da xxxxxxxx. Vorrei sapere se io e mio fratello abbiamo diritto all'eredità in sostituzione di mia madre. Distinti saluti
RISPOSTA
No. Non avete diritto all'eredità in sostituzione di vostra madre.
Non c'è clausola testamentaria sostitutiva per cui il testatore ha previsto che in caso di morte della coerede, la suq quota ereditaria sarebbe stata attribuita ai suoi discendenti.
Non ci sono i presupposti della rappresentazione in linea collaterale, in quanto ai sensi di legge non subentrano per rappresentazione i discendenti della nipote premorta del de cuius, ma soltanto i discendenti del fratello del de cuius.
Art. 467 del codice civile. Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 del codice civile. Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Quale istituto giuridico successorio ci rimane?
L'accrescimento. La quota della coerede premorta accrescerà le quote degli altri coeredi nominati con testamento del de cuius.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Rappresentazione nella successione legittima in favore di nipoti figli di fratelli premorti, fratello germano e unilaterale
Egregio Avvocato, chiedo come viene applicata la successione legittima, e con riferimento a quali specifici articoli del codice civile, nel seguente caso: gli eredi della de cuius (che non ha avuto figli) sono due nipoti figli del fratello germano (già deceduto), e altri quattro nipoti figli di fratello unilaterale (anch'egli già deceduto)
RISPOSTA
I referenti normativi sono i seguenti: articoli 570, 467 e 468 del codice civile.
Art. 570 del codice civile - Successione dei fratelli e delle sorelle.
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 467 del codice civile – Nozione di rappresentazione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 del codice civile - Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani. Dobbiamo sommare il numero degli unilaterali col numero raddoppiato dei germani, e dividere l’asse ereditario per la somma ottenuta.
Nel corso dei precedenti anni la “de cuius” era rimasta vedova, erano morti entrambi i genitori della stessa nonché una sorella unilaterale nubile e senza figli;
RISPOSTA
Ai fini della presente consulenza, questa sorella unilaterale nubile e senza figli è irrilevante.
Dei quattro citati nipoti figli di fratello unilaterale, uno (che aveva avuto due figli) è morto prima della de cuius.
Ringrazio anticipatamente per la consulenza.
Cordiali saluti
RISPOSTA
Dividiamo l'asse ereditario come se i due fratelli (con discendenza) fossero ancora vivi. Abbiamo un fratello germano che vale 2 ai fini della “quota di fatto”, ed un fratello unilaterale che vale 1, sempre per le stesse finalità.
Abbiamo poi che 100 (asse ereditario) diviso 3 fa 33,333%. La discendenza del fratello germano eredita il 66,666% mentre la discendenza del fratello unilaterale eredita il 33,333%.
Adesso entrano in gioco le norme in materia di rappresentazione, ossia gli articoli 467 e seguenti del codice civile.
I due figli del fratello germano divideranno tra di loro il 66,666% dell'asse ereditario, in quote uguali, ossia il 33,333% ciascuno.
I quattro figli del fratello unilaterale divideranno tra di loro il 33,333% dell'asse ereditario, in quote uguali tra di loro, ossia l' 8,333%.
Attenzione: un figlio del fratello unilaterale è deceduto prima della “de cuius”, pertanto i suoi due figli divideranno ulteriormente la quota di 8,333%, sempre in quote uguali ossia il 4,166% ciascuno.
Tutto questo secondo le norme in materia di rappresentazione: “La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.