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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Diritto penale - Diffamazione su Facebook, termini per la querela
Gentile avvocato, sono una signora sposata di 53 anni e vorrei chiederle i termini per sporgere querela per diffamazione, per alcune frasi che sono state scritte sul mio conto dal mio ex amante, su Facebook.
Il mio ex amante, subito dopo la fine della nostra relazione, ha scritto su Facebook di avere avuto una squallida storia di sesso con una “vacca ninfomane”, elencando alcune delle mie storie extraconiugali avute negli ultimi anni e soprattutto riportando diversi dettagli della mia intimità: ha addirittura scritto su Facebook le posizione da me preferite per fare sesso !!!
Ritengo che il mio ex amante abbia commesso il reato di diffamazione tramite Facebook e quindi vorrei querelarlo presso i carabinieri.
Quali sono i termini previsti dalla legge ???
RISPOSTA
Non posso fare altro che confermare le sue conclusioni: trattasi di diffamazione, posta in essere tramite Facebook, e pertanto le consiglio di sporgere querela entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
Il termine per proporre la querela per diffamazione è indicato in modo perentorio dall'articolo 124 del codice penale.
Art. 124 del codice penale. Termine per proporre la querela. Rinuncia.
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
A mio parere, si tratta dell'ipotesi di diffamazione aggravata di cui al comma 3 dell'articolo 595 del codice penale. L'offesa alla sua integrità morale ed al suo onore è stata arrecata col mezzo del web, ossia tramite facebook.
“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”.
Art. 595 del codice penale. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Sempre a tua disposizione.
Cordiali saluti.