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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Diritto privato - Sfratto per morosità, scadenza del termine di grazia
buongiorno,
mi scade il giorno 2 marzo il termine di grazia concessami dal giudice in data 2 dicembre, per adempiere al mio debito verso il proprietario di casa . Non avendo potuto pagare il mio debito, a che cosa vado incontro ?
il proprietario ha una fideussione bancaria di 2500 euro e 3 mesi di cauzione.
grazie
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura civile, se l'inquilino non paga il suo debito
“il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva”;
Lo sfratto per morosità sarà eseguito coattivamente, dall'ufficiale giudiziario con l'ausilio della forza pubblica.
Il proprietario soddisferà il suo debito attingendo dalla cauzione e dalla fideiussione bancaria e restituendo all'inquilino la differenza.
Nessun'altra conseguenza …
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.