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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Diritto privato - Sfratto per morosità, scadenza del termine di grazia





buongiorno,
mi scade il giorno 2 marzo il termine di grazia concessami dal giudice in data 2 dicembre, per adempiere al mio debito verso il proprietario di casa . Non avendo potuto pagare il mio debito, a che cosa vado incontro ?
il proprietario ha una fideussione bancaria di 2500 euro e 3 mesi di cauzione.
grazie



RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura civile, se l'inquilino non paga il suo debito

“il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva”;

Lo sfratto per morosità sarà eseguito coattivamente, dall'ufficiale giudiziario con l'ausilio della forza pubblica.

Il proprietario soddisferà il suo debito attingendo dalla cauzione e dalla fideiussione bancaria e restituendo all'inquilino la differenza.

Nessun'altra conseguenza …

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

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