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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

2 Consulenze:

1 - Divieto di adibire dipendente lavoro notturno legge 104 del 1992





Buongiorno Avvocato,mi chiamo Francesco e mi servirebbe una consulenza per capire se posso lavorare di notte oppure no in base a questa situazione: Lavoro come Poligrafico per il corriere ___________________ e l'Azienda per motivi organizzativi mi vuole spostare dal reparto attuale con orario serale ad un altro reparto con orario notturno. Il mio attuale orario è dalle 20.00 alle 02.00 di notte, il nuovo orario sarebbe dalle 23.00 alle 05.00 di notte, noi facciamo turni di 6 ore.
Il quesito che le pongo è questo: io usufruisco della Legge 104 perché assisto mio padre disabile e mensilmente usufruisco dei 3 giorni che spettano per legge, leggendo però la legge ho visto che c'è scritto che chi usufuisce di questa legge non può svolgere lavoro notturno dicendo che per lavoro notturno va inteso quel periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo dalla mezzanotte alle cinque del mattino. Poi dice che il lavoratore notturno è colui che svolge almeno 3 ore del suo turno di lavoro in via non eccezionale durante il periodo notturno. Qui sinceramente non ci capisco molto.
Nel contratto dei Poligrafici della Legge 104 non menziona nulla. Ora Avvocato chiedo a lei un aiuto per capire questa situazione se posso o non posso svolgere questo nuovo turno che l'Azienda vuole farmi fare.
Restando in attesa di un suo riscontro e sperando di esser stato abbastanza chiaro Le porgo cordiali saluti e la ringrazio per l'attenzione.

RISPOSTA

La norma di riferimento è l'articolo 11 del decreto legislativo n. 66 del 2003.

Art. 11 Limitazioni al lavoro notturno

1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.


Attenzione:

Viene considerato "lavoratore notturno" qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno. E questo vale in generale.

Dalle 23 alle 5 del mattino … svolgeresti ben cinque ore di lavoro notturno !!! Non possono adibirti a tale turno, essendo beneficiario della legge 104 del 1992.

Con il tuo attuale orario di lavoro invece, le ore notturne sono soltanto due ! Penso che adesso, il concetto di orario notturno sia chiaro.

Non dimenticare che … “In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno”.

NON POSSONO ADIBIRTI AL TURNO DALLE 23 ALLE 5 DEL MATTINO.

Cordiali saluti.

2 - Limitazioni al lavoro notturno infermiere con invalidità e riconoscimento ai sensi della legge 104/1992





Buongiorno, sono un'infermiera che lavora in un reparto di oncologia in un ASL pugliese.
Da quando è nato mio figlio 12 anni fa lavoro su due turni mattino e pomeriggio anche durante i weekend e festività. Nel 2021 mi è stato diagnosticato una neoplasia mammaria e sono stata sottoposta a mastectomia sx. Da allora sono in cura con tamoxifene e decapeptyl. Mi è stata riconosciuta un 'invalidità del 70% e riconoscimento legge 104 art 3 comma 1. Qualche settimana fa sono stata contattata dal DAPSS per comunicarmi che in assenza di motivazioni devo tornare a fare i turni notturni. Vi chiedo se posso rifiutarmi oppure no.

RISPOSTA

L'articolo 46 del CCNL personale comparto pubblico Sanità prevede quanto segue:

“Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore. 4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni. 5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo). 6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003”.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro rinvia agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532:

Art. 5 del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

Art. 6 del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.

Sempre la contrattazione rinvia all'articolo 11 del decreto legislativo n. 66/2003:

Art. 11 del decreto legislativo n. 66/2003. Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

In sintesi:

a)non sei lavoratrice unico genitore affidatario di figlio con meno di 12 anni
b)non hai a tuo carico un disabile con riconoscimento ex lege 104/1992

Considerate le tue attuali condizioni di salute, devi chiedere di essere sottoposta, per il tramite del datore di lavoro, all'esame/visita del medico del lavoro “aziendale” (il medico competente per la sorveglianza sanitaria) che dovrà accertare la tua effettiva idoneità al lavoro notturno, stante le “evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno”, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera c).

Chiedi questa visita medica per il tramite del datore di lavoro.
L'articolo 41, al comma 2, lettera c) del testo unico sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008) sul lavoro prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La procedura corretta quindi è:
1) il lavoratore presenta al datore di lavoro una richiesta (meglio se scritta) di visita con il medico competente;
2) il medico competente incontra il lavoratore e valuta la congruità della visita esprimendo un giudizio di idoneità al turno notturno.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 532 Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
 

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