Divorzio con coniuge straniero, coniuge egiziano



 

 

 

 

Renata da Bolzano:

 

Egregio Avvocato, mio nome é Renata e avrei una domanda sul divorzio.

 

Mi sono sposata nel 2004 al cairo/egitto con un egiziano. Il matrimonio é stato trascritto in Italia/Bolzano. Lui ha ottenuto nel 2007 la cittadinanza italiana. Il 17.04.2009 abbiamo fatto la separazione consensuale. Il 30.09.2009 ci siamo recati a milano al consolato d'egitto per fare il divorzio in egitto. Ci hanno detto che fra quattro mesi possiamo tornare al consolato per firmare e ritirare la ricevuta/sentenza di avvenuto annullamento/divorzio del matrimonio in egitto. La nostra domanda adesso é, se avvendo divorziato in egitto possiamo chiedere anche in italia il divorzio subito senza dover aspettare i tre anni dalla sentenza di separazione prevvisti dalla legge italiana? Sé la domanda é sí a chi ci dobbiamo rivolgere? Comunque dobbiamo proccedere con un' avvocato? Quali sono le proccedure in questo caso? Che carte servono? Le sarei veramente grata se mi potesse dare una risposta al mio problema.

 

 

RISPOSTA

La materia della trascrizione delle sentenze straniere di divorzio è regolata dagli articoli dal 64 al 71 della legge n. 218 del 31/05/1995 che ha innovato profondamente la disciplina. Prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, le sentenze, emesse dai Tribunali stranieri e relative, ovviamente a cittadini italiani (tuo marito ha ottenuto la cittadinanza italiana), diventavano efficaci in Italia solo dopo la delibazione della Corte d’Appello, che le riconosceva valide nel nostro Paese con l’adozione di una sentenza che veniva trascritta nei registri di matrimonio del Comune competente.
La legge 218 ha introdotto, invece, in ossequio al principio della circolazione internazionale dei provvedimenti giudiziari, il riconoscimento automatico in Italia di quelle sentenze e quei provvedimenti stranieri che possiedono i requisiti previsti dall’art. 64, senza dover far ricorso al giudizio di delibazione della Corte d'Appello competente (...e all'assistenza di un avvocato).
Ai sensi dell'articolo 67 della legge 218/1995, alle Corti di Appello è rimasta la competenza in ordine ai requisiti di riconoscimento della sentenza, solo in caso di mancata ottemperanza o di contestazione.

I requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera sono:

a) Il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano.
b) L’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa.
c) Le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo ove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge.
d) Essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata. e) Essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato.
f) Non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
g) Le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

Ritengo che, nel tuo caso, la sentenza straniera rispetti i requisiti per il riconoscimento in Italia.

La trascrizione dovrà essere richiesta dall’interessato all’Ufficiale dello Stato Civile, nei cui registri risulti trascritto il matrimonio, personalmente o attraverso l’Autorità consolare italiana, oppure tramite un rappresentante munito di specifica delega. Tale delega consisterà in una procura speciale, apposta in calce o a margine all’istanza, con firma autenticata dallo stesso rappresentante.

Ai sensi dell'articolo 64, lettera g, della legge 218 del 1995, in materia di diritto internazionale privato, la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia se
g) Le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
La sentenza straniera, come ribadito piu’ volte dalla Corte di Cassazione, non deve contenere “disposizioni inconciliabili con i canoni essenziali cui si ispira l’ordinamento italiano, ovvero con le regole fondamentali che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridici.” Ad esempio, è necessario accertare che sia stata rispettata la dignità della persona umana, che potrebbe risultare offesa nel caso di un ripudio.
Occorre accertare, inoltre, in presenza di figli minori, che siano stati rispettati i diritti del minore e che i provvedimenti adottati non contrastino con il nostro ordinamento come, ad esempio, l’affidamento ad istituto pubblico di assistenza anziché ad uno dei genitori. Qualsiasi violazione delle norme inderogabili dell’ordinamento italiano rappresenta contrarietà all’ordine pubblico.
Non contrasta, invece, con l’ordine pubblico la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero dopo un periodo di separazione inferiore ai tre anni previsti dalla legge 74/1987. Infatti la Corte di Cassazione ha affermato, in piu’ occasioni, che il fine della legge è quello di accertare l'impossibilità di riconciliazione fra coniugi e, pertanto, ove il giudice abbia accertato tale impossibilità anche dopo un periodo di separazione inferiore a quella prevista dalla legge, la sentenza potrà essere validamente riconosciuta in Italia.

Devi rivolgerti pertanto, all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui è stato trascritto il matrimonio.
Quest'ultimo potrà direttamente procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio, per riassunto, ed agli adempimenti che ne conseguono.
Devi portare con te, una copia autentica, in forma integrale, rilasciata dalla Cancelleria del Giudice straniero che ha pronunciato la sentenza di divorzio, munita della traduzione in lingua italiana, effettuata a norma dell’art. 22 del dpr 396/2000;
Nell'eventualità in cui l'Ufficiale dello stato civile dovesse rifiutarsi di trascrivere la sentenza straniera, dovrai rivolgerti, alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per fare valere il tuo diritto. Il Procuratore esprimerà un parere favorevole alla trascrizione e l’Ufficiale dello Stato Civile sarà obbligato a trascrivere la sentenza, dandone comunicazione all’interessato.
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato per presentare la relativa istanza all'Ufficiale dello stato civile.
Siamo a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

 

 

 

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