Contratti - Società a responsabilità limitata, cessione di quote e concorrenza del socio



Stefano da Parma:



Sono un ingegnere di 30 anni, nell'aprile 2007 sono entrato come socio al 10% nella azienda in cui collaboravo, una Srl con Capitale sociale 100.000,00

Per la fiducia nell'azienda e la prosperità degli affari ipotizzati ho versato
10.000,00 per acquisto della mia parte quote
20.000,00 per partecipazione in fideiussione di M..............
60.000,00 come apporto soci

Dopo un anno di sforzi vedo che i miei apporti sono stati assorbiti in bilancio per la copertura di perdita di esercizio (quindi irrecuparabili).

Ritengo inoltre difficile recuperare anche i 20.000,00 della fideiussione ad appoggio del M..................

Di fatto l'unica miapossibilità è cercare di vendere le mie quote per rientrare parzialmente dal cattivo investimento.

Vi contatto perchè possiate darmi davvero una mano a capire i miei diritti in una srl di cui ho lo statuto, anche per difendermi da soci non rispettosi delle mie difficoltà che hanno promesso e non mantenuto.

Sto cercando di cambiare azienda e vorrei anche capire bene se posso rimanere socio qui e operare per azienda altra.

In sintesi un po'di diritti di base per farsi rispettare da persone con pochi scrupoli e poca remissione.

Grazie



RISPOSTA



La riforma del diritto societario, posta in essere dal legislatore nel 2003, ha radicalmente innovato il modello societario della S.R.L., al fine di riconoscere una maggiore considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali;
Il legislatore infatti, ha collocato la S.R.L. al centro del sistema societario, come modello di esercizio collettivo ed individuale dell’impresa con il beneficio della responsabilità limitata. Precedentemente alla riforma, la S.R.L. era disciplinata soltanto in modo residuale, rispetto alla S.P.A.; il principale tratto distintivo con la S.P.A. era il divieto di emettere azioni in rappresentanza delle quote sociali.

Le attuali caratteristiche fondamentali della S.R.L. sono:

1. Autonomia statutaria: oggi i soci di una S.R.L. possono stabilire nello statuto, decisioni che prima della riforma erano assolutamente vietate per le società di capitali (ad esempio, l’atto costitutivo contiene le norme relative al funzionamento della società, concernenti amministrazione e rappresentanza; il codice civile disciplina tali materie, solo in via residuale).
2. Organizzazione interna: con la riforma vengono introdotti elementi di personalizzazione, come ad esempio l’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva al consiglio di amministrazione, non più solo collegiale.
3. Personalizzazione: introduzione d’elementi tipici delle società di persone; esempio i diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuna posseduta e non più esclusivamente in proporzione ai conferimenti effettuati.
4. Scomparsa dei caratteri propri dei tre organi tradizionali nel senso che:
A. può mancare il consiglio di amministrazione (è prevista la possibilità d’adottare modelli d’amministrazione delle società di persone)
B. riduzione del ruolo associativo: la deliberazione assembleare non rappresenta l’unico modo di manifestazione della volontà sociale.

CONCORRENZA SLEALE DEL SOCIO

Il socio, membro del Consiglio di amministrazione, pone in essere una sleale condotta concorrenziale se, rivestendo la qualità di amministratore (facendo parte del CDA) della sua società, pone in essere un’attività, come lavoratore dipendente o autonomo ovvero come socio di altra società, in concorrenza con la società che amministra, senza l’autorizzazione dei soci.
Trova infatti, applicazione analogica, l’articolo 2390 del codice civile, relativo al divieto di concorrenza in capo agli amministratori di Società Per Azioni. Esso stabilisce che, qualora l’amministratore compia (senza autorizzazione dai soci) determinate condotte, tra cui quella di esercitare una qualsiasi attività concorrenziale, in nome proprio o di terzi, esso potrà essere revocato dall’ufficio e risponderà dei danni occorsi alla sua società.

Ma c’è di più: anche il socio che non fa parte del CDA, a seguito della riforma del 2003, non può porre in essere alcuna attività concorrenziale, senza l’autorizzazione degli altri soci.

In seguito alla riforma del diritto societario, al socio sono concessi dei profondissimi poteri informativi: egli può prendere conoscenza di ogni informazione aziendale, e non gli si potrà mai opporre il segreto. La possibilità che faccia uso di queste informazioni riservate in una attività concorrenziale (… lo storno dei clienti ne è un esempio) può esporre la società a gravissime conseguenze, e per questo, un suo comportamento infedele costituisce un illecito di particolare gravità.

L’atto costitutivo della SRL, poi, può prevedere specifici ed ulteriori divieti di comportamenti concorrenziali e, a partire dal 2003, può addirittura prescrivere casi di esclusione dalla società, in caso di concorrenza sleale, in modo analogo alle società di persone.

TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Se l’atto costitutivo prevede l’intrasferibilità delle partecipazioni o contempla una clausola di mero gradimento o ponga condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono recedere dalla società. La clausola di mero gradimento è quella che subordina il trasferimento della partecipazione al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti. L’atto costitutivo può stabilire un termine non superiore a due anni per l’esercizio del recesso.
Il trasferimento della partecipazione deve avvenire con scrittura privata autenticata e deve essere depositato, entro 30 giorni, presso il registro delle imprese, a cura del notaio.
Successivamente il trasferimento deve essere iscritto nel libro dei soci, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente. Soltanto in questo momento il trasferimento ha effetto di fronte alla società. L’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, nel senso che è opponibile ai terzi, quindi se la quota fosse alienata a più persone, avrebbe priorità quella che ha effettuato per prima l’iscrizione nel registro delle imprese in buona fede. Nel caso in cui la società sia unipersonale, dalla costituzione o successivamente, è nel caso in cui si ricostituisca la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese un’apposita dichiarazione. Questo deposito è anche rilavante per la limitazione della responsabilità.
Nel caso in trasferimento della partecipazione per i versamenti ancora dovuti è responsabile l’acquirente, risulta per altro responsabili l’alienante per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.
I versamenti possono essere richiesti dall’alienante solo se la richiesta al socio moroso è risultata infruttuosa. La partecipazione oltre che essere trasferita può formare oggetto di espropriazione.

Costituzione della società

1. sitpula atto costitutivo
2. iscrizione nel R.I. (registro delle imprese) con la quale la società acquista personalità giuridica

Compiuta la prima fase, il notaio rogante deve, entro 10gg, depositare l’atto costitutivo presso il R.I. nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società, allegando i documenti che rispettino le condizioni previste nell’art. 2329 (sottoscrizione intero capitale, conferimenti, autorizzazione e altre condizioni richieste da l. speciale) poi si provvede all’iscrizione art. 2330.

Conferimenti

Tre sono le norme: art. 2464, 2465, 2466, che riscrivono completamente la precedente disciplina:

1. possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibilità di valutazione economica: denaro, beni in natura, crediti e conferimenti d’opera. La novità consiste nel fatto che il conferimento può avvenire mediante la prestazione di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria, che garantisce gli obblighi assunti dal socio.
2. ogni conferimento diverso dal denaro deve essere espressamente prevista dall’atto costitutivo
3. obbligo del socio di versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro, con l’alternativa di poter sostituire il conferimento in denaro con la stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.
4. disciplina dei conferimenti in natura e crediti, i punti salienti:
1. valutazione dei beni affidata a perizia giurata
2. Illustrazione dei criteri di valutazione adottati
3. Descrizione dei beni conferiti
4. disciplina applicabile anche ai beni
5. estensione della disciplina con art. 2254 e 2255
6. altre specie di conferimenti possono anche avvenire con prestazione di polizza d’assicurazione o fideiussione

Mancata esecuzione dei conferimenti

Se il socio non esegue il conferimento nel termine stabilito dagli amministratori, questi diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di 30 giorni. Se in tale termine il socio non esegue il conferimento, gli amministratori possono seguire due strade:

1. Promuovere un’azione giudiziale per l’esecuzione del conferimento;
2. Vendere agli altri soci la quota del socio moroso in proporzione alle rispettive partecipazioni. La vendita viene effettuata per il valore risultante all’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte, se l’atto costitutivo lo consente, la quota viene venduta all’incanto. Se non vi sono compratori gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse e riducono il capitale in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Quote di partecipazioni

I diritti del socio sono proporzionali alla partecipazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, sono proporzionali ai conferimenti.

Recesso del socio

Il recesso del socio è consentito ai soci dissenzienti nei seguenti casi:

* Cambiamento dell’oggetto sociale;
* Trasformazione della società;
* Fusione e scissione;
* Trasferimento della sede all’estero;
* Altri casi.

L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere altre ipotesi di recesso. Infine il recesso è ammesso nel caso di società contratta a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 6 mesi. In tale caso l’atto costitutivo può prevedere un preavviso di durata maggiore, non superiore ad un anno.
I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, in proporzione al patrimonio sociale. Il valore deve essere determinato sulla base del valore di cercato. In caso di disaccordo la valutazione è compiuta da un esperto nominato dal presidente del tribunale. Il rimborso può anche avvenire mediante acquisto della partecipazione da parte dei soci o di un terzo. Se ciò non avviene il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.
Se le vie precedenti non sono percorribili la società viene posta in liquidazione. Il rimborso deve avvenire entro 6 mesi dalla comunicazione di recesso.

Esclusione del socio

L’atto costitutivo può prevedere ipotesi di esclusione del socio per giusta causa (ad esempio la concorrenza sleale del socio). Per il rimborso della quota di partecipazione si applicano le regole viste per il recesso, ad esclusione della riduzione del capitale sociale.

Amministrazione della società

L’amministrazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, è affidata ad uno o più soci. Gli amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. L’organo amministrativo può essere formato nei seguenti modi:

1. Amministratore unico;
2. Consiglio di amministrazione, che opera collegialmente;
3. Pluralità di amministratori, che operano disgiuntamente o congiuntamente.

Nel secondo caso, cioè quando vi è un consiglio d’amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate, non collegialmente, ma mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Gli amministratori hanno anche la rappresentanza generale della società.

La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa o che comunque abbiano fatto constare il proprio dissenso. L’azione di responsabilità può essere promossa da ciascun socio. Il socio può anche chiedere, in caso di grave irregolarità, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità può formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, a condizione che vi consenta una maggioranza dei soci, almeno pari ai 2/3 del capitale sociale e pur che non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.
La rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, spettante al singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell’amministratore. Sono solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Ai soci che non partecipano all’amministrazione della società fanno capo i seguenti diritti:

* Diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
* Diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione anche tramite professionisti di fiducia.

Il controllo legale dei conti

La nomina del collegio sindacale, è obbligatoria nei seguenti casi:

1. Quando il Capitale Sociale è almeno pari a quello minimo stabilito per la S.p.A.;
2. Quando vengono superati i limiti previsti per il bilancio in forma abbreviata.
In ogni caso la nomina del collegio sindacale o di un revisore può essere imposta dall’atto costitutivo.

I libri sociali obbligatori

La società deve tenere i libri e le scritture contabili previsti per l’imprenditore commerciale, essa deve inoltre tenere i seguenti libri:

1. Libro dei soci;
2. Libro delle decisioni dei soci;
3. Libro delle decisioni degli amministratori;
4. Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

I primi 3 libri devono essere tenuti dagli amministratori e il 4° a cura dei sindaci o del revisore.

Bilancio e distribuzione degli utili

Il bilancio viene approvato con decisione dei soci, nella stessa decisione si decide anche sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, inoltre se si verifica una perdita del capitale sociale, non si possono distribuire utili fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle seguenti materie:

1. Approvazione del bilancio e distribuzione utili;
2. Nomina degli amministratori;
3. Nomina del collegio sindacale o del revisore;
4. Modificazioni dell’atto costitutivo;
5. Decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare quando l’atto costitutivo non preveda nulla a riguardo. In ogni caso anche se l’atto costitutivo prevede che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, è necessaria una apposita deliberazione assembleare nei seguenti casi:

* Quando oggetto della deliberazione siano le questioni indicate nei precedenti punti 4 e 5;
* Quando lo richiedono 1 o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo le decisioni dei soci richiedono un duplice quorum deliberativo, la maggioranza dei votanti e almeno la metà del capitale sociale.

L’assemblea dei soci

L’atto costitutivo deve determinare le modalità di convocazione dell’assemblea, tali modalità devono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; peraltro se nulla è previsto nell’atto costitutivo, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo i soci possono farsi rappresentare in assemblea. Se nulla è previsto nell’atto costitutivo l’assemblea deve tenersi presso la sede sociale. Il quorum costitutivo è fissato nella metà del capitale sociale e il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei presenti. Peraltro il quorum deliberativo è pari ad almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni di cui ai numeri 4 e 5 sopra indicati. Il presidente dell’assemblea è nominato nell’atto costitutivo in mancanza di previsione è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell’assemblea svolge le seguenti funzioni:

1. Verifica la regolarità della costituzione;
2. Accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;
3. Regola lo svolgimento dell’assemblea;
4. Accerta i risultati delle votazioni.

Anche in assenza di convocazione la deliberazione si intende adottata quando abbia partecipato all’assemblea l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.

Invalidità delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Sono annullabili le seguenti decisioni:

1. Quelle che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo;
2. Quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza.

Le decisioni annullabili possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro 3 mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Nel caso di decisioni annullabili che siano state impugnate, il tribunale può assegnare un termine non superiore a 6 mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

Sono anche annullabili le decisioni in conflitto di interessi, a condizione che siano potenzialmente dannose per la società, e siano assunte con il voto determinante del socio in conflitto di interessi. Sono invece nulle le seguenti decisioni:

1. Quelle che hanno oggetto illecito od impossibile;
2. Quelle prese in assenza assoluta di informazione.

Le decisioni nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono invece essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

Le modificazioni dell’atto costitutivo

Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea.

Aumenti di capitale sociale

L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone limiti e modalità.
La decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da un notaio e deve esser iscritta nel registro delle imprese. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a che i conferimenti precedenti non siano stati integralmente eseguiti. In caso di aumento del capitale sociale a pagamento i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute.
L’atto costitutivo tuttavia può prevedere che l’aumento del capitale possa essere attuato mediante offerta delle quote di nuova emissione ai terzi. In tale caso i soci che non hanno consentito la decisione, possono recedere dalla società. La decisione di aumento del capitale deve prevedere modalità e termini in base ai quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione, tali termini non possono essere inferiori a 30 gg. La decisione di aumento può anche consentire che la parte non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri o da terzi.
Se il capitale non è integralmente sottoscritto la decisione di aumento cade nel nulla, salvo che la deliberazione di aumento abbia espressamente consentito sottoscrizioni parziali. All’atto della sottoscrizione i soci devono versare alla società almeno il 25% della quota sottoscritta, tuttavia se vi è un unico socio questi deve versare integralmente il capitale sottoscritto. Oltre ad aumenti di capitale a pagamento la società può procedere ad aumenti a titolo gratuito mediante l’imputazione delle riserve a capitale sociale.

Riduzione del capitale volontaria

Nel corso della vita della società i soci possono decidere di ridurre il capitale sociale. La riduzione può avvenire mediante rimborso ai soci delle quote pagate, o mediante liberazione di essi dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti. La decisione deve essere iscritta nel registro delle imprese e può essere eseguita soltanto decorsi 3 mesi dal giorno dell’iscrizione, a condizione che entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.
Per altro, anche se vi è stata opposizione, il tribunale può disporre che la riduzione abbia luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure se la società ha prestato idonea garanzia.

Riduzione del capitale per perdite

La disciplina della riduzione del capitale è diversa a seconda che il capitale sia diminuito di oltre 1/3 per perdite, ma non sia stato intaccato il minimo legale, ovvero che la perdita di oltre 1/3 del capitale abbia ridotto questo al di sotto del minimo legale.

Caso a: perdite superiori ad 1/3, che non intaccano il minimo legale.

Se, essendo venute meno tutte le riserve, si verificano perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, copia della relazione e delle osservazioni, deve essere depositata presso la sede della società almeno 8 giorni prima dell’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Nel corso dell’assemblea gli amministratori devono inoltre dare conto dei fatti di rilievo successivi alla relazione. L’assemblea dei soci può assumere due decisioni alternative:

* Deliberare la riduzione del capitale sociale in misura pari alle perdite;
* Attendere l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio successivo. In tale occasione, se le perdite non sono diminuite a meno di 1/3, la stessa assemblea deve deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.

Caso b: riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Se si verificano perdite che, una volta utilizzate tutte le riserve, risultino superiori ad 1/3 del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alle perdite e per deliberare il contemporaneo aumento, del capitale stesso, ad una cifra non inferiore al minimo legale.
La riduzione del capitale per perdite, in questo caso, deve essere tale da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale. Nel caso in cui non venga deliberata la riduzione del capitale ed il suo contemporaneo aumento, si può procedere alla trasformazione della società (ad esempio in società di persone). Qualora nulla venga deliberato la società si scioglie.

Titoli di debito

La S.r.l., a condizione che l’atto costitutivo lo consenta, può emettere titoli di debito. L’atto costitutivo, in tale caso, deve prevedere quanto segue:

* Attribuire la relativa competenza ai soci o agli amministratori;
* Determinare gli eventuali limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati (es.: SIM, società di intermediazione immobiliare).
I titoli di debito possono successivamente circolare, ma chi li ha sottoscritti, cioè l’investitore qualificato, risponde della solvenza della società. La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Essa deve inoltre essere iscritta presso il registro delle imprese a cura degli amministratori. Infine la decisione può prevedere che la società possa modificare tali condizioni e modalità con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

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