Diritto privato - Giudizio petitorio e tutela possessoria



Serafino da Venezia:



Buonasera,

ho letto che:

Quando l'esecuzione del provvedimento possessorio comporti la distruzione di un manufatto, deve consentirsi a chi vanta un diritto reale sulla cosa:

la proposizione di un autonomo giudizio petitorio anche prima della definizione di quello possessorio; In particolare si cita la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 03.02.1992, con cui la Consulta ha dichiarato l´incostituzionalità dell´art. 705, I comma, c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed all´esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.

La Corte delle leggi, infatti, prendendo le mosse dall´osservazione che "nell'alveo della tradizione del diritto romano comune il giudizio possessorio è organizzato dalla legge come procedimento speciale, con una prima fase di tipo interdittale improntata alle forme del processo cautelare, e con un carattere complessivo di celerità" e che "la cognizione sommaria del giudice è giustificata dall'urgenza di intervento del braccio della legge per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento arbitrario del terzo, ma è costruita in modo da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla (o alla) cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo il successivo giudizio petitorio", ha ritenuto non coerente con tale premessa ed in quanto tale in contrasto con il principio di razionalità sotteso all´art. 3 della Costituzione "l'assolutezza del divieto di invocare il proprio diritto che l'art. 705 c.p.c. impone al convenuto" ("impedendogli non solo la proposizione di eccezioni ex iure proprio nello stesso processo possessorio, ma anche, fino a quando il processo non sarà conchiuso e la decisione eseguita, la proposizione di un separato giudizio petitorio davanti al giudice competente"), allorquando l´esecuzione del provvedimento possessorio possa arrecargli un danno irreparabile.

Osserva ancora la Consulta che "la norma non tiene conto che, secondo la ratio sottesa ai procedimenti regolati dagli artt. 703 sgg. c.p.c., l'autonomia della tutela possessoria è bilanciata, e quindi limitata, dalla condizione che il pregiudizio arrecato al convenuto possa essere riparato mediante un altro giudizio".

Con specifico riferimento alla "materia immobiliare", poi, la Corte Costituzionale ne ha inferito che "l'esecuzione del provvedimento possessorio arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella costruzione di un manufatto. In tal caso l'onere di eseguire la decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire".

Sulla scorta di tale pronunzia, dunque, la giurisprudenza di legittimità si è da subito orientata nel senso di ritenere ammissibile, allorquando si deduca l´esistenza di un pregiudizio irreparabile nei termini sopra delineati, non solo la proposizione di un giudizio petitorio pur pendente quello possessorio, ma anche la proposizione di un´eccezione di natura petitoria nell´ambito dello stesso giudizio possessorio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22.04.1994, n. 3825).

Fatto:

Sono convenuto in processo possessorio conclusosi con la reintegrazione nel possesso di un immobile in comproprietà tra me stesso e mia sorella ( che è l´attrice possessoria). Dopo l´avvenuta reintegrazione nel possesso dell´immobile mia sorella ha chiesto al giudice con ricorso 669 duodecies di essere autorizzata a costruire un muro nell´immobile; il giudice la ha autorizzata. Il problema è che se mia sorella costruisce questo muro mi impedisce di entrare in un´aria dell´immobile in comproprietà dove ci sono tutti i tubi dell´acqua e della fognatura di un immobile di mia esclusiva proprietà. Inoltra sempre in questa area c´è un lavatoio dove arriva l´acqua di mia proprietà che pago ovviamente io. Per intenderci con la costruzione del muro a me non sarebbe permesso di vedere e fare la manutenzione dei miei tubi e a mia sorella sarebbe consentito di usare a suo piacimento l´acqua di mia proprietà e non anche eventualmente compiere azioni "negative" sui miei tubi.

Mi pare che più danno di questo....

Vi chiedo

1) come posso difendermi? Posso fare azione petitoria (l´immobile è in comproprietà, mentre i tubi sono di mia esclusiva proprietà) e chiedere un provvedimento di urgenza che blocchi tale provvedimento che mi arreca danni pregiudizievoli?

2)cosa significa che "la norma non tiene conto che, secondo la ratio sottesa ai procedimenti regolati dagli artt. 703 sgg. c.p.c., l'autonomia della tutela possessoria è bilanciata, e quindi limitata, dalla condizione che il pregiudizio arrecato al convenuto possa essere riparato mediante un altro giudizio"?

3)la Corte Costituzionale ne ha inferito che "l'esecuzione del provvedimento possessorio arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella costruzione di un manufatto. In questo caso il provvedimento ordina la costruzione di un muro...e valido anche questo concetto? Cosa si intende per danno irreparabile?

4) che tipo di causa va fatta: petitoria preceduta da provvedimento d´urgenza?

Vi sarei grato di una risposta.



RISPOSTA



Innanzitutto complimenti per la disamina giurisprudenziale, proposta nella tua mail. E' inerente alla tua fattispecie giuridica e, soprattutto, propone numerosi aspetti favorevoli alle tue legittime aspettative di proprietario.

Rispondo nell'ordine alle tue domande:

1) Hai facoltà di intraprendere un giudizio petitorio, nei confronti di tua sorella, comproprietaria dell'immobile, chiedendo al contempo, un provvedimento cautelare d'urgenza, per neutralizzare l'efficacia del provvedimento cautelare che ha concesso la costruzione del muro.
In particolare devi presentare reclamo, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile; il giudice provvederà ad inibire la costruzione del manufatto.
E' la stessa giurisprudenza, riportata nella tua mail a consentirti di agire in giudizio in tal senso.
L'esecuzione del provvedimento che ha concesso la costruzione del manufatto infatti, può cagionare danni irreparabili al tuo diritto di comproprietario dell'immobile ( ... e soprattutto al tuo diritto di proprietario pieno ed assoluto delle tubature).

2) l'espressione utilizzata dalla giurisprudenza, mette in risalto un aspetto fondamentale della natura del giudizio possessorio, ossia il suo carattere residuale.
Il giudizio possessorio deve essere proposto, esclusivamente, quando il cittadino, spogliato dal possesso del bene, non ha a sua disposizione, nel breve periodo, altri rimedi giuridici per rimediare al danno subito, a seguito dello spoglio.
Ad esempio, se la questione è già dibattuata in un diverso processo di ordinaria cognizione, prossimo alla sua definizione, il soggetto spogliato non può ricorrere alla tutela possessoria. A mio parere, tale principio non ha molta importanza nella tua vicenda.

3) Ho già risposto, per inciso, a questa domanda: ti confermo che il caso prospettato dalla Corte delle leggi, si adatta perfettamente alla tua vertenza giuridica.
La Corte parla di costruzione del manufatto; il muro costruito da tua sorella deve essere considerato, da un punto di vista giuridico, un manufatto.

Il danno è irreparabile quando i suoi effetti non possono essere neutralizzati agevolmente.
Gli effetti di un danno irreparabile, in genere non sono neutralizzabili (in tal caso si tratta di un danno permanente), ovvero il rimedio al danno comporta costi o perdite particolarmente onerose, in ragione della natura della causa e del valore del bene, oggetto del contenzioso. Mi sembra evidente che la costruzione del muro possa cagionare danni irreparabili.
Senza la possibilità di visionare le tubature, non avresti la minima possibilità di porre rimedio ad eventuali danneggiamenti.

4) Devi presentare reclamo d'urgenza ex 669 terdecies e, successivamente, intraprendere un giudizio petitorio.

Ritengo, alla luce delle norme e della giurisprudenza da te prospettata, che le tue aspettative giuridiche siano legittime, sia in punto di fatto che di diritto.

Cordiali saluti.