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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
2 Consulenze:
1 - Successione dei figli legittimi e naturali e rappresentazione
Buongiorno, sono padre di due ragazzi maggiorenni e sono vedovo. Recentemente è defunta mia suocera che era a sua volta vedova. Oggi quindi rimangono due fratelli ,di cui uno con un figlio(nipote) e i miei due figli(nipoti).in assenza di testamento come viene suddivisa l'eredità sia immobiliare che non? Ed eventualmente come si può sapere in entrambi i casi di quanto si tratta? Grazie cordiali saluti
RISPOSTA
L'eredità deve essere suddivisa tra gli eredi, secondo le norme sulla successione legittima, ossia in assenza di testamento.
Art. 566 del codice civile. Successione dei figli legittimi e naturali.
Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Poiché tua moglie è premorta al “de cuius”, la quota di eredità della stessa, deve essere attribuita, per rappresentazione, ai tuoi due figli maggiorenni, ai sensi degli articoli 467 e 468 del codice civile.
Art. 467. Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468. Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
I tuoi figli hanno diritto alla quota di 1/3 del patrimonio immobiliare di tua suocera ed alla quota di 1/3 del denaro, beni mobili, gioielli ecc. ecc.(trattasi della quota che sarebbe spettata a tua moglie, figlia del “de cuius”). I tuoi figli dovranno dividere in parti uguali tra loro, la quota di 1/3 di eredità, spettante per rappresentazione.
Per conoscere l'asse ereditario immobiliare di tua suocera, è necessario rivolgersi all'Agenzia del territorio (conservatoria), al fine di ottenere una visura degli immobili stessi.
Per conoscere invece l'importo del denaro di tua suocera, caduto in successione, è necessario rivolgersi alla banca dove tua suocera aveva depositato/investito i suoi risparmi.
Per ottenere queste informazioni, è necessario presentare il certificato di morte di tua suocera ed il documento di identità dei soggetti richiedenti, interessati alle informazioni (ossia i tuoi figli, eredi per rappresentazione della nonna). Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Successione dei figli per legge e per testamento, genitore vende la sua proprietà
Sono a chiedere come dicevo una consulenza a riguardo famigliare.
Siamo 2 fratelli.
Genitore ancora in vita.
Mio fratello ha acquistato la casa paterna, mentre io ho la mia di proprietà.
Il genitore in questione vive in un' altra abitazione di sua proprietà.
Volevo sapere se questa un domani aspetterebbe a me ( visto che a parole così è stato detto qualche anno fa) , mentre recentemente è stato detto che potrebbe anche venderla senza rendere conto a noi figli.
RISPOSTA
Nessuna norma di legge potrebbe impedire al genitore di vendere questa abitazione di sua proprietà e di spendere l'intero ricavato in viaggi, anziché in opere di bene …
Così facendo ai figli non resterebbe assolutamente nulla … ma i figli non possono fare nulla, perché si tratta di un rischio inevitabile.
Tanto premesso, se il genitore dovesse decedere senza aver venduto l'immobile, lo stesso sarebbe diviso al 50% tra i due figli, in caso di successione senza testamento.
In caso di successione testamentaria, ti spetterebbe comunque la quota di legittima, pari a 1/3 dell'appartamento, se questo appartamento fosse l'unico cespite dell'asse ereditario (oppure più genericamente ti spetterebbe 1/3 dell'intero asse ereditario).
Il referente normativo è l'articolo 537 II comma del codice civile: “se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Chiedevo se legalmente fosse così e quindi io non avrei nessun immobile
RISPOSTA
Confermo: sussiste questo rischio e non potete farci nulla …
O se in un futuro io e mio fratello dobbiamo fare una divisione e di conseguenza fare una rinuncia da una parte. Visto che siamo due figli pensavo ognuno avesse la sua casa.
RISPOSTA
Nessuna divisione.
Se il genitore morirà senza alcun immobile a sé intestato, non dovrete fare assolutamente nulla, perché ciascuno resterà proprietario del suo immobile.
Siccome tuo fratello ha acquistato l'immobile tramite atto di compravendita, non si applicano nemmeno le norme in materia di collazione ereditaria che si applicherebbero in caso di donazione di immobile, dal parte al figlio.
Alla questione acquisto dell'immobile paterno è possibile che sia stato fatto tutto senza una firma anche da parte mia?
RISPOSTA
RISPOSTA Certamente sì, è possibile ed è assolutamente legale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 467, 468, 566 del codice civile