Diritto privato - Usucapione di beni immobili, in virtù del possesso continuato per oltre venti anni





Buonasera, una premessa sposato dal 1986 nel 1990 ci siamo trasferiti sopra all'abitazione dei miei suoceri e dietro casa vi era un monte abbandonato a se stesso catastato a bosco e intestato esclusivamente a mio suocero, poco dopo che ci siamo trasferiti con il suo permesso, quello di mia suocera (deceduta nel 1992) e dell'altra figlia, (inizialmente tutti insieme), poi solo io e mia moglie abbiamo iniziato a tagliare piante, rompere pietre, riportare terra, tanto da trasformarlo in diversi anni di lavoro in un bellissimo uliveto con tanto di giardino, orto e piante da frutto, dopo la morte di mia suocera i rapporti si sono inclinati sempre di più, per vari motivi e ora siamo arrivati al punto che ci accusano (suocero e cognata) che noi vogliamo appropriarci di tutto, ci hanno intimato di non salire più nell'uliveto dicendo che chiuderanno il passaggio con lucchetto, faccio presente che nell'uliveto ci sono diversi macchinari agricoli che negli anni ho acquistato, impianti elettrici, di irrigazione inoltre c'è il cane di mia figlia e altri piccoli animali di fattoria. Capisco ora che è finito farebbe gola a tutti, ma in tutti questi anni ad ogni raccolto delle olive abbiamo dato sempre la metà dell'olio a loro come ringraziamento dell'opportunità che ci hanno dato e la stessa mia cognata in una zona ha  creato il suo orto (non ci siamo mai sognati di dire che altre persone non potessero salire).
In definitiva i quesiti sono: possono realmente bloccarci il passaggio tenendosi tutte le nostre attrezzature, le piante ecc? O possono obbligarci a liberare/togliere tutto piante comprese e poi chiudere? O esiste una soluzione dove noi possiamo tutelare le spese, le attrezzature e tutto il lavoro, che in  questi anni io e mia moglie abbiamo svolto? O meglio ancora esiste una soluzione dove noi possiamo andare avanti con i nostri lavori senza nulla togliere dal fatto che il monte è intestato a mia suocero? (se può servire come informazione io e mia moglie da cinque anni abbiamo un altro uliveto in un'altra provincia e si è iscritta ai coltivatori diretti). In attesa di riscontro, cordiali saluti



RISPOSTA



Sussiste la possibilità di usucapire il terreno, in virtù del possesso continuato per oltre venti anni, ai sensi dell’articolo 1158 del codice civile.

Articolo 1158 del codice civile - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

Se tu e tua moglie avete posseduto il terreno per oltre 20 anni, sostenendo le spese per la sua manutenzione e per i miglioramenti e soprattutto, pagando le relative imposte sulla proprietà (reddito dominicale e reddito agrario, ossia l’IRPEF), avete usucapito il bene immobile in questione; è necessario presentare un ricorso giudiziario, presso il tribunale del luogo ove è ubicato il terreno, per ottenere una sentenza dichiarativa che accerti l’avvenuta usucapione a vostro favore, per possesso continuato ultra ventennale del bene immobile.

In subordine, laddove l’usucapione del terreno non possa essere accertata dal tribunale, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, sarà necessario fare riferimento all’articolo 936 del codice civile, in materia di accessione di opere ad un immobile, appartenente ad un diverso proprietario.

Articolo 936 del codice civile - Opere fatte da un terzo con materiali propri.

Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Il proprietario del terreno non può obbligarvi a togliere le costruzioni da voi poste in essere, in quanto sono state fatte a sua scienza e senza alcuna opposizione, ai sensi del comma 4 della norma precedente.

Il proprietario del terreno deve pagare a sua scelta, la somma tra il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.

Il cane, essendo di proprietà di tua figlia, deve ovviamente essere restituito alla ragazza.

Vi consiglio di rivolgervi al vostro avvocato di fiducia, al fine di ottenere una sentenza di avvenuta usucapione del terreno ovvero, in subordine, una sentenza di condanna del proprietario del terreno stesso, ai sensi dell’articolo 936 del codice civile.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca