Diritto privato - Servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia





Sono proprietaria di due mansarde A e B e ho installato due macchine per condizionamento sul tetto della mansarda A (che è la falda interna del tetto del condominio) in quanto per regolamento comunale non era possibile installrle sul tetto della B, essendo falda visibile da strada. Per effettuare la manutenzione delle macchine occorre passare dalla mansarda A in quanto il tetto è vecchio e non ha le linee vita per la sicurezza. Sto vendendo la mansarda A e nel preliminare sono inserite le diciture "l'immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova...con servitù attive e passive..."ma anche "l'immobile verrà trasferito libero da vincoli, privilegi,...e diritti di terzi in genere."
Si può ritenere che sulla mansarda A gravi una servitù di passaggio per la manutenzione del condizionatore della mansarda B per destinazione del padre di famiglia e che in sostanza l'acquirente della mansarda A debba consentire al proprietario della mansarda B (che ora sono io ma che è in vendita) di passare per effettuare la manutenzione del condizionatore?
Bisogna considerare anche che la falda interna del tetto effettivamente sarebbe raggiungibile anche noleggiando una piattaforma aerea, il cui costo però è di circa 600 euro iva inclusa, quindi sproporzionato rispetto all'intervento di manutenzione ordinaria del condizionatore.
Rimango in attesa del Vs. preventivo. Grazie



RISPOSTA



Dal contenuto della tua mail, intuisco che tu sia già informata sulla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, normata dall'articolo 1062 del codice civile.

Art. 1062 del codice civile. Destinazione del padre di famiglia.

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.


Le mansarde A e B appartenevano ad un unico proprietario; quest'ultimo ha lasciato lo stato di fatto delle mansarde, in maniera tale che risultasse per il futuro, una servitù di passaggio a favore della mansarda B, per consentire al suo proprietario di passare dalla mansarda A, al fine di effettuare la manutenzione dell'impianto.
Sussistono tutti i requisiti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.

La soluzione della piattaforma aerea è palesemente antieconomica quindi è da considerare irrilevante ai fini del nostro discorso. Peraltro, l'articolo 1062 del codice civile parla di stato di fatto lasciato dal precedente proprietario dei fondi da cui risulta la servitù: la norma in questione non considera nemmeno la possibilità che esista un'alternativa idonea ad evitare il sorgere della servitù. Qualora la piattaforma aerea costasse soltanto 50 euro (è soltanto un esempio) la servitù si costituirebbe ugualmente, perché questa era la volontà del precedente proprietario dei due fondi, risultante dallo stato di fatto degli stessi.

Attenzione, nell'atto è scritto: "l'immobile verrà trasferito libero da vincoli, privilegi,...e diritti di terzi in genere."

La servitù non è tecnicamente un vincolo, un privilegio un diritto di terzi. La clausola fa riferimento ad eventuali ipoteche, diritti di terzi come un usufrutto vitalizio sulla mansarda, oppure privilegi relativi a procedure di esecuzione civile già intraprese dai tuoi creditori sulle mansarde medesime. La clausola quindi non ha nulla a che vedere con la costituzione della servitù di passaggio.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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