Riforma Fornero: Le dimissioni del lavoratore a progetto





Egregio avvocato, oggi un mio collaboratore a progetto ha dato le dimissioni con raccomandata a/r. Nessun problema, era un pessimo elemento, uno scansafatiche … a nemico che fugge ponti d'oro.

Vorrei chiederle se, a seguito della sua raccomandata posso stare tranquillo oppure in futuro questo fannullone potrebbe chiedere di annullare le sue dimissioni. Sono applicabili le norme della riforma Fornero in materia di dimissioni ? Le dimissioni devono essere convalidate dalla Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti ?
E' necessario l'intervento di un sindacato ?



RISPOSTA



Escludo categoricamente ogni ipotesi di contestazione - eccezione futura, circa le dimissioni oggetto della presente consulenza.
Si tratta di un lavoratore a progetto e non di un lavoratore subordinato, quindi non si applicano gli adempimenti di cui all'articolo 4 comma 17 della legge 92 del 2012 (riforma Fornero) In concreto, le dimissioni non devono, in questo caso, essere convalidate dall'autorità competente o sottoscritte dal sindacato.
Riporto la norma citata; tale norma non si applica in questo caso.

".. l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale"

Cordiali saluti.

Fonti:

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