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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

1 - Rinuncia al TFR del dipendente





RINUNCIA TFR

Buon giorno, sono socio al 20% di una SRL e impiegato della stessa, regolarmente assunto. Dopo anni di lavoro e di contributi, con l'avvento della crisi, la ns. Società ha deciso di chiudere iniziando l'iter della liquidazione volontaria. Licenziati e saldati i dipendenti di ogni loro avere, rimane da definire solo ed esclusivamente la mia posizione. In un primo tempo il cedolino è stato emesso (anche per sapere con esattezza l'importo del TFR), successivamente su richiesta della SRL il cedolino è stato annullato. Poiché so perfettamente che la società non ha la liquidità necessaria al pagamento ho deciso di rinunciare al mio TFR. Mi è stato detto che: " il sostituto d'imposta (SRL) deve ugualmente pagare l’IRPEF scaturita dal TFR anche se non sarà in grado di erogare la liquidazione" Premesso che non ho intenzione di ricorrere al fondo dell'Inps, il mio quesito è: È possibile la rinuncia al TFR con una comunicazione scritta all'azienda e per conoscenza a chi redige le paghe con la conseguente cancellazione della mia posizione di dipendente? Questa rinuncia è soggetta a tassazione e di che tipo?

Sinceramente che io debba pagare delle imposte su un TFR non incassato mi sembra inammissibile. Ringrazio anticipatamente dell'attenzione che mi verrà riservata ed in attesa di Vostre cortesi comunicazioni in merito porgo cordiali saluti.



RISPOSTA



Premesso che secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 16 novembre 2004- 7 marzo 2005, n. 4822), il lavoratore non può disporre né tanto meno rinunciare al TFR in costanza di rapporto di lavoro.

In costanza di lavoro, scrive la Cassazione, ai fini della legittimità e validità della rinuncia del dipendente, non è sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio dei soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'articolo 1418, comma 2, del codice civile in relazione all'articolo 1325 del codice civile. In ogni caso il lavoratore non può disporre del Tfr quando è ancora in servizio, non avendo maturato il diritto alla liquidazione.

… ed una volta maturato il diritto alla liquidazione, alla cessazione del rapporto ? Il diritto alla liquidazione del TFR è rinunciabile dal lavoratore dipendente. Tuttavia, il momento impositivo relativo alla tassazione del TFR è quello della maturazione del diritto alla liquidazione.

In sintesi

1. il lavoratore non può rinunciare al TFR ma al diritto alla liquidazione del TFR, una volta cessato il rapporto di lavoro.

2. Una volta cessato il rapporto di lavoro, matura il diritto alla liquidazione, quindi “si avvera” il momento impositivo ai fini delle imposte dirette.

3. Tanto premesso, "il sostituto d'imposta (SRL) deve ugualmente versare l'irpef scaturita dal TFR anche se non dovrà erogare la liquidazione, a seguito di rinuncia del lavoratore dipendente".

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Obbligo di tassazione del TFR è antecedente rispetto alla rinunciare allo stesso del lavoratore il momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere considerato quale condizione di esigibilità del credito





Egregio Avvocato, ho messo in liquidazione la mia società nel mese di gennaio, ho una socia al 40% inquadrata come dipendente, mentre io sono la rappresentante legale.
Poiché non c'è denaro per il pagamento del tfr la mia socia ha rinunciato alla liquidazione dello stesso, firmando nella sede di un sindacato, ossia presso una “sede protetta”.
Ora il quesito è se pagare ugualmente irpef su tale tfr.
Io ho letto un caso analogo sulla Vs pagina dove si diceva che SI l'irpef è comunque da pagare, ma poichè la cifra è comunque sostanziosa, vorrrei sapere in base a quale legge...articolo...per essere certi di non buttare via denaro che poi non verrà mai restituito.
In attesa di un Vs cortese riscontro porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

Il nostro ordinamento giuridico non prevede una norma di legge che dispone espressamente la tassazione del TFR, anche in caso di rinuncia allo stesso da parte del lavoratore dipendente. Si rende necessario sviluppare un ragionamento logico, scaturente dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: secondo le sentenze della Corte di Cassazione n. 3064/2013, n. 12561/006 e n. 9747/2005, la rinunzia è ammissibile soltanto in riferimento ad un diritto già maturato e dal contenuto determinato.
Il TFR matura di anno in anno, ma il suo contenuto diviene determinato, soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa.
Secondo la Corte di Cassazione quindi, il momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere considerato quale condizione di esigibilità del credito (Cassazione Sezione Lavoro n. 14510 del 28 maggio 2019 – in allegato).

La Corte di Cassazione ha stabilito inoltre che nel caso in cui il diritto al TFR non sia ancora entrato nel patrimonio del soggetto, la rinuncia a questo diritto risulta nulla perché manca l’oggetto (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 16 novembre 2004- 7 marzo 2005, n. 4822: il lavoratore non può disporre né tanto meno rinunciare al TFR in costanza di rapporto di lavoro); il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è infatti un diritto futuro, per cui la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, comma 2 e 1325 del codice civile, per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato” (Cassazione sentenza n. 23087 del 2015; Cassazione sentenza n. 4822 del 2005).

Se questo è il teorema, passiamo al corollario:

a)la rinuncia al TFR prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla, perché il diritto è futuro e non è ancora entrato nel patrimonio del lavoratore

b)il momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere considerato quale condizione di esigibilità del credito, per cui in quel preciso instante il credito del TFR diventa certo, liquido ed esigibile ... quindi imponibile ai fini delle imposte dirette

c)la rinuncia alla liquidazione del TFR successiva alle dimissioni, è valida perché il diritto è già entrato nel patrimonio del lavoratore, quindi quest'ultimo ne può disporre liberamente

Alla luce di questi tre punti, l'obbligo di assoggettare a tassazione il TFR è antecedente rispetto alla decisione di rinunciare allo stesso, perché la rinuncia non sarebbe valida, se il diritto al TFR non fosse già certo, liquido ed esigibile, nonché se non fosse entrato nel patrimonio del lavoratore che ne dispone liberamente.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 1325, 1418 del codice civile
  • Cassazione Sezione Lavoro n. 14510 del 28 maggio 2019
 

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