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Nipote delegato dalla zia preleva denaro dal suo conto corrente per fare assistenza





Buongiorno, una mia Zia era titolare di conto corrente bancario. Con l'aggravarsi delle sue condizioni fisiche, mi sono trovato ad occuparmi personalmente delle sue cure, a tal proposito Lei mi diede delega di operare sul suo conto senza riserve. Mentre lei era ancora in vita, dietro sua richiesta, ho prelevato somme pari alla metà circa dell'ammontare complessivo dei risparmi presenti sul libretto, da Lei donatemi come riconoscenza per il mio operato. Alla sua morte (senza testamento), l'asse ereditario è composto da: i suoi cinque fratelli ancora in vita e da me.
La Zia lascia un appartamento ed il suddetto conto su cui avevo delega. Uno dei miei zii (fratello della deceduta) asserisce che io mi sia appropriato indebitamente delle somme da me prelevate con delega, di cui mia Zia era a conoscenza, e pretende la restituzione delle suddette somme prima di procedere alla successione e mi minaccia di azioni legali. Come devo agire? Potevo prelevare le suddette somme, visto che ero autorizzato dall'intestatario del conto? Ribadisco che i prelievi sono stati operati quando il delegante era ancora in vita e che nessun movimento è stato fatto dopo la sua morte. Grazie.



RISPOSTA



Non sei tenuto per legge alla restituzione delle somme prelevate, per i seguenti motivi:

1) le operazioni di prelievo sono state fatte quando la titolare del conto era in vita; la titolare-delegante ti aveva regolarmente delegato per effettuare prelievi, con il suo consenso.
2) Laddove avessi prelevato dopo la morte della titolare, avresti commesso il reato di appropriazione indebita.
3) Ti sei preso cura della zia prestando assistenza alla stessa, senza essere tenuto a farlo, visto che ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, spettava ai fratelli prendersi cura della sorella e non al nipote.
4) Quand'anche si fosse trattato di una donazione di denaro a tuo favore, ossia anche dando ragione allo zio-accusatore, le donazioni fatte ai nipoti non sono assoggettate a collazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile (soggetti tenuti alla collazione), quindi non devono essere imputate all'asse ereditario.

… che lo zio faccia quello che vuole … non sei tenuto a restituire nulla, nemmeno in caso di donazione di denaro da parte della zia deceduta.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Art. 433 del codice civile. Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.


Art. 737 del codice civile. Soggetti tenuti alla collazione.

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

Fonti: