Progetto di delimitazione dei posti auto su suolo in comunione
salve a tutti!! ho una domanda da porre : abito in una corte con circa 20 proprietari, dopo un tentativo (con l'intervento di un amministratore) di divisione in millesimi delle proprietà e a seguito di una denuncia di due proprietari, i quali non erano d'accordo sulle modalità di ripartizione dei millesimi, il tribunale con una recente sentenza del ha decretato che come forma giuridica non possiamo essere un condominio, ma una comune.
quindi le ripartizioni delle spese vengono eseguite in egual modo per ogni proprietario.
ora abbiamo una questione sui i posti auto, attualmente non sono divisi ,l'intento è di destinare 1 posto auto ad ogni proprietario di appartamento, (quindi se uno di appartamenti ne ha due , due posti auto) la mia domanda è questa: per riuscire ad ottenere la legalità delle divisioni, all'assemblea che si riunirà per dividere gli spazi basterà la maggioranza o servirà il parere favorevole di tutti i comproprietari? , tengo a precisare che gli spazi auto non verranno assegnati "di proprietà", ma di uso esclusivo..........vi ringrazio per l'attenzione
Hai scritto che la vostra forma giuridica è una comune; immagino che volessi scrivere comunione.
Trattandosi di comunione e non di condominio, sarà applicabile l’articolo 1108, I comma del codice civile e non le norme in materia di delibere condominiali.
Art. 1108 del codice civile. Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
La determinazione dei posti auto non rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, disciplinati dall’articolo 1105, II comma del codice civile.
Art. 1105 del codice civile. Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
In estrema sintesi, il progetto di delimitazione dei posti auto sarà approvato dalla maggioranza dei due terzi del valore complessivo della cosa comune; se non si dovesse raggiungere la maggioranza indicata dall’articolo 1108, I comma del codice civile, sarà il tribunale, su ricorso dei comunisti (partecipanti alla comunione), a predisporre il riparto dei posti auto.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.