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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
Dopo aver espiato una pena di reclusione per 416/bis in data xx/xx/xxxx vengo sottoposto con Notifica dal tribunale su proposta del Questore a Misura di prevenzione della sorveglianza speciale Che decretava : Visti gli artt. 1 e ss. legge 31 maggio 1965, n.575 e succ. mod. Viene applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e con le seguenti PRESCRIZIONI :
1 di fissare la propria dimora...
2 di vivere onestamente , rispettare la legge e non dare ragione di sospetti
3 di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne...
4 di non rincasare dopo tale ora
5 di non detenere e di non portare armi
6 di non intrattenersi in bar osterie etc
7 di presentarsi alle autorita' una volta la settimana...
8 portare sempre la carta precettiva
9 non allontanarsi dal comune di residenza
10 presentarsi al centro servizi sociali per adulti
Queste erano le prescrizioni.. Mi sono comportato egregiamente ho solo da allora lavorato e nient'altro Infatti nel 2006 mi revocano la Misura di prevenzione in favore della Vigilanza speciale che il giorno xx/xx/xxxx mi viene notificato e reso EDOTTO DI ESSERE SCIOLTO DALL'OBBLIGO DELL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI.. dunque libero di vivere onestamente..
Quanto cio' premesso per dirvi che per motivi economici mi trovo costretto a vendere il mio appartamento nel 2009 pochi giorni fa' mi vedo spuntare una pattuglia con una notifica che sosteneva che Visti gli art 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n.646 avevo violato la legge dato che ero stato sottoposto a sorveglianza speciale .. Ora non ho paura di affrontare un nuovo processo anche perche' nessuno aveva menzionato mai tra le prescrizioni a cui mi dovevo attenere a quello di non vendere lìimmobile altrimenti non l'avrei fatto .. capisco pure che la legge non ammette ignoranza pero' non mi sento di aver commesso alcun reato e vi chiedo un consiglio e soprattutto se esiste una sentenza che riguarda il mio caso che io possa fare riferimento e cercare di fare annullare tale procedimento dato che ero stato SCIOLTO da qualsiasi obbligo di prescrizioni..
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RISPOSTA
Ti rispondo con la massima sincerità, in quanto ritengo che non sia deontologicamente corretto, per un avvocato, alimentare vane illusioni, da parte del suo cliente.
Hai commesso il reato, previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n.646, e non puoi invocare a tua difesa, la tua ignoranza in materia di leggi penali, ai sensi dell'articolo 5 del codice penale.
L’art. 5 del codice penale statuisce che nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.
La sentenza costituzionale n. 364/88 ha pubblicato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p., nella parte in cui non prevede l’ignoranza inevitabile della legge penale. La norma in questione deve essere riconsiderata in senso relativo, perché la sentenza “de qua” individua alcuni casi generici in cui l’ignoranza può essere eccepita come esimente di un reato.
Secondo la Corte Costituzionale, l’errore diventa inevitabile qualora il testo legislativo sia assolutamente oscuro, o l’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari sia gravemente caotico.
L’errore deve rispondere al criterio della così detta generalizzazione e cioè, ponendo qualsiasi altra persona di media cultura e intelligenza, nella posizione dell’imputabile, anch’essa deve cadere vittima dello stesso errore.
Nel tuo caso però, non si tratta di ignoranza inevitabile; il contenuto degli articoli 30 e 31 della legge 646/1982 è assolutamente comprensibile. Durante il processo penale sei stato assistito da un avvocato, quindi avevi il dovere di informarti, presso il tuo legale, del contenuto sostanziale dell'istituto della sorveglianza speciale.
Leggiamo le norme in questione.
Art 30
1. Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresí tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani (18).
2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in Cassazione.
Art 31
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni. 2. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
Attenzione: il reato non consiste nell'avere venduto l'immobile, ma nell'avere omesso la comunicazione di variazione della composizione del tuo patrimonio, alla Guardia di Finanza, competente territorialmente !!! Il legislatore ipotizza che una persona condannata ex art. 416 bis c.p., potrebbe omettere tale comunicazione, al fine di utilizzare il ricavato della vendita dell'immobile, per alimentare l'attività dell'associazione di stampo mafioso.
Tanto premesso, se dimostrerai in giudizio, di avere utilizzato i proventi della vendita immobiliare per “sopravvivere”, sarai condannato al minimo della pena edittale, in quanto ti saranno riconosciute quanto meno le attenuanti generiche.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.