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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

1 - Divieto lavoro notturno genitore figli età inferiore a tre anni





Buongiorno avrei necessità di una consulenza sul diritto del lavoro. Lavoro in un'azienda pubblica Usl come infermiere sono padre dei due figli di 2 anni il primo e secondo di sei mesi. Mia moglie rientra il mese prossimo a lavoro e per legge fino al primo anno del bambino non deve lavorare le notti. Posso chiedere anch'io l'astensione dalle notti sfruttando l'opzione facoltativa fino ai tre anni per il primo bambino contestuale all'astensione di mia moglie per il secondo bambino?
Grazie distinti saluti.



RISPOSTA



No, non hai titolo giuridico per inoltrare tale richiesta.
Esaminiamo la norma in questione. Si tratta dell'articolo 11 del decreto legislativo numero 66 del 2003.

“Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
”.

Il diritto di esonero dal prestare lavoro notturno è riconosciuto al lavoratore padre convivente, solo qualora la madre lavori nella fascia oraria notturna e non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno. Il diritto è esercitabile dal padre solo se la madre è tenuta a lavorare di notte, a prescindere dal numero dei figli. Secondo la Circolare n. 8 del Ministero del Lavoro del 3 marzo 2005, punto n. 18, il diritto del padre è solo “alternativo” al diritto della madre, il che equivale a dire che egli può esercitarlo solo qualora la madre, titolare dello stesso diritto, rinunci ad esercitarlo.

Essendo quello del padre un diritto derivato dalla rinunzia della madre al medesimo diritto, egli non può esercitarlo per il semplice fatto che i figli di età inferiore a due anni sono due anziché uno.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Esenzione turno di lavoro notturno unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni





Buongiorno, abito e lavoro a Ginevra dal 2011 (regolarmente registrato all'AIRE; in svizzera ho il permesso C) mentre la mia compagna (unione non registrata) abita a Cinisello Balsamo in Italia.

RISPOSTA

Non penso che si tratti di un'unione, considerato che l'unione riguarda le coppie dello stesso sesso. Sarebbe più opportuno parlare di convenzione di convivenza (non registrata).



Nel settembre 2020 abbiamo avuto insieme un bambino per la cui paternità abbiamo entrambi firmato.

RISPOSTA

L'ordinamento giuridico italiano non fa alcuna distinzione tra figli legittimi e figli naturali, nati fuori dal matrimonio.



Purtroppo per ragioni di lavoro al momento viviamo ancora separati (io a Ginevra, mentre lei e il bambino a Cinisello Balsamo). La mia compagna lavora come psichiatra regolarmente assunta a tempo indeterminato tramite concorso presso un ospedale pubblico. Al momento è esentata dai turni notturni per via del bambino, ma tale esenzione dovrebbe scadere nel momento in cui compie 3 anni.

RISPOSTA

E' previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 66/2003:
Art. 11 del decreto legislativo n. 66/2003; Limitazioni al lavoro notturno
1. L'Inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.



La mia domanda e': ho letto che ci sono casi tali per cui è possibile ottenere l'esenzione dai turni notturni fino al compimento dei 12 anni del bambino, e volevo capire se la nostra situazione rientra in tale eccezione o no (si parla di unici affidatari che è un termine a me non propriamente chiaro),

RISPOSTA

E' quanto previsto dalla lettera b) comma 2 del decreto legislativo n. 66/2003: la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Cosa dobbiamo intendere per unico genitore affidatario?
Ci deve essere una sentenza del tribunale civile con la quale si attribuisce soltanto ad un genitore, l'affidamento esclusivo della prole.
Secondo il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 29/2008, nell'ipotesi in cui il giudice abbia disposto che il figlio minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori separati, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione, esclusivamente nell'arco temporale in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il minore.
“Genitore affidatario” non significa genitore che per motivi di lavoro risiede lontano dal coniuge e dal figlio minore. Non si tratta della tua fattispecie.



O se in alternativa esistono altri modi affinché la mia compagna possa continuare a usufruire dell'esenzione dai turni notturni.
Grazie mille

RISPOSTA

Diciamo che ci sarebbero soluzioni paradossali … la pezza sarebbe peggiore del buco!
La mamma dovrebbe agire in giudizio per chiedere che il padre non possa esercitare la potestà genitoriale, per una sua accertata inidoneità allo svolgimento del ruolo paterno.
Si tratta di casi limite ovviamente …
Oppure non avresti dovuto riconoscere il bambino come tuo figlio, all'ufficio anagrafe – stato civile. Diciamo che non ci sono soluzioni concrete, percorribili secondo canoni di ragionevolezza.
A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
Cordiali saluti.

3 - Esonero lavoro notturno padre convivente con figlia di età inferiore ai 3 anni e madre disoccupata





Esonero lavoro notturno padre convivente con figlia di età inferiore ai 3 anni e madre disoccupata. Può il Padre lavoratore chiedere esonero dal lavoro notturno come previsto da articolo 53 comma 2 d.lgs. 151/2001 alternativa a mamma che non se ne avvalga anche se attualmente risulta disoccupata.
Cordiali saluti
Grazie

RISPOSTA

Il diritto è esercitatile dal padre solo se la madre è tenuta a lavorare nella fascia notturna. Il referente normativo della presente consulenza non è soltanto l'articolo 53 comma 2 del decreto legislativo n. 151/2001, ma anche l'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 66/2003.
Di seguito riporto il testo delle due norme di legge:

“2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa”.

“2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni”;


La risposta al tuo quesito è comunque contenuta nella circolare n. 8 del 3 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ti allego (punto 18):

“la lavoratrice subordinata, madre di un figlio di età inferiore di tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch’esso lavoratore subordinato”

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
  • DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
  • Circolare 8/2015 Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 

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