Risarcimento danni da infiltrazioni tubature
Una persona è proprietaria di un terreno recintato attraversato da una, o forse due, vecchissime condutture pubbliche, non si sa con certezza di che cosa, sembra che una delle due sia di acque definite "miste". Il terreno è in lieve pendenza e una delle due condutture, per un piccolo tratto, emerge dal terreno, cosicché' non c’è dubbio che vi sia.
L'anno scorso ci fu uno sfondamento di una conduttura e la società di acqua e gas competente fece una lunga (e penosa per il proprietario) opera che doveva essere di riparazione, e che finì anche per installare un grande tombino prima inesistente sul terreno in oggetto.
All'epoca del lavoro il tombino si trovava a livello del terreno.
Poco tempo fa e' apparso un nuovo sfondamento delle conduttura, in un punto molto prossimo a dove l'azienda aveva lavorato; la tubatura interessata è quella che emerge dal terreno, non sappiamo se confluisca in quella interessata dai lavori recenti oppure sia solo parallela.
Inoltre, nel terreno circostante il tombino installato l'anno scorso dall'azienda società fornitrice acqua e gas, per una larghezza di circa 1 m e mezzo, si nota un evidente cedimento del terreno, tanto che ora il tombino si trova a una ventina di centimetri sopra il livello del terreno. Inoltre, mentre poco dopo l'installazione del tombino si sentita scorrere l'acqua al suo interno, ora da mesi non si sente più scorrere nulla.
Vorrei sapere se la ditta acqua e gas può essere chiamata a rispondere di questi recenti sfondamenti del terreno, almeno di quello circostante il tombino da loro installato;
Certamente sì, ai sensi dell'articolo 1035 del codice civile:
Art. 1035 del codice civile - Attraversamento di acquedotti.
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi. La ditta è tenuta ad eseguire le opere necessarie ad impedire ogni danno ai sensi dell'articolo 1035 del codice civile.
La ditta è tenuta all'esecuzione dei lavori, certamente non in modo penoso per il proprietario del terreno, ma ai sensi dell'articolo 1069 del codice civile, scegliendo il tempo e il modo funzionali a recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Art. 1069 del codice civile - Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Se si può loro imporre di fare il lavoro quando il proprietario è presente, cosa che l'anno scorso di fatto si sono rifiutati di fare, pretendendo con varie scuse che il proprietario lasciasse aperto il cancello e lavorando per lo più in sua assenza.
Nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, la ditta deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. È quanto prevede la legge!
Deve scegliere il tempo in cui è presente il proprietario!
L'anno scorso dissero che per fare un lavoro perfetto avrebbero dovuto demolire una scaletta in pietra e fare un lavoro ancora più lungo e impegnativo. Possiamo scegliere "come" l'azienda acqua e gas risolve il problema?
La scelta l'ha già fatta la legge: il problema deve essere risolto recando minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Qual è la soluzione che obiettivamente reca minore incomodo al proprietario del fondo servente? Se non ci sarà l'accordo circa la soluzione che obiettivamente reca minore incomodo al proprietario del fondo servente, ciascuna delle parti in causa avrà facoltà di ricorrere al tribunale civile per dirimere la controversia.
C’è inoltre un altro problema, ancora maggiore.
A dieci metri da queste condutture esiste un grande edificio agricolo di proprietà della stessa persona. Questo edificio e' interessato da gravi, ampie crepe proprio sul lato delle condutture. Le crepe si sono estese negli anni, ma sembra verosimile ipotizzare quantomeno che si siano estese perchè le tubature adiacenti perdevano acqua nel sottosuolo.
È molto probabile quello che scrivi, ma per poter citare per risarcimento danni, la ditta in giudizio, con atto di citazione al tribunale civile, occorre quanto meno una perizia di parte da allegare all'atto di citazione. La ditta è responsabile dei danni provocati dalle tubazioni di sua proprietà, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile.
Art. 2051 del codice civile - Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Come possiamo verificare questa ipotesi?
Con una perizia extragiudiziale.
Immagino che il perito, incaricato dal proprietario del fabbricato, debba fare un carotaggio del terreno, per verificare le eventuali perdite e quindi le conseguenti infiltrazioni.
E se è così, chi dovrebbe risarcire il danno: l'azienda acqua e gas?
L'azienda che gestisce le tubazioni.
Il Comune?
Immagino che le “reti” siano affidate in gestione alla società, quindi il Comune non è responsabile del danno.
Le tubature, a quanto sappiamo, servono la borgata circostante e non solo casa nostra. In attesa di Vs. riscontro, i migliori saluti.
Ne risponderebbe la società che ha in gestione le tubature, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile:
Art. 2051 del codice civile - Danno cagionato da cosa in custodia .
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1069, 2051 del codice civile