Caduta foglie dagli alberi del vicino ostruzione della griglia di smaltimento delle acque piovane
Gentile avvocato, la presente consulenza riguarda la caduta delle foglie dagli alberi del vicino che hanno ostruito la griglia di smaltimento delle acque piovane e questo potrebbe provocare un danno concreto alla mia proprietà, in caso di piogge torrenziali e allagamento degli appartamenti ubicati a piano terra o nel seminterrato, a causa dell'ostruzione della griglia.
Cosa posso fare?
A quale giudice mi posso rivolgere? Ho diritto di pretendere dal vicino che le foglie siano eliminate così come posso pretendere il taglio dei rami sporgenti?
RISPOSTA
Se è vero che la caduta delle foglie in autunno è un fenomeno naturale rientrante nella “normale tollerabilità” come indicato nell’articolo 844 del Codice Civile, è anche vero che laddove la quantità delle foglie fosse eccessiva a causa della mancata manutenzione degli alberi e del mancato taglio dei rami che si protendono sulla tua proprietà, si potrebbe procedere con ricorso al giudice di pace per la rimozione delle foglie a spese del vicino anziché con atto di citazione al tribunale civile contenente la richiesta di taglio dei rami in ossequio all’articolo 896 del codice civile.
Come procedere in via preliminare nei confronti del vicino che non vuole sentire ragioni?
Contattarlo con una email/pec oppure con la classica raccomandata a/r, intimandogli di provvedere alla rimozione delle foglie che ostruiscono la griglia delle acque piovane nonché al taglio dei rami sporgenti, rendendosi disponibili a concordare il momento in cui procedere al taglio dei rami, poiché si dovrà consentire al vicino di entrare nella tua proprietà.
Si deve precisare a scanso di equivoci che il taglio dei rami deve essere effettuato rispettando la linea verticale del confine tra le proprietà, e che il costo rimarrà a carico del proprietario dell’albero.
È bene infine rammentare al vicino che nella denegata ipotesi in cui le foglie dovessero ostruire lo scolo delle acque piovane, causando l'allagamento della proprietà ubicata a piano terra oppure più verosimilmente nel piano seminterrato, il proprietario dell'albero risponderà a titolo risarcitorio, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, di tutti i danni cagionati all'immobile, al mobilio, alle persone ed agli animali.
Si tratta appunto della responsabilità da custode di cui all'articolo 2051 del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2051, 844, 896 del codice civile
