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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Responsabilità gestore ed istruttore della palestra per infortunio di un cliente in sala pesi
La mia richiesta di consulenza riguarda un episodio accaduto in palestra la scorsa settimana. Stavo per fare una serie di pettorali su panca, ho chiesto ad un ragazzo di aiutarmi, nel senso di posizionarsi dietro la panca e di alzare leggermente con la mano il bilanciere, nel caso in cui fossi andato in difficoltà all'ultima delle dieci ripetizioni (la serie consisteva in dieci ripetizioni). Purtroppo questo ragazzo anziché aiutarmi leggermente, sollevando con la mano il bilanciere alla decima ripetizione, essendo evidente che non ce l'avrei fatta da solo, si è distratto e quindi nel momento topico ho ceduto di colpo e adesso mi ritrovo con una frattura alle costole (e mi è andata anche bene … ).
Posso chiedere un risarcimento danni a questo ragazzo che anziché aiutarmi nell'ultima ripetizione, si è distratto e se non ci fosse stata la sua distrazione non mi sarei fratturato le costole?
Immagino che sia importante sottolineare che al momento dell'infortunio, era presente in palestra anche un istruttore, il quale non era nemmeno impegnato in quel momento come personal trainer.
RISPOSTA
Avresti potuto chiedere un risarcimento danni al ragazzo che per distrazione non ti ha aiutato nell'ultima ripetizione della tua serie di pettorali, soltanto se in sala pesi non fosse stato presente, in quel momento, un istruttore qualificato.
In presenza dell'istruttore al momento dell'infortunio di un cliente all'interno della palestra, ne risponde il titolare della palestra, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, essendo l'istruttore un suo lavoratore dipendente; fermo restando che il titolare della palestra, dopo avere risarcito il danno biologico e patrimoniale al cliente infortunato, potrà rivalersi economicamente sul suo dipendente. Ricordo che l'istruttore, all'interno della sala pesi, ha un preciso obbligo di diligenza e sorveglianza nei confronti di tutti i clienti intenti ad allenarsi, e la sua negligenza è fonte di responsabilità diretta del gestore della palestra ai sensi appunto dell'art. 2049 del codice civile.
L'istruttore, resosi conti che un cliente aveva caricato un buon numero di kilogrammi sul bilanciere della panca piana, avrebbe dovuto attivarsi per aiutarlo al posto dell'inesperto ragazzo, essendo egli stesso gravato da un preciso obbligo di controllare sull’uso corretto degli attrezzi e la sicurezza della sala pesi.
Ti invito pertanto a rivolgerti per il risarcimento danni al gestore della palestra.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2049 del codice civile