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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Responsabilità del proprietario del cane senza guinzaglio, gravidanza canina indesiderata, caso fortuito
1 - Cani senza guinzaglio e senza museruola in un parco pubblico si azzuffano e uno resta ferito gravemente; importo del risarcimento ridotto, principio di autoresponsabilità del proprietario del cane danneggiato
Gentile avvocato, la mia domanda è la seguente e riguarda una situazione di vita vissuta: ci troviamo in un parco pubblico dove i cani dovrebbero essere tenuti al guinzaglio.
Due padroni lasciano i due cani senza guinzaglio, liberi di muoversi nel parco.
I due cani si incontrano, entrambi senza guinzaglio e senza museruola e si azzuffano; il cane più piccolo ha la peggio e si ferisce gravemente, rendendosi necessario l'urgente intervento del veterinario per mettere i punti e per evitare il decesso dell'animale.
Il proprietario dell'altro cane risponde per il risarcimento dei danni cagionati al cane che ha avuto la peggio, quello finito dal veterinario, anche se entrambi i padroni hanno violato la legge, liberando dal guinzaglio i cani nel parco pubblico, dove vigeva l'obbligo di tenerli al guinzaglio e con la museruola?
Nel parco pubblico è presenta un cartello sul quale è scritto quanto segue: “I cani devono essere condotti al guinzaglio e, in caso di rischio, devono indossare la museruola”
RISPOSTA
Sì, il proprietario dell'altro cane risponde per il risarcimento dei danni cagionati all'animale rimasto gravemente ferito, tuttavia nel caso di specie dobbiamo fare riferimento non soltanto alla responsabilità del proprietario di animali ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile, ma anche al principio di autoresponsabilità del danneggiato ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. Mettiamo a confronto le due norme del codice civile perché saranno la stella polare di questa consulenza.
Articolo 2052 del codice civile. Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Articolo 1227 del codice civile. Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Abbiamo un precedente in giurisprudenza che ci torna molto utile, si tratta della sentenza del Tribunale di Milano n. 993 del 2026: un cucciolo rimane ferito durante un momento di gioco con un altro cane. Il giudice riconosce il diritto al risarcimento dei danni subiti dal cucciolo, ma riduce la quantificazione dello stesso per il concorso di colpa della proprietaria dell’animale ferito. Il risarcimento danni è ridotto del 50% perché la proprietaria del cucciolo era consapevole del fatto che l’animale si trovasse in un ambiente nuovo e in compagnia di altri cani non conosciuti; quindi, avrebbe dovuto avere un livello di prudenza e vigilanza superiore.
Tornando al caso in questione, sia il risarcimento sia dei danni patrimoniali (spese veterinarie e chirurgiche sostenute) sia il risarcimento dei danni non patrimoniali (sofferenza morale e stress causati dalla colluttazione tra cani), sarà ridotto in misura sicuramente inferiore al 50%, poiché il proprietario del cane ferito, liberandolo in un parco pubblico e consentendo all'animale di uscire dal suo stretto controllo, è venuto meno agli ordinari standard di diligenza nella vigilanza del cane. Per questi motivi non avrà diritto al risarcimento integrale dei danni subiti.
A disposizione per chiarimenti.
2 - Gravidanza canina indesiderata e risarcimento danni, accordo scritto per le spese di gestione dei cuccioli
Egr. avvocato, vorrei capire se posso chiedere un risarcimento danni al proprietario del cane (maschio) che si è accoppiato, mettendo in cinta la mia cagnolina, contro la mia volontà. Eravamo in un'area per lo sgambamento dei cani; la mia cagnolina era al guinzaglio, mentre il proprietario del cane non aveva il guinzaglio e circolava libero.
Questo cane ha approfittato di un mio momento di distrazione (mi sono fermato a parlare con un amico che non vedevo da tempo) per saltare sulla cagnolina ed accoppiarsi con lei.
Posso chiedere un risarcimento danni?
Come calcolare questo risarcimento se dovuto?
RISPOSTA
Sì, puoi chiedere un risarcimento danni, anche se l'importo del risarcimento sarà sensibilmente abbattuto perché non hai gestito la tua cagnetta con la prudenza che si richiede nei periodi di calore.
In concreto avresti potuto e dovuto evitare di entrare nell'area di sgambamento per i cani, considerato che comunque non avresti potuto liberarla. Inoltre, una volta entrato nell'area in cui tutti gli altri cani possono essere sguinzagliati, non avresti dovuto distrarti, parlando con altre persone, mentre accadeva il “fattaccio”.
Quali danni vanno risarciti?
L'eventuale costo (spese veterinarie) per l'interruzione di gravidanza, se è questa la tua intenzione e se il veterinario avalla questa soluzione (sottoponi la cagna ad una visita veterinaria il prima possibile).
L'eventuale costo rappresentato dalle spese per la gestione dei cuccioli, tranne che il proprietario del cane maschio non acconsenta ad un accordo sulla condivisione delle spese e sulla gestione dei cuccioli. Ti consiglio in questo caso di formalizzare questo accordo tra i proprietari dei cani per iscritto.
A disposizione per chiarimenti.
3 - Esempi di caso fortuito nel comportamento del cane che escludono la responsabilità del proprietario
Spettabile avvocato, l'articolo 2052 del codice civile prevede la responsabilità quasi oggettiva del proprietario di un cane (di un animale in generale), salvo la dimostrazione del caso fortuito.
Cosa dobbiamo intendere per caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario del cane, secondo la giurisprudenza?
Grazie avvocato!
RISPOSTA
Per caso fortuito, ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile, dobbiamo intendere.
1)un comportamento anomale del danneggiato come unico fattore causale del comportamento del cane che ha cagionato il danno.
2)un evento esterno imprevedibile e inevitabile.
3)l'eccezionale ed imprevedibile malfunzionamento di un dispositivo di sicurezza.
Possiamo fare alcuni esempi: se un bambino schiaccia la coda del cane con la sua bicicletta ed il cane lo morde, sussiste caso fortuito; quindi, il proprietario del cane non è responsabile.
Un conoscente entra in casa ed accarezza il cane che lo morde. Non sussiste caso fortuito, perché questa carezza è assolutamente normale considerato che questa persona era nota sia al proprietario del cane che all'animale.
Una bambina apre senza particolari problemi un cancello privo di idonee misure di sicurezza per impedire l'ingresso ai non autorizzati ed entra in un giardino privato, dove viene aggredita da un cane. Anche in questo caso non sussiste caso fortuito ed il proprietario del cane risponderà dei danni subiti dalla bambina.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1227, 2052 del codice civile