Infortunio su viale condominiale ad uso pubblico per pavimentazione sconnessa





Egr. avvocato, sono inciampato a causa della pavimentazione sconnessa di un viale ad uso pubblico seppure di proprietà di un condominio.
A causa della caduta ho subito una frattura del polso, con una prognosi di 20 giorni di inabilità temporanea e assenza dal lavoro.
Era tarda sera e l'illuminazione condominiale era assolutamente insufficiente e questo ha causato il sinistro.
Non sono un condomino di questo condominio, tuttavia attraversavo questo viale perché è di fatto ad uso pubblico e non è stato apposto cartello indicante la proprietà condominiale e quindi il divieto di accesso nei confronti dei terzi non condomini.
Nei confronti di quale soggetto devo fare valere la responsabilità da custodia di cui all'articolo 2051 del codice civile?
Devo citare in giudizio il Comune oppure il Condominio ed in solido la compagnia assicurativa condominiale?

RISPOSTA

Secondo l'articolo 2051 del codice civile, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In questo caso, trattandosi di area di proprietà condominiale, la responsabilità da custodia si incardina in capo al condominio, pertanto devi citare in giudizio sia l'ente condominiale che la sua compagnia assicurativa, stante la responsabilità solidale.
Anche se si trattava di una strada di fatto ad uso pubblico, in ragione del titolo, ossia della proprietà condominiale, a rispondere del risarcimento danni sarà il condominio, come confermato dalla sentenza n. 8164 del 18 maggio 2026 del Tribunale di Napoli.
Questa responsabilità emerge in modo netto e distinto, alla luce delle seguenti considerazioni:

a)il condominio, in persona dell'amministratore, è tenuto alla puntuale manutenzione delle aree condominiali

b)a causa della scarsa illuminazione condominiale, sussiste il presupposto dell'insidia, necessario affinché si configuri la responsabilità del custode, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile

c)il danneggiato è un terzo che non fa parte della compagine condominiale, pertanto non poteva essere a conoscenza dell'insidia consistente nella pavimentazione disconnessa del viale condominiale

d)l'amministratore di condominio, consapevole della carente manutenzione del viale, avrebbe dovuto posizionare un cartello per impedire il passaggio a terzi non condomini, oppure se l'uso pubblico del viale risulta da un valido titolo, per avvisare i terzi del pericolo nascosto dal buio delle ore serali e dalla scarsa illuminazione

Escludo la responsabilità del Comune per due buoni motivi:

e)il Comune non ha obblighi di manutenzione sulle strade condominiali

f)non si può pretendere che l'ente comunale sovraintenda la corretta manutenzione di tutti i viali condominiali, sebbene siano adibiti ad uso pubblico.

Procedi pure con atto di citazione al tribunale civile, allegando idonea documentazione medica relativa all'infortunio ed al successivo ricovero in ospedale.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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