1 - Ricorso al TAR per ottenere l'annullamento della bocciatura di uno studente delle scuole medie superiori



Alessandra da Milano:



Vorrei sapere se ci sono i termini per fare ricorso al TAR Lombardia, per la bocciatura di mio figlio. Ha frequentato la 4 Liceo scienze sociali di Monza. Ha avuto il debito di inglese, che ha cercato di riparare a luglio, senza risultati. A settembre gli hanno dato una seconda possibilità, ma non l’ha passata ed é stato bocciato. Io trovo 2 contestazioni da fare:

1. l’esame é stato tutto e solo sulla grammatica, argomento svolto solo nel primo mese di scuola; infatti il programma di 4 prevede un ripasso della grammatica, e per il resto letteratura. Mio figlio ha avuto il debito (5,2 di media) per tre interrogazioni di letteratura, e mai di grammatica. Infatti si era preparato in letteratura, perché gli era stato detto (anche a me del resto) che l’esame sarebbe stato su tutto il programma. Il programma ufficiale dell’anno ha la riga iniziale che recita ‘ripasso della grammatica dei tre anni passati’ e il resto della pagina elenca gli argomenti di letteratura
2. l’esame é stato solo scritto, mentre ho visto che gli altri istituti prevedono anche una prova orale per le lingue straniere, cosa che mi sembra assolutamente indispensabile.
Preciso che anche a luglio il test era stato in grammatica, ma che l’insegnante di inglese aveva chiarito davanti a tutti i ragazzi che l’esame di settembre sarebbe stato diverso…
vi ringrazio



RISPOSTA



Ritengo che ci siano tutti i presupposti per un ricorso al Tar, al fine di ottenere l'annullamento della bocciatura di tuo figlio. I motivi del ricorso possono essere perfettamente enucleati dal contenuto della tua mail (...hai colto nel segno!).
L'azione della Pubblica amministrazione non può essere contraddittoria, in considerazione dello stretto rapporto che ci deve essere tra i programmi scolastici, lo svolgimento degli stessi e gli esami finali. Nel caso in cui un provvedimento amministrativo (la bocciatura, da un punto di vista strettamente giuridico, è un provvedimento amministrativo) evidenzi chiare contraddizioni (ad esempio un programma che prevede esclusivamente cenni di grammatica o un breve ripasso della stessa, e un esame finale completamente o quasi, incentrato su domanda grammaticali e non di letteratura), il cittadino ha diritto di ottenere giustizia (l'annullamento della bocciatura) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.
L'attività della Pubblica amministrazione inoltre, deve essere ragionevole e ben ponderata; l'assenza di prove orali in un esame finale di una lingua straniera come l'inglese, è un indice sintomatico di un abuso di potere e di un'evidente irragionevolezza dell'atto amministrativo sfavorevole a tuo figlio.
Ritengo possa essere utile sapere che, anche la mancata predisposizione o l'inidonea organizzazione di corsi di recupero, da parte della scuola, è motivo di annullamento della bocciatura, secondo una costante giurisprudenza del Tar, formatasi negli ultimi anni.
Se la scuola di tuo figlio ha organizzato corsi di recupero non adeguati, per numero di ore, per le capacità degli insegnanti, per gli argomenti trattati (il corso deve riguardare non solo la grammatica ma anche la letteratura e ogni singolo aspetto del programma della materia) ovvero non ha previsto tale indispensabile servizio, la vittoria dinanzi al Tar è praticamente assicurata.
Ti consiglio di presentare subito il ricorso giurisdizionale (è necessaria l'assistenza di un avvocato); il Tar emetterà provvedimento cautelare, per permettere a tuo figlio di iscriversi al nuovo anno scolastico del quinto liceo.
Cordiali saluti.

2 - Ricorso a USR per mancata predisposizione corsi di recupero, se previsto soltanto “studio individuale”





Buonasera, sono la madre di un ragazzo di 18 anni che non è stato ammesso a settembre alla classe successiva dopo aver avuto un debito scolastico in matematica e rimandato a recupero con una media finale complessiva di 6.2.
Vi presento il quesito:
Mio figlio frequenta la classe terza dell’Istituto Professionale xxxxxx di Milano.
Durante l’anno, il suo rendimento scolastico, in matematica, ha avuto qualche momento di discesa registrando dei voti sulle interrogazioni che hanno oscillato tra il 6 e il 3,5.
Nel primo quadrimestre ha avuto degli argomenti da recuperare terminandolo con una media di 5.5 che ha cercato di colmare nel secondo quadrimestre. Purtroppo non è facile dedurre quali fossero gli argomenti da recuperare, in quanto, nel registro elettronico sono visibili solo il voto numerico senza la descrizione completa degli argomenti, per cui si deduce che quando il ragazzo ha raggiunto la sufficienza gli obiettivi erano raggiunti, mentre in quelli sotto la sufficienza vi erano ancora lacune da colmare.
Vorrei mettere alla luce della vostra attenzione che il ragazzo nel mese di aprile/maggio ha avuto un periodo di apatia nei confronti sia delle attività scolastiche che extra scolastiche non presentando più un forte interesse verso la scuola tanto che in diverse occasioni si è assentato. Alcuni insegnanti sono stati da lui messi al corrente del suo disagio che si evince anche dal calo di rendimento nelle altre discipline.
Fortunatamente mio figlio è riuscito a risollevarsi e a portare a termine un secondo quadrimestre impegnativo e faticoso, certo, o forse illuso, che con una sola disciplina con il cinque e visto il suo vissuto l’avessero potuto premiare promuoverlo, invece a giugno nel registro elettronico compare la pagella senza voti delle discipline mentre in matematica e complementi di matematica vi è il voto numerico di 5 con il recupero: “Studio individuale”
È possibile che venga attribuito tutto il programma da svolgere se durante l’anno l’alunno ha riportato anche valutazioni positive?

RISPOSTA

Sì, è possibile, nel senso che il TAR (tribunale amministrativo regionale) non potrebbe entrare nel merito del perimetro delle materie oggetto di recupero.
Facciamo un esempio: può capitare che durante una prima interrogazione, l'alunno abbia preso voto 6, tuttavia in base all'esito della seconda e della terza prova, nei mesi successivi, il docente abbia dedotto che l'alunno abbia avuto un regresso tale, da fargli affermare che anche quelle materie su cui aveva ricevuto voto sufficiente, siano state dimenticate.
Considera che le materie sono interconnesse tra loro, motivo per cui sulla base di un'interrogazione successiva, il docente può ritenere necessario un recupero anche sulle materie oggetto di precedente interrogazione valutata in modo sufficiente.
Non si tratta di un'argomentazione utilizzabile con ricorso al TAR, per annullare il provvedimento di non ammissione.



• È corretto che In tale comunicazione non venga definito nessun tipo di programma che l’alunno dovrà presentare in sede di esame?;

RISPOSTA

Non è corretto.
La scuola non ha rispettato l'articolo 2 comma 9 dell'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007: l'istituto scolastico avrebbe dovuto organizzare il recupero e le relative attività di recupero avrebbero dovuto avere una durata non inferiore a 15 ore.
9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo
Allego l'ordinanza ministeriale e ti invito a leggere l'articolo 2 che prevede l'obbligo di attivare idonee iniziative per il recupero:
6. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie.
La mancata predisposizione dei corsi di recupero è motivo di annullamento della bocciatura, secondo la sentenza del TAR Puglia n. 1360/2021: "La mancanza di corsi di recupero o la non continua attivazione degli stessi ha impedito al giovane di acquisire piena consapevolezza delle criticità nella preparazione maturata fino ad un certo punto, onde rimediare ad un profitto certamente non adeguato in alcune discipline, ma perpetuatosi a motivo delle oggettive difficoltà legate ad una modalità non ortodossa nello svolgimento delle lezioni, tanto più per un alunno di prima superiore.” Abbiamo anche una sentenza del TAR Liguria del 2017:
il TAR potrebbe imporre alla scuola un percorso di applicazione del piano di offerta formativa (Pof), consistente in un corso di recupero e una nuova verifica in matematica:
Scuola non può bocciare se non garantisce corsi di recupero
Per carità, abbiamo anche sentenze dei TAR che affermano che la mancata predisposizione dei corsi di recupero non è causa di annullamento della bocciatura, tuttavia si tratta di alunni che avevano gravi insufficiente in diverse materie, mentre nel tuo caso si tratta di un alunno con un'unica grave insufficienza.



• È possibile presentare questo ricorso all’USR territorialmente competente?

RISPOSTA

Sì, entro 30 giorni dalla pubblicazione del giudizio di non ammissione, è possibile presentare ricorso amministrativo tramite pec. Il ricorso al TAR può essere presentato entro 60 giorni, tramite avvocato.



• Potreste voi aiutarmi a definire meglio la presentazione del ricorso?

RISPOSTA

Il ricorso deve essere centrato sulla mancata predisposizione dei corsi di recupero e sulla violazione dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale in allegato.



Mio figlio essendo maggiorenne deve presentare tale ricorso a nome suo o posso ancora fare io da parte sua?

RISPOSTA

Il ricorso deve essere firmato e presentato da tuo figlio, anche tramite pec.



• In seguito a tutti questi eventi il ragazzo vuole abbandonare definitivamente la scuola che per lui non è stata luogo dove si mira al successo formativo e scolastico per tutti vivendo questa esperienza come un forte insuccesso nonostante i suoi grandi sforzi. Per questo vi chiedo se lui non frequenta posso presentare ugualmente il ricorso all’USR?

RISPOSTA

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla conoscenza della bocciatura e presuppone che tuo figlio si iscriva all'anno scolastico 2024/2025. L'Ufficio del USR fornirà un riscontro in tempi brevi, per evidenti esigenze didattiche ed organizzative.



Se vincessi il ricorso e mio figlio avesse fatto numerose assenze potrà poi frequentare la quarta?

RISPOSTA

L'esito del ricorso amministrativo sarà notificato a tuo figlio già nel mese di ottobre.



• Vi chiedo con urgenza una verifica di fattibilità del ricorso poiché sono intercorsi dalla comunicazione della bocciatura già tre giorni e il limite massimo per presentare il ricorso è di 30 giorni.

RISPOSTA

Sì, procedi con ricorso al USR.
Tuo figlio deve iscriversi al nuovo anno scolastico e frequentare quanto meno fino a quando gli sarà notificata la decisione relativa al suo ricorso.
Mi riservo di correggere il tuo ricorso all'USR, quando avrai terminato di predisporne la bozza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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