Diritto di famiglia - Obbligo degli alimenti previsto dall'articolo 433 del codice civile e reato di abbandono di minore



Erika da Roma:



salve avvocato mi chiamo erika ho 25 anni sono separata ho 1 bimba,il mio ex marito mi passa euro 300 tramite una cessione del quinto stipulata dal giudice in quanto lui non mi pagava mai regolare lui e pieno di debiti e togliendo le 300 euro che mi tutti i mesi gli restano 200 mensili ,lui vive con la madre e il padre non ha problemi. io da giugno non pago piu l'affitto non ho lavoro e il proprietario mi vuole sbattere fuori.
ho chiesto aiuto ai miei genitori ma non mi vogliono aiutare. sn disperata non so come fare i miei stanno bene economicamente. martina inzia la scuola a breve mi dovete dare consigli su come fare.....
non mi posso permettere un avvocato ma 20 euro si faro' un grosso sacrificio spero prendiate a cuore la mia situazione. grazie di cuore attendo notizie



RISPOSTA



I tuoi genitori sono obbligati a prestare assistenza nei tuoi confronti e, soprattutto, nei confronti di tua figlia, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
La suddetta norma, che prevede l'obbligo di prestare gli alimenti, in caso di necessità, elenca, nell'ordine, i soggetti obbligati alla prestazione: al primo posto è indicato il coniuge, tuttavia, tuo marito non è nelle condizioni di versare un assegno superiore a 300,00 euro mensili, quindi non hai nulla da pretendere nei suoi confronti (non può essere obbligato a versarti l'intero suo reddito mensile). Al secondo posto sono indicati i figli, nei confronti dei genitori, tuttavia si tratta di una fattispecie differente dal tuo caso concreto; al terzo posto, la legge indica i genitori e i nonni, nei confronti dei discendenti.
I tuoi genitori devono, pertanto, provvedere ai bisogni di prima necessità, tuoi e di tua figlia, nei limiti delle loro possibilità, essendo tenuti ai sensi della legge.
Gli stessi, probabilmente, non si rendono conto che la loro condotta integra il reato di "abbandono di minore", previsto dall'articolo 591 del codice penale.
Commette tale reato, colui che, essendo obbligato alla cura di un minore, si rifiuta, in maniera immotivata, di prestare le sue cure e le sue attenzioni (anche da un punto di vista economico). Il reato è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.
Ti consiglio di parlare con i tuoi genitori della responsabilità penale a cui vanno incontro, rifiutando gli alimenti dovuti nei confronti della loro nipotina; sono convinto che la situazione si risolverà senza la necessità di sporgere una querela/denuncia nei loro confronti, presso la polizia giudiziaria.
In caso di persistente rifiuto, devi recarti ai Carabinieri/Polizia per sporgere denuncia/querela, nei confronti dei tuoi genitori (spero con tutto il cuore che non si arrivi a questo!; fai il possibile e l'impossibile per trovare un accordo!).
Cordiali saluti.