Diritto di famiglia - Obblighi del convivente more uxorio e tutela dei figli nati fuori dal matrimonio
Stefania da Roma:
Buongiorno, avrei bisogno di un'informazione riguardante la mia situazione sono una donna di 35 anni che convivo con un uomo di 47 anni separato da 8 anni e divorziato, (ma sono ancora in lotta per il mantenimento dei figli lei desidererebbe di più circa 2.000,00 al mese) con due figli uno di 19 anni e uno di 16 anni. Lui dà un mantenimento di 765,00 hai figli e 158,00 alla moglie in quanto in fase di separazione fu stabilito se lei fosse rimasta senza lavoro, e sono trascorsi ben tre anni dalla sua disoccupazione. Io sono incinta al 5 mese e stò avendo molte spese per i controlli che devo fare in quanto sono anche portatrice sana di distrofia muscolare, posso chiedere a lui le spese della gravidanza, analisi visite ginecologiche, ecografie? Lui a marzo ha un udienza decisionale il giuduce può tenere conto delle mie richieste togliendo qualcosa all'altra ex moglie. Cordiali saluti
RISPOSTA
Nell'attuale ordinamento giuridico, la convivenza "more uxorio" non è regolata o tutelata dalla legge. Nonostante alcune sentenze innovative della giurisprudenza di merito e della Cassazione, la legge non prevede alcun obbligo a carico di un convivente nei confronti dell'altro. Non hai pertanto, alcun titolo giuridico per pretendere il rimborso delle spese mediche, sostenute durante la gravidanza, dal tuo convivente; quest'ultimo inoltre, da un punto di vista strettamente giuridico, non può essere considerato il padre del nascituro, in quanto tuo figlio non nascerà in costanza di matrimonio e il tuo convivente potrebbe non riconoscerlo come suo figlio naturale. Ai sensi dell'articolo 9, I comma della legge n. 898 del 1970, il giudice può disporre la revisione della misura e delle modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, successivamente alla sentenza di divorzio, "qualora sopravvengano giustficati motivi". Il giudice potrebbe considerare la futura nascita di un figlio (anche se non nascerà in costanza di matrimonio), come un giustificato motivo idoneo a ridurre l'importo dell'assegno da corrispondere mensilmente all'ex coniuge, anche alla luce dell'articolo 30, III comma, della costituzione per cui "la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio, ogni tutela giuridica e sociale". Si tratta di un principio fondamentale della costituzione che dovrebbe orientare la decisione del giudice. Ritengo che l'avvocato del tuo convivente dovrebbe percorrere questa via ermeneutica in quanto, potrebbe rivelarsi una soluzione vincente. Successivamente alla nascita del bambino e al riconoscimento da parte del tuo convivente, il giudice dovrà, per forza di cose, ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento, sempre ai sensi della suddetta norma. Cordiali saluti.
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