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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Diritto Penale - Reato di falso ideologico e redazione di una consulenza, da parte dei consulenti tecnici del pubblico ministero
Giovanni da Caltanisetta:
Tribunale di C., tanto per cambiare.
In un processo che mi ha visto condannato per falso ideologico a un anno e quattro mesi per aver attestato che le analisi sulle sabbie erano perfette rispetto agli allegati progettuali, analisi fatte dalla Direzione Lavori.
Nel corso del dibattimento i CTU, consulenti tecnici del P.M. presso il Tribunale, sono incorsi in un clamoroso refuso affermando, a pag. 38 ultimo capoverso della loro relazione che “in nessun punto dell’allegato 8 si menziona per le granuolmetrie un fuso di progetto, ma solo un fuso di riferimento”, errore riconosciuto nel corso della deposizione resa all’udienza del 21 aprile 2007 dal prof. XY il quale ha ammesso che il menzionato allegato 8 indica con esattezza il “fuso di progetto” ed inoltre che le valutazioni scaturite dalle analisi di laboratorio (che bollavano come false le conclusioni della Commissione di Monitoraggio –dove io ne facevo parte- e quindi anche dell’ufficio di D.L. e della Commissione di collaudo) non tenevano conto del “fuso di progetto”, ma muovevano dal presupposto errato che le sabbie da versare sul litorale dovessero corrispondere al “fuso di riferimento”, con conseguente infondatezza delle conclusioni dei consulenti del P.M.
Il giudice nell’emettere la sentenza di 130 pagine non ha mai menzionato tale deposizione, ancor peggio la Corte dei Conti acquisendo la documentazione del Tribunale ha anch’essa omesso tale deposizione e mi ha condannato.
Il giudice puo’ essere querelato per aver fatto questa omissione cosi’ come quello della corte dei conti ? Se l’avessero fatto il processo penale si sarebbe chiuso per non luogo a procedere e querelati per falso ideologico i CTU.
RISPOSTA