Contratti - Acquisto mobili in legno ed in truciolato. Mancanza di qualità e vizi della cosa, garanzia del venditore.
Salve, ho stipulato un contratto per la fornitura di mobili, per attività commerciale, dove sullo stesso è stato specificato: "mobili retrobanco in legno".
Alla consegna dei mobili, ho notato che gli stessi invece che in legno sono in truciolato.
Il quesito è questo: pur non avendo specificato, all'atto del contratto, la tipologia del legno il truciolato può essere considerato legno?
Grazie
Il truciolato è legno … legno della peggiore qualità !!!
Il truciolato infatti è formato da fini particelle di legno, che vengono successivamente pressate e agglomerate tra loro utilizzando resine sintetiche.
Sebbene non ci siano precedenti in giurisprudenza, escludo categoricamente che nella tua fattispecie giuridica, si possa fare riferimento alla vendita di “aliud pro alio”.
Secondo la Cassazione civile, Sez. II, sentenza del 31/03/06, n. 7630, ricorre la vendita “aliud pro alio”, non solo quando il bene sia totalmente difforme da quello dovuto e tale diversità sia di importanza fondamentale e determinante nella economia del contratto, ma anche quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso dal bene oggetto della compravendita o si presenti priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente.
Il truciolato è nella sostanza, legno, sebbene di scarsissima qualità, quindi la vendita non è annullabile, secondo la disciplina della vendita di “aliud pro alio” (ossia vendita di una cosa per un’altra).
Si potrebbe agire per far valere la mancanza di qualità del bene acquisto, ai sensi dell’articolo 1497 del codice civile.
Art. 1497 del codice civile. Mancanza di qualità.
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
Art. 1495 del codice civile. Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Potrebbero sussistere i requisiti per far valere la garanzia del venditore, per la mancanza di qualità del bene acquistato, nei termini indicati dall’articolo 1495 del codice civile.
Devi denunziare al venditore, entro 8 giorni dalla scoperta della mancanza di qualità del bene, la tua volontà di chiedere la risoluzione del contratto di vendita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanti giorni fa, hai ricevuto i mobili in truciolato ??? Sono trascorsi più di otto giorni ???
Se sono ormai decorsi i termini per la denunzia al venditore, non è possibile fare più nulla, da un punto di vista giuridico, per tutelare le tue ragioni.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.