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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Diritto penale - Reato di ingiuria e diffamazione, querela, onere della prova
Io ho firmato un contratto di locazione insieme ad un'altra ragazza nel 2009. Il contratto prevedeva il versamento di due mensilità a titolo di caparra al proprietario. La suddetta caparra è stata pagata dalla sottoscritta con due assegni da 637 euro ciascuno. Io ho lasciato l'appartamento dallo 01/07/2011. Il proprietario mi ha restituito i 2 assegni datati 2009, in quanto mai riscossi. La mia coinquilina sostiene, senza alcuna prova, di avermi dato metà della caparra, quindi vorrebbe da me 637 euro. Mi ha detto che sono una ladra, perchè lei è sicura di avermeli dati. Io sono pronta a denunciarla per diffamazione
RISPOSTA
Perché non la quereli immediatamente per ingiuria e diffamazione, presso la stazione dei carabinieri o la questura ??!!
Art. 594 del codice penale. Ingiuria.
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
Art. 595 del codice penale. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
La tua coinquilina sostiene, senza alcuna prova, di averti dato metà della caparra ??!!
Perché non ti ha chiesto una ricevuta al momento della dazione della caparra ??!!
Ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 2697 del codice civile. Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La coinquilina ha l'onere di provare le sue argomentazioni, le sue accuse, altrimenti rischia di essere perseguita penalmente a seguito di querela.
Recati dai carabinieri/polizia e fai verbalizzare l'accadimento dei fatti, oltre alla tua volontà di perseguire penalmente il colpevole.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.