Diritto del lavoro - L'azienda si riserva di raddoppiare il periodo di preavviso in caso di recesso dal contratto di lavoro





Buongiorno.
Sono un dirigente d'azienda in servizio.
Nel contratto di assunzione è stata da me sottoscritta una clausola in cui la proprietà si riserva il diritto di raddoppiare il periodo di preavviso (fino a un massimo di 12 mesi) nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto per volontà del dirigente.
É legale una simile clausola?
Allo stato attuale, con un'anzianità di servizio di circa 7 anni, in caso di dimissioni mi troverei il periodo di preavviso raddoppiato dai 3,5 mesi previsti a contratto fino a 7 mesi.
Grazie e cordiali saluti.



RISPOSTA



La norma di riferimento della nostra consulenza è l’articolo 2118 del codice civile.

Art. 2118 del codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.


Alcune aziende, in deroga alla disciplina del codice civile, sottopongono alla firma dei lavoratori, accordi che obbligano i medesimi, in caso di dimissioni, a concedere al datore di lavoro un periodo di preavviso più lungo non solo di quello previsto dal contratto collettivo, ma addirittura maggiore rispetto a quello che sarebbe dovuto al datore in caso di licenziamento.
E ciò per lo più al fine di limitare la "migrazione" di taluni lavoratori verso aziende concorrenti.
Così facendo tuttavia, si limita la libertà del lavoratore dipendente, tutelata dalla Carta costituzionale.

L'obbligo di preavviso (art. 2118 cod.civ.) tutela la parte che subisce il recesso, quindi, in caso di dimissioni del lavoratore, il preavviso tutela il datore di lavoro.

Ne consegue che per il preavviso di dimissioni, il lavoratore ha interesse ad una durata più breve possibile, mentre il datore di lavoro ha interesse ad una durata più lunga.

Da questo punto di vista le norme, di legge o di contratto collettivo, che fissano la durata del preavviso di dimissioni sono per loro natura inderogabili in peius e, quindi, vietano alle fonti inferiori la previsione di un preavviso più lungo, come tale in contrasto con il principio del favor per il lavoratore dipendente.

Tanto premesso la clausola inserita nel tuo contratto individuale di lavoro è nulla. L'eventuale patto illegittimo di prolungamento del preavviso (per il solo dipendente subordinato) è nullo ed il lavoratore non è tenuto a rispettarlo, né a corrispondere l'indennità di mancato preavviso, con conseguente diritto a richiedere in giudizio, quanto indebitamente trattenuto dal datore di lavoro a tale titolo.

Le conclusioni della mia consulenza sono giustificate in ragione dell’art.10 del RDL n.1825 del 1924 (c.d. legge sull'impiego privato), ancora in vigore, relativo ai termini di preavviso, nell’ambito giuridico del rapporto di lavoro.

La norma prevede che per il licenziamento, possono essere pattuiti termini di preavviso "in misura più larga" (art.10, comma 1), onde favorire esclusivamente il lavoratore, mentre per le dimissioni (art.14, c.1), il legislatore non prevede un’identica facoltà di ampliamento dei termini, in quanto tale ampliamento svantaggerebbe il lavoratore.

La clausola apposta sul tuo contratto individuale di lavoro, sarebbe stata lecita, soltanto se fosse stata prevista “al contrario”, ossia a favore del lavoratore dipendente (periodo di preavviso raddoppiato, in caso di licenziamento del dipendente e non di sue dimissioni).

La teoria giuridica appena esposta, è sostenuta dal prof. Antonio Vallebona, ordinario dell’università di Trieste, voce autorevole del diritto del lavoro.

Non abbiamo precedenti giurisprudenziali in materia, tuttavia è ragionevole ipotizzare che il giudice eventualmente adito, emetterà sentenza, accogliendo la tesi del prof. Vallebona.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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