Richiesta dell'assegno di mantenimento nel caso di separazione consensuale





Buonasera,
vi contatto per un quesito

Nell'ottobre 2007 mi sono separata dal mio ormai ex-marito,sposato nel 1996. Abbiamo fatto una separazione consensuale per evitare inutili spese.
La casa e' rimasta a lui,poiche' a lui era intestata e mi ha "liquidato" tenendosi i mobili pagando l'automobile a me intestata.
Quando ci siamo separati,io avevo un negozio di prodotti estetici in franchising,che ho chiuso qualche mese dopo.
Ora,sono rimasta disoccupata da 2 mesi e non trovando altro lavoro,volevo chiedere se sono ancora in tempo per chiedere al mio ex-marito un contributo (almeno per pagare l'affitto di casa che si aggira intorno a € 480,00 al mese).
Se non ricordo male,il suo stipendio e' intorno a € 2000,00 mensili.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Ringrazio anticipatamente.



RISPOSTA



Sicuramente sì, ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile, con ricorso al tribunale civile in camera di consiglio.
La norma infatti recita “Le parti possono SEMPRE chiedere … “

Art. 710 c.p.c. Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. 
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. 
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.


SEMPRE CHIEDERE … purché siano sussistenti i presupposti per l'istanza, indicati dalla Corte di Cassazione.

Vorrei segnalare allora la sentenza della Cassazione Sezione I, del 25 agosto 2005 n. 17320.

“Dopo la pronuncia del giudice del divorzio, nel caso di mancata attribuzione di un assegno, sia perché la domanda è stata respinta sia perché non è stata neppure proposta, la fissazione per la prima volta di un assegno potrà avvenire, non ai sensi dell'articolo 5 della legge 898/1970, ma ai sensi del successivo articolo 9, e pertanto solo se sopravvengono giustificati motivi, con l'avvertenza che tale sopravvenienza potrà riguardare soltanto l'indisponibilità di mezzi adeguati o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ovvero le condizioni e il reddito dei coniugi”.

Poiché siete separati e non divorziati, non dovrai nemmeno dimostrare al giudice l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarti dei redditi da lavoro.
E' quanto sottolineato dalla sentenza della Cassazione Sezione I, del 21 settembre 2005 n. 18604.

“Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancata titolarità di adeguati redditi propri, ovvero redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, senza che, a differenza di quanto previsto - in materia di divorzio - dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (nel testo attualmente vigente), occorra altresì il concorso dell'ulteriore requisito rappresentato dal fatto che colui che pretende il relativo emolumento non possa procurarsi detti redditi per ragioni oggettive”.


L'entità dell'assegno di mantenimento sarà determinata anche in ragione dei redditi complessivi del coniuge obbligato, ai sensi dell'articolo 156 del codice civile.

Art. 156 del codice civile. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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