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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Liberatoria del vicino per lavori caldaia a metano
Ho deciso di passare da GAS Liquido a metano. L'attuale impianto porta il GAS Liquido ad una caldaia posizionata in cucina sul muro divisorio con i miei vicini. La situazione attuale è quella trovata sia da me che dai miei vicini al momento della firma del contratto d'acquisto avvenuto nel 2003, dunque accettata e sottoscritta da entrambi.
Con la nuova tubatura è evidente che dovrò arrivare alla stessa caldaia (dunque a meno di 1 m dal confine) che prevede l'utilizzo di entrambi i combustibili menzionati altrimenti sarei costretto a ribaltare con grave aggravio economico tutta l'impiantistica attuale (acqua compresa).
La domanda è: posso fare il lavoro come sopra descritto senza chiedere una "liberatoria" al mio vicino? (Che visti i rapporti intercorrenti non me la darebbe mai !!). Grazie e cordiali saluti.
RISPOSTA
Assolutamente no, occorre la liberatoria scritta del tuo vicino.
La caldaia a metano sarebbe ubicata a meno di un metro dalla proprietà del vicino, in violazione dell'articolo 889 del codice civile, della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, del decreto del 12 aprile 1996 in materia di prevenzione incendi, ed anche per la sua insita potenziale pericolosità e nocività, alle normative di cui all'art. 890 del codice civile ed anche all'accertamento, ex art. 844 del codice civile, se le immissioni provenienti dal relativo tubo di scarico arrechino disagi e molestie “superiori alla normale tollerabilità”.
La violazione delle distanze legali tra un appartamento e il confinante immobile integra una molestia del possesso nei confronti del proprietario dell'immobile contiguo, il quale è abilitato a esperire l'azione di manutenzione prevista dall'art. 1170 del codice civile, molto più rapida ed efficace di una causa ordinaria, in quanto trattasi di processo cautelare.
Senza la liberatoria del vicino, è necessario ribaltare l'attuale impiantistica.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
In seguito le norme citate nella presente consulenza.
Cordiali saluti.
Art. 889 del codice civile. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890 del codice civile. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Art. 844 del codice civile. Immissioni.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.