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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Decadenza detrazione 50% ristrutturazione edilizia, mancata indicazione nel bonifico della partita Iva del costruttore
Buongiorno, ho messo 2 climatizzatori che mi sono stati installati da una ditta di Palermo, la quale, mi ha rilasciato la fattura a fine lavori per effettuare la detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. Purtroppo nel bonifico che io ho fatto (ordinario e non per ristrutturazione edilizia )non ho inserito la partita iva di questa azienda ma soltanto nella causale ho scritto che si trattava di una ristrutturazione edilizia ai sensi art 16-bis d.p.r. 917 86 come mi era stato detto. Accortomi di questo errore ho chiamato oggi la mia banca (che e' online) e la ditta che mi ha eseguito i lavori ,ma entrambi mi hanno detto che non posso fare piu' nulla .Ho provato a chiedere alla ditta se mi faceva uno storno cosi' che poi avrei rifatto un bonifico stavolta per ristrutturazione edilizia ma niente da fare non ne vogliono sapere. ( si prendono solo i soldi.....). E' possibile che per legge la ditta non e' costretta ad annullarmi la fattura e rifarne una nuova? Come posso fare? Grazie mille.
RISPOSTA
Confermo che non è prevista alcuna norma di legge che obblighi la ditta all'annullamento della fattura. Non solo …
La risoluzione numero 55/E del 7 giugno 2012 dell'Agenzia delle entrate, prevede, in casi simili al tuo, la decadenza dal beneficio fiscale. Mi spiego meglio. Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 55/E del 7 giugno del 2012, se il bonifico non sarà compilato con i giusti riferimenti, la detrazione decadrà a discapito del contribuente. I beneficiari della detrazione infatti, devono allegare alla dichiarazione dei redditi dell'anno relativo ai lavori effettuati le fotocopie delle fatture e dei bonifici. Gli originali delle fatture e delle ricevute dei bonifici devono essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici finanziari.
Ho estrapolato le parti della risoluzione dell'Agenzia delle entrate che, purtroppo per te, sanciscono la decadenza dall'agevolazione fiscale (detrazione del 50%).
“Le modalità di fruizione dell’agevolazione in esame sono regolate con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche.
In relazione agli adempimenti richiesti, il predetto decreto prevede, tra l’altro, all’art. 1, comma 3, che “…il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
…
Ciò premesso, si fa presente che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento. In considerazione del mutato impianto normativo, la scrivente ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma.
Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione per gli interventi di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall’art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato)”.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d’acconto - Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010 - Roma, 7 giugno 2012 - RISOLUZIONE N.55/E
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
- DECRETO 18 febbraio 1998, n. 41 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
- DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
- LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- DECRETO 18 febbraio 1998, n. 41 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.