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2 Consulenze

1 - Diritto penale - Abbandono di genitore incapace, per malattia, per vecchiaia, di provvedere a se stesso.





Gentile avvocato,io scrivo per conto di mia moglie A.,che ha la mamma invalida al 100% e vive da sola,sono 6 fratelli di cui un maschio in pensione in cui dice che non ne vuole sapere niente e rinuncia all'eredità,questo uomo vive in Francia gli altri 5 di cui uno in pensione non riescono a trovare un accordo sui turni giornalieri, fatto sta che mia moglie è quella che fa più giorni,pur lavorando e avendo 2 nipoti neonati è molto stanca 2 anni fa è stata operata al cuore,lei vorrebbe accudire la madre facendo una settimana a testa in modo da avere un po' di riposo ma ognuno dei fratelli qualsiasi proposta gli si faccia compreso quella della badante non sono mai d'accordo,la situazione ormai è invivibile,vorremmo sapere cosa dobbiamo fare per ritornare a vivere
distinti saluti



RISPOSTA



Provvedere al mantenimento del genitore anziano che, a causa della sua salute malferma, non è in grado di prendersi cura di sé, è un preciso dovere del figlio che non può essere eluso rinunciando all’eredità.

Per inciso, ai sensi dell’articolo 458 del codice civile, un’eventuale rinuncia all’eredità, relativa ad una successione non ancora aperta, sarebbe radicalmente nulla.

Art. 458 del codice civile. Divieto di patti successori.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Tanto premesso, la condotta posta in essere dai tuoi cognati configura il reato di cui all’articolo 591 del codice penale, oltre che un inadempimento in ambito civile, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile (obbligo degli alimenti).

Consiglio innanzitutto a tua moglie di sporgere denuncia, nei confronti dei suoi fratelli, per abbandono di persone incapaci di provvedere a se stesse per vecchiaia e malattia, ai sensi dell’articolo 591 del codice penale.

Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.


La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.31905/2009 specifica coma la vecchiaia possa essere considerata come una causa di incapacità dell’offeso di provvedere a se stesso. Pertanto essa comporta la “cura” e la “custodia” della persona anziana, in modo tale che siano assicurate a quest’ultima le misure necessarie per l’igiene propria e dell’ambiente in cui vive. Pertanto nel caso di abbandono o di trascuratezza di una persona anziana è ravvisabile il reato di abbandono di soggetto incapace.

“Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art.591 codice penale (abbandono di persone minori o incapaci) è necessario accertare in concreto, l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso. Ne consegue che non vi e' presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia la quale non e' una condizione patologica ma fisiologica che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria”.

Da un punto di vista civilistico invece, i fratelli di tua moglie si sono resi inadempienti all’obbligo degli alimenti, nei confronti del genitore in stato di bisogno.
Ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, poiché la mamma vive da sola, spetta ai figli, indicati al numero 2 del primo comma della norma suddetta, provvedere al mantenimento dell’anziana madre.

Art. 433 del codice civile. Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.


Tutti i figli devono concorrere alla prestazione degli alimenti, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche, ai sensi dell’articolo 441, I comma del codice civile.

Art. 441 del codice civile. Concorso di obbligati.

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.


Art. 438 del codice civile. Misura degli alimenti.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

I figli possono ottemperare all’obbligo relativo agli alimenti, corrispondendo alla madre un assegno mensile, in proporzione ai bisogni economici dell’anziana signora (articolo 441, I comma del codice civile), ovvero accogliendola ed ospitandola a turno nella loro abitazione, ai sensi dell’articolo 443 del codice civile.

Art. 443 del codice civile. Modo di somministrazione degli alimenti.

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.


In considerazione della normativa codicistica, in materia di obbligo degli alimenti, tua moglie ha altresì il diritto di presentare ricorso al tribunale civile, al fine di vedere i suoi fratelli condannati all’adempimento dell’obbligo degli alimenti.
Avere trasferito la propria residenza in Francia inoltre, non può esimere un figlio dall’obbligo di provvedere ai bisogni della madre.

In concreto, i tuoi cognati si troveranno dinanzi ad una scelta: versare un assegno mensile a favore della madre in stato di bisogno ovvero accogliere in casa la signora, secondo una turnazione che, in mancanza di accordo, sarà determinata dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 441, ultimo comma del codice civile.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.



2 - Abbandono di genitore incapace di provvedere a se stesso. Il genitore rifiuta la presenza di una badante in casa. Responsabilità penale del figlio impegnato tutto il giorno per motivi di lavoro.





Sono figlio unico,e vivo con i miei genitori,mia madre con 91 anni con problemi di diabete. Mio padre con 95 anni,invalido al 100%. Io durante il giorno lavoro e loro sono a casa da soli. Il problema che mia madre non mi permette di mettere una persona ad accudirli, rifiuta la presenza di una badante in casa. Se succedesse qualcosa ad uno di loro,quando io non ci sono,cosa rischio come unico responsabile? Distinti Saluti. Grazie.



RISPOSTA



Rischi di essere denunziato per il reato di abbandono di persone incapaci di provvedere a se stesse.
Rischi una denunzia per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale.

Art. 591 del codice penale. Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Tanto premesso, poiché tua mamma ha piena capacità di intendere e di volere, deve mettere per iscritto la sua volontà di impedire al figlio di assumere una badante per i suoi genitori, gravemente ammalati.
Una volta che avrai questa dichiarazione firmata dalla mamma, potrai sentirti sicuro … almeno da un punto di vista giuridico.

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Fonti: