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Dimissioni pubblico dipendente. Status giuridico di un disoccupato





Salvatore da Palermo:

Se dovessi dimettermi dal mio pubblico impiego giuridicamente divento un disoccupato?

RISPOSTA

In caso di dimissioni, il tuo status, da un punto di vista lavorativo, sarebbe quello di disoccupato (tuttavia non ti spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria se le dimissioni non sono motivate da giusta causa).In caso di dimissioni volontarie, il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all’Amministrazione d’appartenenza.Al fine di facilitare la corretta compilazione della domanda di dimissioni, ogni Amministrazione predispone un apposito modello. Il dipendente è tenuto a rispettare i seguenti termini di preavviso, salvo diverse indicazioni contenute nella contrattazione collettiva:
• 30 giorni se l’anzianità di servizio è pari o inferiore a 5 anni;
• 45 giorni, se l’anzianità di servizio è compresa tra i 5 e i 10 anni;
• 60 giorni, se l’anzianità di servizio è superiore a 10 anni.
La inosservanza dei predetti termini di preavviso comporta, come conseguenza, la corresponsione all’Amministrazione, dell’indennità di mancato preavviso che verrà trattenuta sulle somme dovute al dipendente.I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. E’ quindi opportuno che la domanda di dimissioni sia presentata il giorno 1 o il giorno 16 del mese per una corretta determinazione della durata del preavviso. Per le domande presentate in periodi intermedi il preavviso decorrerà dal primo termine utile successivo. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Le ferie maturate e non fruite durante il preavviso saranno monetizzate. Il dipendente dovrà inoltrare la domanda di dimissioni volontarie tramite: • raccomandata con avviso di ricevimento;oppure: • consegna all’Ufficio Accettazione della Sede Centrale dell’Amministrazione di appartenenza, che apporrà il timbro di ricezione. Vorrei segnalarti una sentenza del Consiglio di Stato che determina il momento di perfezionamento delle dimissioni del dipendente pubblico; soltanto dalla notifica dell’accettazione delle tue dimissioni, da parte dell’Amministrazione, potrai ritenerti un “disoccupato” e non sarai più tenuto alla tua prestazione lavorativa. Fino ad allora, avrai la facoltà di revocare le dimissioni presentate. I Giudici di Palazzo Spada, con la recente sentenza, sez. IV, 16 gennaio 2008 n. 73[1], sono intervenuti in merito al regime giuridico circa l' efficacia del provvedimento di dimissioni di un pubblico dipendente e la contestuale individuazione del momento in cui il rapporto di pubblico impiego può assumersi definitivamente "cessato". La suddetta sentenza ritiene incontestabile l'assunto secondo cui "il rapporto di lavoro cessa solo con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni". La ratio alla base di tale "scelta giurisprudenziale" va ricercata, così come specificato nella motivazione, nell'art. 21 bis, della legge 241 del 1990 [2] così come riformata dall'art. 14, della legge 15 del 2005 [3], il quale dispone che "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso........". L'importanza di tale dictum giurisprudenziale va ricercata nella circostanza che attraverso il ragionamento della magistratura amministrativa è stato definitivamente condivisa la natura di atto recettizio con effetti costitutivi delle dimissioni di un pubblico dipendente, confermando che la conoscenza del provvedimento ad effetti negativi sul destinatario (come quello di accettazione delle dimissioni), è essenziale, e non può avvenire che attraverso la sua effettiva comunicazione di carattere formale. Più nel dettaglio, le dimissioni rassegnate da un dipendente pubblico, anche se già accettate dall'Amministrazione d'appartenenza, ha statuito il Giudice Amministrativo sono revocabili fino a quando tale accettazione non venga formalmente notificata all'interessato, non essendo a tal fine sufficiente né che l'accettazione sia stata "partecipata" ad esso, né che quest'ultimo l'abbia comunque conosciuta. E' proprio nell'art. 21 bis della legge 241 del 1990 [2] così come riformata nel 2005 (secondo cui "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso ..."), che va ricercato il fondamento di tale statuizione poiché conferma che la conoscenza di un provvedimento ad effetti negativi sul destinatario deve avvenire con una comunicazione formale del provvedimento stesso, non potendo viceversa avere rilievo alcuno modalità conoscitive ritenute equivalenti ovvero soddisfatte per facta concludentia. Nel caso specifico, così come le dimissioni saranno efficaci solo dopo l'ufficiale comunicazione dell'avvenuta accettazione, così il dovere di un pubblico dipendente che ha presentato le dimissioni, di proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio, permane fino allo stesso momento dell'accettazione delle dimissioni stesse da parte dell'Amministrazione, non essendo sufficiente che sia stato conosciuto indirettamente ed informalmente dall'interessato. In tale contesto, né la cessazione dell'attività di servizio da parte del dipendente né la mancata attribuzione ad esso dello stipendio possono valere come cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, sposando tale orientamento, si può convenire sulla logica conseguenza che l'eventuale revoca delle dimissioni intervenuta prima della formale notifica dell'accettazione delle dimissioni all'interessato è valida ed efficace sull'assunto che tale provvedimento determinerà la cessazione del rapporto di lavoro solo da questo momento. Vale ricordare, per ragioni di completezza espositiva che l'istituto delle dimissioni volontarie dell'impiegato, disciplinato dal testo unico sul pubblico impiego del 1957, necessita di un provvedimento dell'amministrazione avente natura autoritativa e costitutiva, di talché l'estinzione del rapporto consegue solo all'accettazione delle ridette dimissioni. Si comprende bene come l'istituto in questione sia una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona in un momento successivo al manifestarsi di un atto di accettazione da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione (ossia con la notifica di tale atto).
Cordiali saluti.

Fonti: