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Diritto privato - La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Nuovi mezzi di prova in appello.





Con sentenza n xxx depositata il xxxxx, il Tribunale di T. mi condannava al pagamento di Eu 2690.40 a titolo di rimborso alla  parte attrice di un credito inesistente, illegittimo e non provato. Per una questione di principio ho deciso di ricorrere in appello . Il legale della controparte nel frattempo mi ha intimato il pagamento della parcella liquidata dal giudice con relative maggiorazioni per un importo di Eu 6.635,77 comprensivo della sorte capitale in sentenza, degli interessi e quanto altro,  affermando che la sentenza di 1°grado è immediatamente esecutiva a prescindere dall'appello proposto.
Essendomi parso il mio legale abbastanza agnostico sull'argomento, Vi chiedo: a- è giusta l'affermazione del legale della controparte sulla immediata esecutività della sentenza di 1° grado?
b- è possibile chiedere alla Corte di Appello, la sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza di 1° grado?
c-è possibile produrre nel ricorso nuove ed inoppugnabili prove reperite dopo la notifica della sentenza?

Faccio presente che la parte avversa è un avvocato che continua a perseguitarmi con citazioni fantasiose ed illegittime, sino ad oggi tutte rigettate in giudizio, evidentemente  perchè non paga le parcelle ed anzi se le procura, a differenza del sottoscritto, che a questo punto deve valutare al di là delle questioni di principio, se il gioco vale ancora la candela.
Faccio rilevare che al pagamento del vostro contributo devo provvedere diversamente da quello on-line non possedendo una carta di credito , ma solo una carta  bankomat.

Allego
copia della sentenza. Distinti saluti.



RISPOSTA



Rispondo alle tue domande:

a)la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile, tuttavia l’appellante può chiedere con l’appello, la sospensione della stessa, ai sensi dell’articolo 283 del codice di procedura civile.

Art. 282 c.p.c. Esecuzione provvisoria

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Art. 283 c.p.c. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

I “gravi motivi” richiamati dell’art. 283 c.p.c. concedono un ampio spazio discrezionale al Giudice dell’appello, attesa la genericità della formulazione adottata e pertanto (ferma restando la necessità di verificare il fumus boni juris della impugnazione), si ammette la concessione del beneficio anche in situazioni in cui il danno che con il provvedimento di sospensione si intende evitare, non sia di per sé irreparabile, potendo quindi essere allegato come semplicemente “grave”. A titolo di esempio si riporta la ordinanza della Corte di Appello di Milano, Sez. I 14.10.2008 che così recita: “la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 263 del 2005, può disporre in presenza di “gravi” e “fondati” è rimessa ad una valutazione globale d’opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato, dall’esecuzione della sentenza”.

b)per quanto riguarda la presentazione di nuove prove in appello, dobbiamo fare riferimento all’articolo 345 del codice di procedura civile.

Art. 345 c.p.c. Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio.

In generale, le nuove prove non sono ammesse in appello, salvo che si tratti di documenti indispensabili “ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”

Da contenuto della tua mail, mi sembra di capire che le prove che intendi produrre abbiano natura documentale e siano essenziali per la decisione finale, quindi tali documenti sono ammessi nel processo di appello.

Un consiglio da parte del nostro staff: perché non segnalare al consiglio dell’ordine forense, l’attività persecutoria, posta in essere nei tuoi confronti, da parte dell’avvocato di controparte ???
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.