Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Luce deve corrispondere una singola unità immobiliare, catastalmente autonoma





Buon pomeriggio, abito da anni in un piccolo appartamento di mia proprietà facente parte di una palazzina composta da quattro alloggi.
Ogni appartamento è registrato al catasto con un proprio subalterno e ogni singola unità è allacciata a un proprio contatore luce.
Recentemente ho acquistato l’appartamento sottostante con lo scopo di ampliare lo spazio a disposizione della nostra famiglia. I contatori luce del nuovo appartamento sono chiusi essendo inutilizzati.
Specifico che i due appartamenti sono comunicanti tra loro soltanto tramite le scale condominiali e non è possibile unirli da porte o scale interne. Invece sarebbe tecnicamente possibile unificare gli impianti luce.

Con lo scopo di avere un unico contratto di fornitura, volevo gentilmente chiedere:
- è legalmente possibile far collegare l’impianto luce del nuovo appartamento al contatore luce dell’appartamento che occupo da anni?
- sono in regola se faccio unificare gli impianti luce ?
In altre parole:
- I due appartamenti, di mia proprietà, devono per forza avere ogni uno un proprio contratto di fornitura luce?



RISPOSTA



Non è legale quanto da te prospettato nella tua email.

Approfondiamo la “questione luce”: ai sensi di quanto previsto dall'allegato C, articolo 5, della delibera n.199/11 dell'AEEG, ossia l'autorità garante per l'energia elettrica ed il gas, è stato adottato il principio giuridico dell'unicità del punto di consegna per ciascuna unità immobiliare.
Si prevede che per ciascuna tipologia di contratto deve corrispondere una singola unità immobiliare, catastalmente autonoma, e sue pertinenze.
Pertanto, in considerazione di quanto deliberato nel 2011 dall'autorità garante, i due appartamenti, di tua proprietà, devono necessariamente avere ognuno un proprio contratto di fornitura luce; commetteresti un illecito di carattere penale, laddove collegassi l’impianto luce del nuovo appartamento al contatore luce dell’appartamento dove risiedi da anni.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/199-11TIC.pdf

Articolo 5 Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione
5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti con obbligo di connessioni di terzi in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.3 e nel caso di punti di emergenza.
5.2 Per le utenze domestiche in bassa tensione può essere richiesta l’installazione di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile. Tali punti di prelievo possono essere utilizzati anche per l’alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici.
5.3 In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze di cui al comma 2.2, lettere a) e d), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l’installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente all’alimentazione privata di veicoli elettrici.
5.4 Le connessioni permanenti per potenze disponibili sino a 100 kW si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.