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5 Consulenze:

1 - Buoni fruttiferi postali nella dichiarazione di successione

Vorrei sapere se i buoni fruttiferi postali cointestati al De Cuius ed a membri della famiglia devono essere inseriti nella dichiarazione di successione con l'indicazione dei cespiti.

Vi chiedo d'indicarmi la norma da citare a supporto della non obbligatorietà dell'indicazione in successione dei buoni fruttiferi postali.



RISPOSTA



Dobbiamo fare riferimento all'articolo 12 del testo unico sulle successioni (Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346[1]) che elenca i beni non compresi nell'attivo ereditario.

Alla lettera I, il legislatore afferma che i titoli garantiti dallo Stato, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell'attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione.

Articolo 12 (Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 L. n. 952/1977 Art. 4 legge n. 512/1982) [1]
Beni non compresi nell'attivo ereditario.


1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo disposto dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;
c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonchè ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Cordiali saluti.



2 - Riscossione buoni fruttiferi postali cointestati "pari facoltà di rimborso" successione





Gentile avvocato, nel 2002 è morto mio padre. Nel 2000, poco prima del mio matrimonio, avevamo sottoscritto presso l'ufficio postale, dei buoni fruttiferi postali per un importo pari a 30.000 cointestati a mia moglie, a mio padre ed al sottoscritto, con la clausola pari facoltà di rimborso.

Abbiamo deciso di riscuotere i buoni alla loro naturale scadenza; tanto premesso, per motivi personali, non ho mai accettato l'eredità di mio padre (non andavo d'accordo con lui) e non vorrei farlo in modo tacito adesso. Potrebbe mia moglie, riscuotere l'intero importo dei B.F.P.; può farlo senza alcun adempimento burocratico ??? è necessario un atto notorio, cosa scrivere nell'atto notorio ??? Le poste possono pretendere una copia della dichiarazione di successione, quella che si deposita in genere presso l'agenzia delle entrate ???
Grazie



RISPOSTA



La normativa delle poste italiane, in materia di buoni fruttiferi postali, prevede che la clausola della "p.f.r." ovvero "pari facoltà di rimborso" apposta all'atto di emissione, su un buono fruttifero cointestato a più soggetti, consente ad ognuno di questi di compiere operazioni di rimborso anche separatamente. La suddetta clausola è personale e fiduciaria e non trova applicazione immediata se all'atto di pagamento uno degli intestatari risulti minore di età o uno degli intestatari risulti deceduto. Il rimborso di titoli caduti in totale o parziale successione deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi causa, che sui buoni vantino diritti: mi riferisco agli eredi del cointestatario deceduto, oltre che ai cointestatari superstiti; non è possibile effettuare il rimborso su richiesta di una sola parte a meno che non intervenga un provvedimento autorizzatorio da parte dell'autorità giudiziaria competente (tribunale civile)
Ciò posto, si fa presente che dal 5 settembre 2005, i richiedente le emissioni di buoni fruttiferi postali cartacei devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di "Richiesta di emissione di BFP", aggiornato con le condizioni contrattuali, tra le quali è previsto che in caso di buoni emessi con la clausola della "p.f.r.", in caso di morte di uno degli intestatari, il cointestatario superstite conserva il diritto di rimborsarsi il titolo separatamente ovvero senza istruire pratica di successione; tali condizioni contrattuali non hanno però effetto retroattivo e trovano applicazione solo per i buoni emessi appunto dal 05/09/2005. Mi sembra di capire che i buoni fruttiferi postali in questione, siano stati emessi in data antecedente al 5 settembre 2005. In tal caso, quali adempimenti devono essere posti in essere ???

Gli aventi diritto devono chiedere di aprire una pratica di successione interna alle poste italiane, compilando un atto notorio con cui indicare sotto la propria responsabilità.

1)La data del decesso di uno dei cointestatari.
2)Lo stato di famiglia integrale e storico del soggetto deceduto, al fine di stabilire se il de cuius, aveva o meno eredi legittimi.
3)Dichiarare che si applicano le norme del codice civile, in materia di successione legittima.
4)Dichiarare che essendo trascorsi oltre dieci anni dal decesso del de cuius, il figlio ha perso il diritto di accettare la sua quota, ai sensi dell'articolo 480 I comma del codice civile [2] e che pertanto non si oppone alla integrale riscossione dei B.F.P. da parte della cointestataria, cioè sua moglie.
5)Non siete obbligati a presentare alle poste, la dichiarazione di successione presentata all'agenzia delle entrate.
Ad ogni modo, ai fini della presentazione dell'atto notorio, le poste italiane, dispongono di appositi modelli prestampati.

Così facendo, non accetteresti l'eredità di tuo padre, avendo dichiarato nell'atto notorio di non aver accettato l'eredità, nel termine decennale, previsto a pena di prescrizione del diritto ereditario, dall'articolo 480 I comma del codice civile.

Consiglio di dichiarare con atto notorio di avere perso il diritto di accettare l'eredità per prescrizione decennale, e di conseguenza, di non opporti all'integrale riscossione da parte di tua moglie.
Sempre a disposizione.
Cordiali saluti.



3 - Prescrizione decennale riscossione buono fruttifero postale caduto in successione





Buongiorno chiedo semplicemente se possibile riscuotere un buono fruttiferi postale datato 1956. Perché alle poste mi dicono che non è più valido. Se si può fare che procedura devo seguire? Saluti
Tale buono fruttifero postale era intestato a mio padre e, alla morte di mio padre, è entrato in successione ereditaria, facendo parte dell'asse ereditario.



RISPOSTA



Non hai diritto di riscuotere tale buono fruttifero postale. E' scritto anche nel sito delle Poste italiane. I Buoni Fruttiferi Postali cartacei si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo, ai sensi della norma sulla prescrizione ordinaria, cioè l'articolo 2946 del codice civile[3]. La prescrizione del titolo fa decadere il diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati. Invece, i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati non possono cadere in prescrizione in quanto vengono rimborsati alla scadenza e l’importo complessivo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell’intestatario.
Ma nel tuo caso, non si tratta di buoni fruttiferi dematerializzati, quindi il denaro investito a mezzo del buono fruttifero postale in tuo possesso, è già stato incamerato dallo Stato italiano, da parecchio tempo !!!

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.



4 - Riscuotere il buono fruttifero postale ed il libretto postale del fratello deceduto





Siamo in due fratelli e dobbiamo dividere l' eredità del terzo fratello deceduto da più di due anni, che non ha coniuge, né figli, né genitori e non ha lasciato alcun testamento.

L' eredità è composta da 3 libretti postali e da 5 buoni fruttiferi ordinari uguali, emessi nello stesso periodo e per lo stesso importo cadauno . Tutti i titoli sono stati emessi dal medesimo ufficio postale. Con uno dei miei fratelli non vado d'accordo e non ci frequentiamo da parecchi anni. L' altro invece è "indifferente" al caso. E' stato quindi dato incarico ad un geometra di eseguire per nostro conto tutte le operazioni necessarie, ma questo non è stato possibile perché questo mio fratello si è rifiutato di collaborare e di presentarsi in posta per le firme. Tra l' altro è il fratello che detiene materialmente i libretti e i buoni fruttiferi del de cuius in mano. La domanda che vi pongo è questa: visto che tutto è bloccato per la mancata collaborazione di un coerede che tra l' altro detiene i titoli in mano, posso far valere i miei diritti di erede legittimo e richiedere presso la posta lo svincolo della mia sola quota che mi spetta, pari ad un terzo del montante oggetto di successione?



RISPOSTA



No, stante l'assenza materiale dei titoli, ossia dei libretti e dei buoni fruttiferi postali.

Nel contratto di sottoscrizione del BFP e del libretto postale, si precisa che tali titoli devono essere PRESENTATI all'ufficio postale per la riscossione e per effettuare qualsiasi operazione finanziaria.

Se non presenterai i predetti titoli all'ufficio postale, non potrai avanzare diritto alcuno, alla riscossione della tua quota.

Se tu fossi stato in possesso del titolo finanziario, la mia risposta sarebbe stata differente.

Alla luce della giurisprudenza della corte di cassazione, in particolare della sentenza n.15231/2002[4], il decesso di un cointestatario non incide sulla legittimazione dei cointestatari superstiti ad operare sul conto, con diritto ritirare disgiuntamente l’intera provvista portata dal conto di deposito. E’ infatti indiscutibile, in linea di principio, che il rapporto derivante dalla cointestazione a firma disgiunta di un libretto di deposito a risparmio o di un conto corrente, debba essere considerato alla stregua di una obbligazione solidale dal lato attivo, per cui, ai sensi dell’art. 1854 codice civile[5], ciascun cointestatario ha diritto di chiedere al debitore l’adempimento per l’intero.

Sì, è vero, ci sono anche sentenze dal contenuto sfavorevole alle tue pretese; inoltre, le decisioni dell'arbitrato bancario spesso non sono conformi alla cassazione.

Tuttavia, abbiamo un problema di ordine “materiale” … in assenza del titolo cartaceo, le poste non sono tenute a consentire la riscossione di un solo euro !

Occorre intraprendere un processo civile di divisione ereditaria, nei confronti del singolo coerede che, illecitamente, trattiene i titoli finanziari, impedendo la riscossione da parte di tutti gli altri coeredi.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

5 - Buoni fruttiferi postali successione senza testamento





-COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice sono unici eredi di -COGNOME B- Giuseppina, deceduta il 28/05/2006, senza testamento.
-COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice hanno in loro mani 16 Buoni Fruttiferi Postali cadauno di €2.500 per la somma totale di €40.000, emessi con clausola CPFR. (vedi allegato) I Buoni sono stari emessi il 11/05/2005.
I Buoni sono stati emessi a favore di:
-COGNOME B- GIUSEPPINA (deceduta - di cui sono eredi -COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice)
e a favore di -COGNOME C- Giuseppina (vivente).
Le due eredi -COGNOME A- vogliono chiedere ora il rimborso di questi buoni, dopo 16 anni dalla emissione.
Purtroppo uffici postali diversi ci stanno fornendo informazioni contrastanti sulla modalità di rimborso.
Chiediamo quindi risposte chiare a queste domande:
1) Le due eredi -COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice devono - o non devono - fare alle Poste la DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE per questi Buoni?

 

RISPOSTA

 

Le due eredi Anna e Alice devono fornire alle Poste, la dimostrazione di essere eredi della cointestataria dei BFP, nonché la dimostrazione delle quote ereditarie devolute in loro favore. In assenza di testamento, con quale altro strumento giuridico fornire questa prova?
Appunto con la dichiarazione di successione.
Pertanto, anche se i BFP postali non devono essere obbligatoriamente indicati nella dichiarazione di successione, occorre presentare alle poste italiane, una copia della dichiarazione di successione, con la ricevuta di avvenuta presentazione all'agenzia delle entrate. L'articolo 12 del testo unico sulle successioni che elenca i beni non compresi nell'attivo ereditario: i titoli garantiti dallo Stato, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell'attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione.
Attenzione: non c'è obbligo di dichiarazione di successione, se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.



2) Se deve essere fatta DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE, quanto tempo potrebbe decorrere tra la DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE e la RISCOSSIONE di questi Buoni?

 

RISPOSTA

 

Considerato che si tratta di buoni con la clausola di pari facoltà di rimborso, gli stessi dovrebbero essere liquidati entro un termine dai 60 ai 90 giorni, dalla presentazione alle Poste della dichiarazione di successione.



Il Responsabile dell'ufficio postale Torino xx, dove erano stati emessi questi buoni, parla di "alcuni mesi dalla richiesta, prima che possano essere rimborsati"

 

RISPOSTA

 

Confermo: si tratta di attendere due o tre mesi.
Non è un termine previsto dalla legge; si tratta dei “normali” tempi burocratici di poste italiane.



Purtroppo abbiamo già avuto alcuni anni fa una esperienza molto negativa di totale mancanza di collaborazione da parte di questo responsabile dell'Ufficio Torino 46, appuntamenti dati e poi non rispettati, si tratta di una persona che fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote nel momento in cui si chiede il rimborso di buoni postali.

 

RISPOSTA

 

Presenta reclamo on line nei suoi confronti, a Poste Italiane:
Invia un reclamo Poste Italiane



3) Un altro ufficio postale ci dice invece che "Se si presentano contemporaneamente le 2 eredi -COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice, insieme alla beneficiaria indicata sui buoni (-COGNOME C- Giuseppina) nello stesso ufficio postale Torino 46 dove sono stati emessi e quindi eradicati i buoni, e ne richiedono il rimborso, hanno diritto di avere tale rimborso A VISTA, mediante Vaglia circolare".
Corrisponde questa informazione?

 

RISPOSTA

 

Assolutamente no.
Occorre presentare la dichiarazione di successione, nonché attendere i tempi burocratici di Poste Italiane.



Come cautelarci dal pericolo che, presentandoci a richiedere il rimborso insieme alla beneficiaria indicata sui buoni (-COGNOME C- Giuseppina) il Responsabile dell'ufficio postale Torino 46 consegni l'intera somma alla -COGNOME C-?

 

RISPOSTA

 

Non è configurabile una simile situazione, giacché quando presenterete la dichiarazione di successione, il direttore della posta vi farà firmare (a tutti gli interessati alla liquidazione) una dichiarazione con la quale chiederete all'ufficio postale di liquidare i BFP in quote eguali a quelle indicate nella dichiarazione di successione.
Se trascorreranno almeno 60 – 90 giorni per la liquidazione dei BFP, è anche perché l'ufficio postale adotterà queste cautele, onde evitare che -COGNOME C- incassi l'intero importo del BFP.



4) Escludiamo di consegnare i buoni in nostro possesso alla signora -COGNOME C- Giuseppina indicata come beneficiaria sui buoni, insieme alla zia di cui noi siamo eredi, in quanto non ci fidiamo di questa persona.
Vogliamo unicamente ricevere direttamente dall'ufficio postale la quota globale del 50% a noi spettante per eredità.

 

RISPOSTA

 

Se ci sono tempi di liquidazione pari a 60 – 90 giorni, è proprio per evitare situazioni spiacevoli come questa.
Le poste liquideranno i BFP soltanto dopo la presentazione della dichiarazione di successione e la firma, da parte di tutti, di una dichiarazione con la quale si chiede la ripartizione della somma in quota, in sede di liquidazione dei BFP.



5) Noi siamo in possesso di questi documenti:
- Estratto atto di morte di -COGNOME B- Giuseppina emesso dal Comune di Torino
- Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà di -COGNOME A- Alice e -COGNOME A- Anna emesso dal comune di Torino
- 16 Buoni Fruttifero Postali CPFR

 

RISPOSTA

 

Non è stata presentata la dichiarazione di successione, entro un anno dalla morte del “de cuius”? Per quale motivo?



Come cautelarci dalle lungaggini prospettate dal responsabile dell'ufficio TORINO 46?

 

RISPOSTA

 

Queste lungaggini servono anche per evitare che la -COGNOME C- incassi l'intera somma, contro la vostra volontà …



Come cautelarci dalla possibilità che -COGNOME C- Giuseppina acquisisca anche la parte che riteniamo a noi spettante in quanto eredi?

 

RISPOSTA

 

È impossibile, giacché saranno gli eredi e la cointestataria, di comune accordo, ad indicare per iscritto a Poste Italiane come liquidare il BFP.



È utile, o preferibile, far seguire questa pratica da un legale, o da un notaio?
Grazie dell'attenzione. Cordialmente.
-COGNOME A- Anna e -COGNOME A- Alice

 

RISPOSTA

 

No.
Al momento, l'assistenza di un avvocato non è necessaria.
Né tanto meno di un notaio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

Fonti: