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Rientrare in possesso dell’immobile locato per mancato versamento della cauzione





Buongiorno,
vi scrivo per conto di mia madre che, essendo usufruttuaria di un immobile, lo ha concesso in locazione per uso non abitativo, ad un conduttore che lo utilizza come bar trattoria.

Vi allego copia del contratto di locazione, nel quale era previsto che il versamento della cauzione venisse posticipato. Dopo accordi verbali, il termine del versamento della cauzione e' stato ulteriormente posticipato fino alla scadenza inderogabile del 5 maggio 2014.
A tale data il conduttore ha versato parzialmente la cauzione prevista, cioe' euro 2.000 invece di euro 3.000.
Inoltre non ha provveduto al pagamento del canone di maggio e, da colloquio telefonico odierno non sembra intenzionato a pagare il canone di giugno dovuto entro il 5 c.m.

Gli ho inviato una lettera, di risoluzione del contratto per sua inadempienza che non ha avuto risposta.

Vorrei un Vostro parere sul comportamento piu' opportuno per rientrare in possesso dell'immobile e degli importi dovuti.

Cordiali saluti



RISPOSTA



In considerazione di quanto previsto dall'articolo 10 del contratto che riporto in seguito, il contratto in questione è ormai risolto, quindi privo di effetti. Vii è quindi una strada alternativa allo sfratto per morosità !

“Il mancato adempimento di quanto previsto al punto 1.10. comporterà la risoluzione di fatto del presente contratto e darà al Locatore la facoltà di richiedere l’immediata restituzione dell’immobile e il risarcimento di eventuali danni subiti”.

Come rientrare in possesso dell'immobile, in presenza di un comportamento ostruzionistico del conduttore ?!
Con l'azione di cui all'articolo 948 del codice civile, azionabile con atto di citazione dinanzi al tribunale civile del luogo ove è ubicato l'immobile.

Art. 948 del codice civile. Azione di rivendicazione.


Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.


Ripeto, il contratto è risolto, quindi oltre al normale ricorso per sfratto per morosità, vi è la possibilità più celere e più efficace di ricorrere al tribunale civile con l'azione di rivendicazione, al fine di rientrare in possesso dell'immobile e di ottenere un congruo risarcimento dei danni subiti.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: