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L'ex coniuge non può partecipare alla vendita all'asta della casa familiare in comproprietà





SALVE SONO DEBORAH VOLEVO CORTESEMENTE AVERE UN CONSIGLIO.. HO MESSO IN VENDITA L'IMMOBILE DI PROPRIETA' AL 50% CON IL MIO EX MARITO PERCHE' NON MI RICONOSCE LA MIA PARTE OFFRENDOMI  SOLO UN 15% DELL'IMMOBILE DI UN VALORE DI ACQUISTO DI 350ML EURO LUI STA PAGANDO LA RIMANENZA , UN TERZO DI MUTUO DI  DECISO DAL GIUDICE IO SONO ANDATA VIA  ASSEGNANDO LA CASA A LUI IO VIVO CON I MIEI 3 FIGLI MINORI E MI DA 500 EURO MENSILI , IL GIUDICE HA DECISO COSI PERCHE LUI PAGA IL MUTUO.
DOMANDA ...
POTREI FARE L'AFFARE ANCHE IO VISTO CHE SONO PROPRIETARIA?
POTREI ACQUISTARE IO L'IMMOBILE ?
GRAZIE

SALUTI



RISPOSTA



Hai chiesto lo scioglimento del bene in comunione, ai sensi dell'articolo 1111 del codice civile; tale scioglimento avverrà con vendita al pubblico incanto dell'immobile.
Se, quindi, uno dei partecipanti decide di sciogliere la comunione immobiliare, gli altri non possono impedirlo. Il diritto alla divisione dell'immobile si configura, quindi, come vero e proprio diritto potestativo proprio perché gli altri comunisti non possono far altro che subire la decisione presa dal singolo comproprietario.

Art. 1111 del codice civile. Scioglimento della comunione.

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.


La vendita dell'immobile deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 720 del codice civile, norma dettata in materia di divisione dei beni oggetto dell'asse ereditario.

Articolo 720 del codice civile. Immobili non divisibili.

Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.


La regola generale è la seguente: il singolo comproprietario non può partecipare alla vendita all'incanto ma può chiedere l'attribuzione della quota dell'altro comproprietario, prima della vendita all'incanto dell'immobile, in modo da evitare che tale immobile sia venduto all'asta.
Con la richiesta di assegnazione, praticamente, può impedire che l'immobile sia venduto all'asta. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, inoltre, ciascun coerede può chiedere l’assegnazione anche dopo che è stata disposta la vendita all'incanto, se, ad esempio, ci ha ripensato; il termine ultimo, dopo il quale la assegnazione non può essere più richiesta, è quello in cui la vendita è già stata effettuata ad un terzo. Infatti, effettuata la vendita è preclusa in via definitiva la richiesta di attribuzione (Cassazione civile sentenza n. 684/1984).

A mezzo del tuo avvocato, hai facoltà di chiedere l'assegnazione della quota dell'altro comproprietario, evitando la vendita all'incanto dell'immobile … ma non puoi materialmente partecipare all'asta !

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: