Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

1 - Obbligo dei nonni al mantenimento del nipote dopo la dichiarazione giudiziale di paternità.





Egregio Avvocato sono xxxx yyyyy, nonno materno e tutore di Barbara di sei anni disabile con handicap grave, lg 104 art. 3 comma 3.
Dalla nascita a tutt'oggi è in carico all'ospedale per le cure del caso.
Mia figlia Roberta e il papà di Barbara erano minorenni quando è stata concepita.
Il ragazzo è stato presente soltanto all'evento della nascita mentre i genitori totale indifferenza. Da parte loro nessuna richiesta di riconoscimento nel corso degli otto anni pur essendo a conoscenza della patologia della piccola Barbara.

RISPOSTA

Il papà non ha mai riconosciuto Barbara, pertanto ad oggi, la bambina è stata riconosciuta soltanto dalla mamma.



Premesso ciò, le chiedo se ci sono le condizioni per richiedere il riconoscimento giudiziale di paternità

RISPOSTA

Ovviamente sì, considerato che Barbara ha diritto di avere un padre, anche da un punto di vista giuridico. Se il figlio è minorenne, il ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità, è proposto al Tribunale del luogo di residenza del figlio, altrimenti al Tribunale del luogo di residenza del presunto genitore. Il Giudice delegato convoca le parti alla prima udienza e dispone gli accertamenti del caso, anche decidendo sulle richieste di prova delle parti. Risulta spesso fondamentale la prova del DNA: se i valori del figlio e del genitore presunto coincidono, il Giudice dichiara la paternità o maternità del genitore, attraverso una sentenza che ha gli stessi effetti del riconoscimento.
Per il figlio l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità è imprescrittibile.



Ed i danni patrimoniali e non e dell'assegno di mantenimento considerando che il papà è studente universitario.

RISPOSTA

Mi sembra di capire che in questo momento, sia la mamma che il papà non abbiamo redditi adeguati per provvedere al sostentamento della bambina.
Subentrano pertanto, nell'obbligo di mantenimento, i nonni sia materni che paterni, ciascuno in ragione delle proprie sostanze economiche.
Secondo la Corte di Cassazione – ordinanza interlocutoria n. 30368/2022, sezione Prima Civile, alla luce dell’art. 316 bis del codice civile, i nonni sono obbligati a provvedere al mantenimento dei minori soltanto nel momento in cui i genitori non siano in grado di farlo. “L’obbligazione degli ascendenti è subordinata e sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori; agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 del codice civile, legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”.



Pertanto le chiedo che ruolo avranno in questo contesto giuridico i genitori, insegnante e operaio comunale.

RISPOSTA

A seguito della dichiarazione giudiziale di paternità del figlio universitario, i nonni paterni saranno condannati al mantenimento della nipote, comprensivo degli allegati dal dì della nascita.
Il padre sarà anche condannato al risarcimento dei danni morali, poiché pur essendo a conoscenza della filiazione, non ha mai riconosciuto sua figlia, venendo meno ai suoi doveri genitoriali. Eserciterete nei confronti del padre, tramite atto di citazione al tribunale civile, la domanda risarcitoria per “perdita del rapporto parentale”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 26205/2013, l’inosservanza dei doveri genitoriali, lede il diritto del figlio di ricevere assistenza morale e materiale essenziale per la costruzione dell’identità personale, arrecando in tal modo quasi certamente un danno alla prole.



Aggiungo che l'indennità di accompagnamento che riceve mia nipote è versato su un libretto bancario con vincolo pupillare. Tutte le spese di mantenimento sono a carico mio e di mia moglie. Le chiedo una Sua opinione a riguardo.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Questa circostanza è irrilevante, poiché le spese di mantenimento della nipote sono di importo di gran lunga superiore all'indennità di accompagnamento.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Obbligo del nonno al mantenimento del nipote





Buongiorno.
Mio figlio ha 22 anni e studio all'università a Milano vivendo con la madre. Ora il suo avvocato mi ha chiesto 300 euro al mese per il mantenimento del figlio agli studi.
Io sono invalido con una pensione di 500 euro e nessun altro reddito.
In questa situazione è possibile che il giudice si rifaccia su mia madre che ha altre rendite? .
Grazie



RISPOSTA



E' possibile che tua madre sia citata in giudizio, per il mantenimento del nipote, ai sensi del nuovo articolo 148 del codice civile che rinvia all'articolo 316 bis del codice civile.
Il nuovo articolo 148 del codice civile sancisce l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.
Ecco cosa prevede la norma: Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il giudice potrebbe ordinare che una quota delle rendite della nonna, sia versata direttamente al nipote a Barcellona.

Art. 148. del codice civile. Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147 (mantenimento dei figli), secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.


Art. 316-bis del codice civile. Impedimento di uno dei genitori.

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.


A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Fonti: