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1 - Secondo matrimonio e diritti ereditari della seconda moglie, diritto alla quota di legittima





Sono vedovo, con unica figlia. Ho un paio di immobili intestati 75% a me e 25% a mia figlia, e un conto in banca. Se contraggo un nuovo matrimonio, c'è la possibilità che alla mia morte vada tutto a mia figlia?



RISPOSTA



No, in quanto tua moglie avrebbe diritto alla quota di legittima pari alla quota di 1/3 del tuo patrimonio. In caso di testamento, dovresti lasciare a tua moglie la quota di 1/3 del tuo patrimonio.

Art. 542 del codice civile. Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali.


Nel caso in cui dovessi decedere senza lasciare testamento, il tuo asse ereditario sarebbe suddiviso in eguale misura tra moglie e figlia.

Art. 581 del codice civile. Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.



2- Secondo matrimonio e diritti ereditari della seconda moglie, pensione di reversibilità





Gentile avvocato desidererei avere delle informazioni.
Mio padre separato da mia madre dal 1999 e in attesa di divorzio, si sposerà con una ragazza rumena appena la sua situazione si sarà sbrogliata.
Vive con questa ragazza che risulta essere la sua convivente da 3 anni e con le 2 figlie di lei che ha messo a carico suo.
Vorrei farle due domande.
La prima riguarda la pensione di mio padre.
Infatti mio padre andrà in pensione tra 5 anni.
Qualora dovesse decedere ( spero il più tardi possibile) che tipo di diritto avrebbero la sua futura moglie e la sua ex moglie sulla pensione? E più in generale quali diritti avremmo io e mio fratello come eredi legittimi? Quali diritti avrebbe la sua compagna e le sue figlie? A breve comprerà anche un immobile.
Che diritti avremmo come eredi? L'immobile sarà ad uso abitativo per mio padre, la sua compagna e le due figlie, ma credo che lo intesterà a lei.
Le figlie di questa ragazza possono essere adottate da mio padre e risultare anche loro eredi legittimi?
Lei non lavora, lui è un autotrasportatore.
La ringrazio



RISPOSTA



Rispondo alle tue domande:

1) in caso di decesso di tuo padre, la ex moglie e la moglie rumena avranno diritto alla pensione di reversibilità, in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni; se ad esempio il primo matrimonio è durato 10 anni ed il secondo 5 anni, la moglie rumena avrà diritto ad un terzo della pensione di reversibilità di tuo padre; la quota di 2/3 sarà invece attribuita alla ex moglie. Secondo la giurisprudenza della Cassazione tuttavia, il tribunale civile potrebbe attribuire alla moglie rumena, una quota di pensione di reversibilità superiore a quella spettante in proporzione alle rispettive durate dei matrimoni, in considerazione dello stato di bisogno della stessa e del suo status di disoccupata. Ad ogni modo, la pensione di reversibilità è suddivisa prevalentemente, in proporzione della durata dei rispettivi matrimoni.
2) Quali sono tuoi i diritti ereditari e quelli di tuo fratello ??? In quanto figli del “de cuius”, ai sensi dell’articolo 542, II comma del codice civile, avete diritto al 50% dell’asse ereditario di tuo padre; la quota del 50% sarà divisa a metà tra te e tuo fratello. La moglie rumena avrà diritto invece, al 25% dell’asse ereditario. La quota disponibile sarà pari al 25%; tuo padre potrà attribuire liberamente, con testamento, la quota disponibile del 25% (potrebbe concederla a te, a tuo fratello, alla moglie rumena, alle figlie di sua moglie ovvero ad un amico/conoscente).
3) Le figlie della moglie rumena non hanno diritto alla legittima ma eventualmente, soltanto alla quota disponibile pari a ¼ del patrimonio ereditario di tuo padre (se ciò sarà previsto nel testamento).
4) Tuo padre, ai sensi dell’articolo 291 del codice civile e della sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 2004, non può adottare le figlie di sua moglie, a fini ereditari, contro la volontà dei suoi figli; tale forma di adozione è vietata a coloro che hanno già discendenti legittimi o naturali, salvo che i figli legittimi o naturali dell'adottante siano favorevoli all'adozione. Se tuo padre non avesse avuto dei figli legittimi (tu e tuo fratello) avrebbe potuto adottare liberamente, a fini ereditari, le figlie della signora rumena. Non può farlo invece, senza l'autorizzazione dei suoi figli legittimi (immagino che tu non abbia nessuna intenzione di autorizzare tuo padre a fare questa adozione !!!)
5) Se tuo padre dovesse acquistare l’immobile e dovesse intestarlo alla moglie rumena, tale immobile non farà parte dell’asse ereditario del vostro genitore e pertanto, alla morte di tuo padre, tu e tuo fratello non potrete avanzare diritti ereditari, nei confronti del suddetto appartamento (salvo riuscire a dimostrare in tribunale, che l’appartamento in realtà, è stato acquistato con il denaro di tuo padre; in tutta sincerità, si tratta di una prova particolarmente difficile da dimostrare in giudizio, in quanto è facile pagare l’immobile in contanti, non lasciando traccia dei rispettivi pagamenti). Se tuo padre intesterà l’appartamento alla moglie rumena, lo farà per escludere te e tuo fratello dalla successione dell’immobile medesimo; presumo pertanto che tuo padre farà attenzione alle modalità di pagamento, evitando assegni e bonifici che possono lasciare una traccia, ma pagando il corrispettivo dovuto, in contanti. Quale consiglio darvi a tal proposito ??? cercate di convincere vostro padre a non intestare l’appartamento alla moglie rumena. Sarebbe molto sfavorevole per i suoi figli, una situazione del genere.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti. Riporto in seguito gli articoli di legge citati nella consulenza.

Art. 291 del codice civile. Condizioni.

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

Nb: La Corte costituzionale (sentenza 19 maggio 1988, n. 557) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti". La stessa Corte con sentenza 245/2004 ha dichiarato ilegittimo questo articolo "nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.


Art. 542 del codice civile. Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Fonti: