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Uso di testamento olografo falso





L'art. 489 del c.p. sembra avere una doppia interpretazione, sotto ve le riporto entrambe riscrivendo 2 volte l'art. 489 del c.p. con la mia aggiunta pero' fra parentesi, e dopo la sigla ndr., delle parole che lasciano intendere le 2 possibili interpretazioni.
Voglio sapere quale delle 2 interpretazioni e' quella corretta, la prima o la seconda (con eventuali riferimenti a delle precise sentenze o altro) ?Ecco le 2 interpretazioni:PRIMA INTERPRETAZIONE Art. 489 Codice Penale. Uso di atto falso: Chiunque senza essere concorso nella falsità', fa uso di un atto falso (ndr.: essendo a conoscenza che e' falso) soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
SECONDA INTERPRETAZIONE Art. 489 Codice Penale. Uso di atto falso:
Chiunque senza essere concorso nella falsità', fa uso di un atto falso (ndr.: anche se NON e' a conoscenza che e' falso) soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Preciso che l'atto falso e' un testamento olografo.



RISPOSTA



Sicuramente la prima interpretazione. Occorre il dolo, ossia la coscienza e volontà di avere fatto uso di atto falso.
Norma di riferimento ? Articolo 42 del codice penale, primo comma.

Art. 42 del codice civile.  Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.


Premesso che il fatto è previsto dalla legge come delitto e non come contravvenzione, quindi occorre avere agito con dolo, ossia con coscienza e volontà, come specificato nel primo comma.

Premesso che per quanto riguarda i delitti (non le contravvenzioni), nel silenzio del legislatore, si intende che l'elemento psicologico necessario per il configurarsi del reato è il dolo.
La punibilità del reato colposo, sempre relativamente ai delitti, deve essere espressamente prevista dal legislatore, come nel caso dell'omicidio colposo (art. 589 codice penale).
Nel silenzio del legislatore, non può essere considerato punibile il reato di “uso di atto falso colposo” !!!
… ci doveva essere una norma ad hoc, un comma ad hoc che prevedesse espressamente la punibilità della condotta posta in essere con negligenza, imperizia, imprudenza.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: