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Risoluzione contratto vespa usata con telaio contraffatto sequestro penale





Avrei bisogno di avere un parere legale su un acquisto di una vespa ora sottoposta a sequestro ex art. 354 del codice di procedura penale.
I primi di settembre del 2021 rispondendo ad un annuncio su xxxxxxxxx.it ho acquistato una vespa PX 150 formalizzando la vendita il 18 di settembre mediante regolare passaggio di proprietà. Lo stesso giorno ho portato la vespa per un tagliando presso un officina autorizzata Piaggio . Il meccanico mi riferiva che i numeri di telaio non erano leggibili e di conseguenza mi sono rivolto alla Motorizzazione per un controllo il 9 di ottobre. Da qui partiva la richiesta di accertamenti e poco tempo dopo la polizia stradale dopo avermi convocato presso i propri uffici mi comunicava che il motore apparteneva ad una vespa rubata nel 2011 e che i numeri di telaio erano contraffatti. Il mezzo veniva quindi sequestrato. Il venditore, un privato è risultato anche lui in buona fede in quanto a sua volta aveva comprato il mezzo da un altro privato nel 2012 e tutte le revisioni effettuate negli anni non era mai merso il problema.
A questo punto quello che vorrei sapere è :
1) Il venditore è tenuto a rimborsare della somma pattuita di 2000 euro versata tramite ass circolare oltre al costo del passaggio di 165 euro le spese di verifica presso la motorizzazione circa 60 euro e il costo del tagliando di 180 euro? Tutti costi che ho dovuto sostenere senza che possa utilizzare il mezzo acquistato?
2) posso in alternativa chiedere che il mezzo mi venga restituito in quanto acquistato in buona fede?
3) è necessario chiedere il supporto di un avvocato per tale richiesta o posso agire come privato cittadino?
Cordiali saluti

RISPOSTA

1) A prescindere dalla buona fede del venditore (siamo in ambito civilistico e non penale), si tratta di un contratto di compravendita avente ad oggetto un bene non idoneo all'uso, ossia un veicolo che non potrebbe circolare, essendo stato sequestrato in ragione di un telaio contraffatto.
Confesso, ad un ogni modo, di credere con enorme fatica nella buona fede del venditore …
Ai sensi dell'articolo 1497 del codice civile, si tratta di una compravendita con conseguente consegna di un bene “aliud pro alio” (ossia di una cosa per un'altra), assolutamente non idoneo all'uso.
La vendita di aliud pro alio consente al compratore di intraprendere una ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 del codice civile, svincolata dai limiti temporali di cui alle ordinarie azioni per i vizi del bene compravenduto, ma ancorata al termine ordinario decennale di prescrizione: “Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.

“L’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, cui dà luogo la compravendita con consegna di “aliud pro alio”, è, dunque, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 del codice civile, rimanendo piuttosto soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale” (Cassazione Sez. 1, sentenza 05/02/2016, n. 2313; Cass. Sez. 2, 09/11/2012, n. 19509; Cass. Sez. 2, 03/08/2000, n. 10188).

L'azione di risoluzione “aliud pro alio” sarà accompagnata da un'azione risarcitoria per un importo pari a tutti i costi che hai dovuto sostenere senza la benché minima utilità!

2) Puoi chiedere la risoluzione del contratto, un risarcimento danni corrispondente a tutti i costi sostenuti ed indicati nel tuo quesito, nonché la restituzione del corrispettivo di vendita. Il contratto cesserà di avere efficacia con sentenza esecutiva del giudice di pace (il valore della causa è pari all'incirca a 2500 euro).

3)Per agire con atto di citazione al giudice di pace, è necessaria l'assistenza di un avvocato difensore.
Puoi firmare ed inviare al venditore, senza l'ausilio di un avvocato, una raccomandata/pec di diffida, preannunciando la tua volontà di adire le vie legali, per chiedere la risoluzione di un contratto di vendita avente ad oggetto un bene assolutamente non idoneo all'uso pattuito, oltre ad un congruo risarcimento danni, "con l'aggravio delle spese legali a carico del venditore".
Se non si risolverà con le buone … si passerà all'atto di citazione al giudice di pace, tramite avvocato difensore.

A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: