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Preavviso dimissioni dipendente studi professionali





Buonasera, prossimamente comunicherò le dimissioni al mio datore di lavoro. Il mio contratto di lavoro è quello per studi professionali.
Dal 01/1990 al 05/2016 ho lavorato come impiegato 3° livello, a tempo indeterminato con contratto full time.
Da giugno 2016 ad oggi, lavoro a tempo indeterminato sempre 3° livello, con contratto part-time (20 ore settimanali).
Vorrei sapere quanti giorni di preavviso prevede il mio contratto dal momento che, sembra, per chi lavora part-time i tempi sono abbreviati.

 

RISPOSTA

 

Dobbiamo fare riferimento all'articolo 129 del CCNL studi professionali, in materia di termini di preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Se il dipendente ha un'anzianità di oltre dieci anni, il termine di preavviso per le dimissioni sarà pari a 50 giorni, decorrenti dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
A prescindere dagli ultimi anni lavorati con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'anzianità di servizio, nel tuo caso, è superiore a venti anni.
Art. 129 (Termini di preavviso)
1. I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono i seguenti:

Termini di preavviso in caso di licenziamento

Livelli Fino a 5 anni di anzianità Oltre i 5 anni di anzianità fino a 10 anni Oltre i 10 anni
I e II 60 giorni 90 giorni 120 giorni
III e IV super 30 giorni 40 giorni 50 giorni
IV e V 20 giorni 30 giorni 40 giorni



I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di dimissioni sono i seguenti:

Termini di preavviso in caso di dimissioni

Livelli Fino a 5 anni di anzianità Oltre i 5 anni di anzianità fino a 10 anni Oltre i 10 anni
II 60 giorni 90 giorni 120 giorni
III e III super 28 giorni 35 giorni 42 giorni
IV e IV super 15 giorni 25 giorni 30 giorni



I termini di preavviso di cui sopra decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.



Inoltre, salvo errori, non mi sono mai stati pagati i ROL non utilizzati che, ho saputo, devono essere pagati ed inseriti nella busta paga del mese di giugno.
Ho saputo che c’è una sentenza della Cassazione che stabilisce che il risarcimento è possibile.
È così? In attesa, cordiali saluti.

 

RISPOSTA

 

Hai diritto di monetizzare i ROL non pagati degli ultimi dieci anni.
I permessi maturati dal lavoratore, ma non goduti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, devono essere pagati dal datore di lavoro in busta paga, a prescindere da una specifica richiesta del dipendente.
Al contrario delle ferie che possono essere monetizzate sono in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i ROL sono sempre monetizzabili. Il pagamento dei permessi non goduti entro il 30 giugno dell’anno di maturazione, avviene secondo il livello di retribuzione previsto dal contratto di lavoro (in questo caso, terzo livello impiegato).

La Cassazione con la sentenza 10341 dell’11 maggio 2011, afferma che il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti è decennale, perché consiste in un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, e quindi ha natura risarcitoria e non retributiva. La Cassazione precisa che la decorrenza del termine di prescrizione inizia in costanza di rapporto. Si tratta quindi della prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: