Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

3 Consulenze:

1 - Mobilità volontaria ASL





Buongiorno, sono XXXXXXXXXXXXXX, e sono un infermiere.
Attualmente lavoro nella sanità privata convenzionata, ma sono in graduatoria in diverse Asl italiane. Una graduatoria riguarda l'asur di Pesaro, che ormai è arrivata a chiamare al 360 ed io sono 372, quindi immagino che entro l'anno mi chiameranno. Il mio problema è il seguente, io sono residente nella città di Teramo, mia città natale, e l intenzione in futuro sarebbe quella di tornarci. A casa ho mio padre che ha problemi di salute ed ha la legge 104. Quando ho fatto il concorso nel 2012 questa situazione famigliare non esisteva. Questo concorso prevede che una volta chiamati, prevede un contratto a tempo indeterminato con prova di sei mesi e questi sei mesi sono anche io periodo di seguito al quale è possibile partecipare a mobilità presso altre Asl.
La mia domanda è: dopo i sei mesi, posso richiedere mobilità verso la mia Asl di residenza, richiesta legata alla legge 104 e quindi senza aspettare alcun concorso di mobilità da parte di altra Asl? Specifico che Pesaro e Teramo sono due regioni diverse e quindi in alternativa mi accontenterei, se possibile, anche di chiedere mobilità verso Asur di Ascoli che rimane a circa 50 km da casa mia ma resta pur sempre nella stessa regione di Pesaro, ma Asur diversa.
Attendo cortese risposta a riguardo e vi porgo i miei saluti.



RISPOSTA



E' ovvio che nel momento in cui sarai chiamato a firmare il contratto di lavoro a Pesaro, dovrai prendere servizio in tale sede (è quanto previsto nel bando di concorso) e dovrai sostenere, sempre a Pesaro, il periodo di prova.
Superato il periodo di prova, quando ci sarà un bando di mobilità in entrata, presso diversa azienda sanitaria, più vicina alla tua residenza, potrai inviare domanda e far valere i titoli di preferenza, ossia il familiare a carico ai sensi della legge 104 del 1992, con connotazione di gravità. Mi riferisco alla procedura di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, testo unico pubblico impiego.

Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


A prescindere da un bando di mobilità in entrata, una volta superato il periodo di prova, potrai presentare domanda di trasferimento ai sensi della legge 104 del 1992, a patto che tuo padre abbia anche il riconoscimento di gravità. "L'articolo 33 della legge 104/1992, al comma 5, stabilisce che il lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità ha il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

OVE POSSIBILE …

Siamo certi che nella ASUR di Ascoli o di Teramo, ci siano posti disponibili-vacanti per il tuo particolare profilo professionale ? E' questo il punto … I confini regionali non sono un problema; dovresti informarti circa la presenza di posti vacanti per il tuo profilo nelle sedi ove intendi essere trasferito. In assenza di un bando di mobilità di una determinata ASL, non posso garantire la certezza di un tuo trasferimento, una volta superato il periodo di prova.

PS. Ricorda che nella peggiore delle ipotesi, avrai sempre a tua disposizione i tre giorni mensili di permesso ex lege 104 ed il congedo biennale straordinario retribuito (usufruibile anche in modo frazionato).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Bando mobilità dirigente medico, dirigente competente al nulla osta preventivo ASL





Buongiorno,

Vorrei sapere se è corretto che venga chiesto il nulla osta preventivo in un bando per mobilità di dirigente medico, solo per poter partecipare al bando.
Mi sembra assurdo dover fare una richiesta di nulla osta per un concorso che magari poi non avrà esito positivo, ma chiedo a voi parere in merito.

In caso debba essere chiesto, a chi va richiesto? Ad uffici amministrativi oppure deve autorizzarlo comunque il primario del posto di lavoro attuale?

Grazie

 

RISPOSTA



Sì, è corretto, giacché l'articolo 52 del CCNL del comparto sanità, 2016 – 2018, non si applica alla dirigenza medica. Tale norma della contrattazione collettiva nazionale consente ai dipendenti (dipendenti non dirigenti) del comparto sanità di partecipare alle procedure di mobilità, anche in assenza del nulla osta preventivo dell'amministrazione di appartenenza, a patto di essere in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando.

Capo V Mobilità Art. 52 Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale
1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.
3. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi).


In caso di procedura di mobilità relativa al personale dirigente del comparto sanità (dirigente medico), occorre fare riferimento all'articolo 30 comma 1 del testo unico pubblico impiego, come modificato dall'articolo 4 della legge n.114 del 11 agosto 2014, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (norma che ha modificato appunto l'articolo 30 del testo unico pubblico impiego).

Secondo l'articolo 30 del TUPI, ai fini della partecipazione alla procedura di mobilità, occorre il “previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.

Art. 30 d. lgs. 165/2001. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

ATTENZIONE AL TESTO DELLA NORMA DI LEGGE: dipendenti ... “che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Il nulla osta deve essere concesso “preventivamente”, rispetto alla partecipazione alla procedura di mobilità volontaria.

Quale dirigente della struttura dovrà concedere il nulla osta?

Saranno i regolamenti interni di ogni singola ASL ad indicare il dirigente responsabile per l'eventuale concessione del nulla osta.

Generalmente, il nulla osta viene concesso dal direttore amministrativo, sentito il parere del primario del reparto di appartenenza del dipendente.

Ad ogni modo, la richiesta di nulla osta deve essere presentata all'ufficio personale della ASL.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 - Mobilità interaziendale tra diverse ASL dirigente medico, è necessario bando autorizzazione dell’Azienda di appartenenza





Salve, sono un dirigente medico a tempo indeterminato presso l'ausl di Rimini assunto il 1 luglio 2019, per cui ho superato il periodo di prova dei 6 mesi. Preciso che fino al 30 giugno ero specialista ambulatoriale a tempo indeterminato dal 2012. Per motivi familiari, vorrei trasferirmi presso l'asl di Bari, ma vorrei capire quale sia la strada più "semplice" da percorrere: chiedere una mobilità volontaria esterna?

 

RISPOSTA

 

Si tratta di un trasferimento per mobilità interaziendale, ossia tra diverse ASL.
La disciplina che regola l’istituto della mobilità volontaria è contenuta nell’art. 20 del CCNL 8.6.2000, oltre che nell’art. 30 D.lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 114/2014.
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le Aziende e tutti gli Enti del comparto anche di Regioni diverse avviene a domanda del dirigente medico che abbia superato il periodo di prova, in presenza della relativa vacanza di organico con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area di appartenenza del dirigente stesso. Con l’entrata in vigore della legge 114/2014, l’accesso alla mobilità volontaria del dirigente medico presso altra Pubblica Amministrazione, richiede l’autorizzazione dell’Azienda di appartenenza (v. art. 4, co. 1, L. 114/2014 che ha apportato modifiche all’art. 30, co. 1 e 2, del D.lgs. 165/2001).
Una domanda di trasferimento per mobilità, in assenza di relativo bando e conseguente procedura paraconcorsuale, è soltanto teoricamente possibile, ma praticamente priva di qualsiasi effetto; non sarà mai accolta, salvo il caso di trasferimento per assistere un familiare con riconoscimento di gravità, ai sensi della legge 104/92 (ed altri casi di carattere eccezionale).
Occorre ragionevolmente attendere un avviso pubblico che l’Azienda che ha necessità di ricoprire un posto resosi disponibile in organico, ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, per almeno 30 giorni, precisando in tale avviso i requisiti e le competenze professionali richieste.
Ti consiglio di attendere un bando di mobilità, salvo casi particolari come il familiare con riconoscimento di grave disabilità da assistere, il figlio minore di anni tre, cariche politiche o sindacali.



È necessaria una mobilità su comando?

 

RISPOSTA

 

Il trasferimento per mobilità avviene a titolo definitivo presso una differente ASL.
Il trasferimento per comando o per distacco è disposto invece per un periodo determinato, non superiore a tre anni, previo accordo tra le due amministrazioni, con il consenso del dipendente. Stesso discorso per l'assegnazione temporanea, in presenza di un figlio minore di anni tre. Il trasferimento temporaneo per comando o per distacco può trasformarsi successivamente in trasferimento in mobilità a titolo definitivo.



È necessario che l au di destinazione emetta un bando prima che io faccia richiesta di mobilità esterna volontaria?

 

RISPOSTA

 

Concretamente sì, salvo i casi eccezionali di cui sopra.



Quale è il preavviso eventualmente da dare?

 

RISPOSTA

 

L'articolo 20 CCNL comma 2 del 8.6.2000 prevede quanto segue:
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
Tale norma contrattuale non è più applicabile, essendo in contrasto con le norme di legge. Il trasferimento per mobilità dall’azienda con la quale il dirigente ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è possibile solo previo consenso dell’Azienda stessa.
Prevale sulla disposizione contrattuale, la norma legislativa di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 165, secondo la quale, sin dalla formulazione originaria, il trasferimento da una amministrazione ad un’altra è possibile solo previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. Quest'ultima può negare il proprio consenso soltanto in ragione di comprovate esigenze organizzative, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile quali principi fondamentali per l’esecuzione dei contratti, inclusi tra questi i contratti di lavoro.
La concessione del nulla osta per il trasferimento in mobilità dovrà prevedere una data predefinita in cui il contratto di lavoro viene ceduto all’amministrazione di destinazione.
Non avrebbe quindi alcun senso parlare di preavviso, visto che per la mobilità occorre il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza, quindi sarà necessario stabilire successivamente con il datore di lavoro, la data della cessione del contratto di lavoro per mobilità volontaria interaziendale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
PS. in assenza di un bando di mobilità, consiglio di chiedere un comando distacco temporaneo ad entrambe le ASL; quando ci sarà il bando di mobilità, il dipendente già "assegnato" per comando o distacco, avrà la precedenza rispetto agli altri richiedenti.

Alla ASL di _____________________
Area Risorse Umane – Direzione Politiche del Personale

Oggetto: istanza di comando/assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30 del TUEL


Il/La sottoscritto/a…………………….………………………………………………………………, nato/a a………………………………….…….…………………….il…………………….…………, residente a……………………………………………………………………………………………, tel…………………………………………., e-mail…………………………………………………., dipendente a tempo pieno e indeterminato del Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna, dal 1 aprile 2021, con il profilo professionale di ……………………………………………………………….……….., categoria (A, B, C o D) …………………, posizione economica …………………………,

CHIEDE


il comando/assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 presso codesta Amministrazione e dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci:

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico,
- di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari a proprio carico,
- di possedere il seguente titolo di studio:……………………………………
- di richiedere il comando per (indicare le eventuali motivazioni):…………………………………

-di rientrare nelle categorie protette di cui alla legge 68/1999 e di avere un'invalidità civile nella misura percentuale del xx%

oppure

-di non rientrare nelle categorie protette di cui alla legge 68/1999 e di avere un'invalidità civile nella misura percentuale del xx%

A tal fine allega il proprio curriculum vitae – professionale e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

data firma

Fonti: